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Sentenza — n. 27774/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention order, upholding evidence of drug lab and obstructive conduct.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27774/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Liu Nanbin against the trial court's order for his continued detention. The appellant argued that the court ignored his spontaneous declarations and failed to weigh the correa's statements regarding the drug package. The court held that the lower judge correctly evaluated the totality of evidence, including the suspect's attempt to block police entry and the co-defendant's arrest at the scene, finding the reasoning logical and legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 640 c.p.p.; Art. 73 D.P.R. 309/1990: The Court of Cassation reviews whether the trial court's assessment of indicia of guilt and necessity of detention is logically consistent with the evidence, rejecting appeals where spontaneous declarations are merely negative and do not render the evaluation of other incriminating conduct illogical.

Parole chiave

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preliminary detention drug trafficking spontaneous declarations logical consistency evidence evaluation obstructive conduct correa statements imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 640 c.p.p.
Art. 73 D.P.R. 309/1990
Il Tribunale di Torino, con il provvedimento di cui in epigrafe, ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza con la quale è stata applicata a carico di Liu Nanbin la misura della custodia cautelare in carcere per fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 292 cod. proc. pen
La richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen.
art. 546 cod. proc. pen
Premesso quanto innanzi, le dette Sezioni Unite hanno posto in evidenza che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod.
art. 273 cod. proc. pen
255460-01), con la conseguenza che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 110 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01
In tali termini, ex plurimis, Sez. U, n. 110 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01.
Sez. 4, n. 29076/2022
Sez. 4, n. 15503/2022
29076/2022, Coco, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione Sez.
Sez. 2, n. 27866/2019
15503/2022, Riitano, cit., in motivazione Sez. 2, n. 27866/2019, Mazzelli, cit., in motivazione;
Sez. 6, n. 13568/2019
15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 13568/2019, dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LIU NANBIN nato il 29/06/1974 avverso l'ordinanza del 02/03/2023 del TRIB. LIBERTA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; lette le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI, nel senso dell'inammissibilità o del rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Torino, con il provvedimento di cui in epigrafe, ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza con la quale è stata applicata a carico di Liu Nanbin la misura della custodia cautelare in carcere per fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso l'ordinanza di riesame l'indagato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in merito alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in capo all'indagato circa lo stupefacente contenuto nel pacco proveniente dagli Stati Uniti e indirizzato alla coindagata Gu Liqiong e dalla stessa materialmente ricevuto (trattasi di oltre 1,569 gr di metanfetamina).

Peraltro, il giudice del riesame avrebbe considerato le dichiarazioni rese in sede di convalida dalla correa (non riscontrate), che, a suo dire, avrebbe accettcgi ricevere il pacco per l'indagato in quanto in debito con lui, e non avrebbe invece considerato le spontanee dichiarazioni rese dall'indagato (depositate in copia in sede di udienza) circa la condotta tenuta in sede di intervento delle forze dell'ordine e caratterizzata dal tentativo di chiudere la porta dell'abitazione per non consentire l'accesso alla polizia giudiziaria per mero timore. 2.2.

Con il secondo motivo, invece, si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in merito al giudizio sotteso all'applicazione della custodia cautelare in carcere.

3. Ha concluso per iscritto la Procura generale della Repubblica nei termini di cui in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. In tema di misure cautelari personali allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

In tali termini, ex plurimis, Sez. U, n. 110 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01. La richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. Premesso quanto innanzi, le dette Sezioni Unite hanno posto in evidenza che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza.

Tale orientamento, dal quale il Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di legittimità (ex plurimis: Sez. 4, n. 29076 del 22/07/2022, Coco, in motivazione; Sez. 4, n. 15503 del 22/03/2022, Riitano, in motivazione; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976- 01, nonché Sez. 4, n. 26992 del 29/05/20:13, Tiana, Rv. 255460-01), con la conseguenza che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. (al pari delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice) è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Il controllo di legittimità non concerne dunque né la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 4, n. 29076/2022, Coco, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione Sez. 2, n. 27866/2019, Mazzelli, cit., in motivazione;

Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). L'ordinanza emessa in sede cautelare non può peraltro essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 4, n. 29076/2022, Coco, cit., in motivazione;

Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 13568 del 29/11/2019, dep. 2020, Alfano, in motivazione; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; in termini più generali, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148-01). 2.1. In tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti cautelari personali, in definitiva, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagati) in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito (Sez. 4, n. 29076/2022, Coco, cit., in motivazione;

Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 13568/2019, dep. 2020, Alfano, cit., in motivazione).

