Cassation court annuls recidivism aggravation in negligent injury case due to lack of contested prior conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed the appeal against a conviction for negligent injury, annulling the sentence regarding the recidivism aggravation while upholding the base penalty. The appellant argued the base fine was excessive and the recidivism increase was unjustified because the prior conviction was never contested. The court ruled that since the prior offense was not contested, the recidivism aggravation under Article 90 of the Penal Code could not be applied, necessitating a reduction of the fine to the base amount.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 590, comma 1, cod. pen.; Art. 90, cod. pen.; Art. 620, lett. L), cod. proc. pen.: Recidivism aggravation for negligent offenses requires a contested prior conviction; if the prior offense was not contested, the aggravation is inapplicable and the sentence must be reduced to the base penalty.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OTUGILE LORENCE nato il 19/01/1982 avverso la sentenza del 04/07/2022 del TRIBUNALE di PESCARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI, nel senso dell'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni della difesa del ricorrente, nel senso dell'accoglimento del ricorso; t
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Pescara, con la pronuncia indicata in epigrafe e in qualità di giudice d'appello, ha confermato la sentenza con la quale il Giudice di Pace di Pescara ha condannato Lorence Otugile per il reato di lesioni personali colpose, ex art. 590, comma primo, cod. pen., cagionate, mentre era alla guida di una vettura, in offesa di Monica Rotini (tamponata dall'imputato).
2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale deduce una duplice violazione di legge. Il ricorrente evidenzia che la pena finale di 800,00 euro di multa è stata determinata dal Giudice di Pace nonché confermata in sede d'appello partendo da una pena base di 600,00 euro di multa, poi aumentata per la recidiva. Premesso ciò, come già prospettato con i motivi d'appello, si deduce la duplice violazione di legge avendo il giudice di merito preso le mosse, per la determinazione della pena finale, da una pena base (600,00 euro di multa) esorbitante rispetto al limite legale di cui all'art. 590, comma primo, cod. pen., pari invece a 309,00 euro, e per averla aumentata (di 200,00 euro) per la recidiva mai contestata, tanto con la formulazione del capo di imputazione quanto nel corso del giudizio di merito.
3. La Procura generale della Repubblica della Suprema Corte e la difesa dell'imputato hanno depositato conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esplicitati.
2. Per quanto emerge tanto dal ricorso quanto della due sentenze di merito la pena finale di 800,00 euro di multa, per la fattispecie di cui all'art. 590, comma primo, cod. pen., è stata determinata dal Giudice di Pace nonché confermata in sede d'appello partendo da una pena base di 600,00 euro di multa, poi aumentata per la recidiva (a 800,00 euro di multa).
3. Ne consegue che, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, la detta pena base (600,00 euro) è stata correttamente individuata nell'ambito dei limiti di pena previsti per la fattispecie di cui all'art. 590, comma primo, cod.pen., che prevede la reclusione fino a tre mesi o la multa fino a 309,00 euro. Tale norma, difatti, deve essere letta in combinato disposto con l'art. 52, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 274 del 2000, che, per i reati puniti con pena alternativa rientrante nei limiti di cui al detto art. 590, comma primo, cod. pen., ma di competenza del Giudice di pace, contempla la pena pecuniaria della stessa specie (quindi, la multa) da 258,00 euro a 2.582,00 euro.
4. Fondato è invece il profilo deducente l'operato aumento per la recidiva, non risultando essa mai contestata, trattandosi, peraltro, quella sub iudice, di fattispecie colposa con riferimento alla quale non opera l'art. 99 cod. pen.
5. Ne consegue, ex art. 620, lett. L), cod. proc. pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla recidiva, che si esclude, rideterminando la pena in euro 600,00 di multa, e il rigetto nel resto del ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, ,limitatamente alla recidiva, che esclude, rideterminando la pena in euro 600,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 17 maggio 2023 1-7C