3. Orbene, il primo motivo di ricorso è infondato in quanto l'ordinanza impugnata è lungi dal violare norme di legge e risulta avere analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti a unità, attesa la loro concordanza e, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente. 3.1. Trattasi difatti di ordinanza cautelare genetica emessa e confermata in sede di riesame in ragione della valutazione di plurimi elementi probatori che hanno consentito di intercettare e monitorare la spedizione, dall'aeroporto J.F.K. di New York, del pacco contenente circa 1.500 gr di metanfetamina fino alla sua consegna, c.d.

«controllata», nelle mani della coindagata (Gli Liqiong) e presso l'indirizzo di destinazione, luogo di comune abitazione dei correi al cui interno il ricorrente ha tentato invano di impedire l'accesso delle forze dell'ordine. Sul tavolo della comune stanza da letto degli indagati, sempre per come emerge dall'ordinanza impugnata, sono stati rinvenuti altri 249,29 gr di sostanza stupefacente, della stessa tipologia di quella oggetto di spedizione, oltre a 100,65 gr di hashish, a materiale per la suddivisione dello stupefacente e per il confezionamento delle dosi e a un cellulare con all'interno la scheda telefonica utilizzata da una donna per contattare gli addetti al recapito del pacco (altre dosi di metanfetannina, per un totale di 4,95 gr sono poi state rinvenute nella vettura della correa). 3.2.

Il giudice del riesame cautelare, con motivazione insindacabile in questa sede in quanto coerente e non manifestamente illogica, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in capo all'indagato non solo con riferimento alla sostanza stupefacente situata all'interno della sua abitazione, considerata un vero laboratorio per il confezionamento delle dosi, ma anche in merito alla metanfetamina contenuta nel pacco ricevuto dalla correa e in forza della valutazione di plurimi elementi indiziari. Il riferimento è, in particolare, alla circostanza per la quale Gu Liqiong è stata arrestata proprio quando, immediatamente dopo aver ricevuto il pacco, era in procinto di accedere all'interno della comune abitazione, adibita a laboratorio atto al confezionamento delle dosi, nel cui interno, presente il ricorrente, sono stati rinvenuti, sul tavolo della comune camera da letto, altro stupefacente, tra cui oltre 200 gr della medesima sostanza, e l'utenza cellulare utilizzata per contattare gli addetti alla consegna.

Gli elementi di cui innanzi sono stati infine valutati in uno con la condotta tenuta dal ricorrente all'atto dell'ingresso nell'abitazione delle forze dell'ordine, avendo egli tentato di impedirne l'accesso. Non si mostra manifestamente illogica la motivazione anche laddove considera le dichiarazioni della correa, invero solo nei limiti in cui essa hanno consentito alla polizia giudiziaria di verificare logicità e aderenza dell'ipotesi investigativa (pag. 4, primo capoverso dell'ordinanza), senza valutare quelle spontaneamente rese dal ricorrente (invece avvalsosi della facoltà di non rispondere in sede d'interrogatorio).

Lo stesso ricorso, nel riportare le dette spontanee dichiarazioni (pag. 2, primo capoverso), difatti, ne evidenzia la mera natura negatoria delle incolpazioni, tale quindi da non rendere manifestamente illogica la valutazione degli elementi invece considerati come gravemente indizianti (condotta tenuta al momento dell'intervento delle forze dell'ordine volta a impedire l'accesso nel luogo adibito a laboratorio ove era presente anche sostanza della medesima tipologia).

4. Parimenti esente da vizi è la valutazione in merito alle esigenze cautelari, ritenute arginabili sono con la custodia in carcere, non resa manifestamente illogica, anch'essa e per quanto innanzi già evidenziato, dalla mancata considerazione delle dichiarazioni spontanee meramente negatone dell'indagato. Il giudice del riesame, peraltro, ha considerato ineluttabilmente conducenti verso la misura maggiormente limitativa della libertà personale le modalità della condotta (tenuta da soggetto già beneficiante della sospensione condizionale della pena) sia globalmente considerata sia in relazione alla sola detenzione dello stupefacente all'interno dell'abitazione, in quanto adibita a laboratorio per il confezionamento delle dosi.

5. In conclusione, al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Poiché dalla presente decisione non consegue la rinnessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94. P.Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua