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Sentenza — n. 27769/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls partial confiscation of phones due to lack of concrete instrumental nexus justification.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27769/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's confiscation order regarding specific mobile phones due to a lack of sufficient justification. The defendant argued that the confiscation was arbitrary, while the prosecution contended that a general instrumental nexus existed without requiring absolute indispensability. The court ruled that the lower judgment failed to concretely demonstrate the specific link between the phones and the drug trafficking crime, necessitating a retrial on this specific point.

Regesto Legislator

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Art. 240, comma 1, cod. pen.; In cases of discretionary confiscation, a concrete and specific instrumental nexus between the property and the crime must be ascertained and motivated, without requiring the property to be absolutely indispensable for the commission of the offense.

Parole chiave

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discretionary confiscation instrumental nexus drug trafficking mobile phones lack of motivation partial annulment procedural justification confisca di beni

Disposizioni normative citate

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Art. 240, comma 1, cod. pen.
Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con il quale denunzia violazione di legge (art. 240 cod.
art. 444 cod. proc. pen
1.11 Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Prato il 6 dicembre 2022 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 240 cod. pen
Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con il quale denunzia violazione di legge (art. 240 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 10619 del 24/11/2020
di legittimità nella requisitoria scritta del 13 marzo 2023, richiamato il principio di diritto recentemente puntualizzato da Sez. 2, n. 10619 del 24/11/2020, dep.
Sez. 6, n. 3711 del 09/01/2013
2021, Federico Fortuna, cit.; Sez. 6, n. 3711 del 09/01/2013, Tamborra, Rv.
Sez. 1, n. 38650 del 18/09/2008
254573; Sez. 1, n. 38650 del 18/09/2008, Venica, Rv.
Sez. 5, n. 14307 del 07/03/2006
241304; Sez. 5, n. 14307 del 07/03/2006, Guadagno, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHEN MAN nato il 14/05/1976 avverso la sentenza del 06/12/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PRATOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1.11 Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Prato il 6 dicembre 2022 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata tra il Pubblico Ministero e Chen Jian, imputato di detenzione a Fine di cessione di stupefacenti del tipo anfetamina, ecstasy e ketamina, fatti, qualificati come violazione del comma 1 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi il 4 luglio 2022; per quanto in questa sede rileva, il Tribunale ha ordinato la confisca non soltanto della droga e del denaro rinvenuti ma anche "di tutti gli altri beni in sequestro di cui al verbale del 4.07.2022", tra cui alcuni telefoni cellulari marca Huawei, Vivo ed Oppo.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con il quale denunzia violazione di legge (art. 240 cod. pen.), anche sotto il profilo della mancanza dell'apparato giustificativo, in relazione alla disposta confisca dei telefoni cellulari marca Huawei, Vivo ed Oppo di cui al verbale della polizia giudiziaria del 4 luglio 2022, verbale materialmente allegato all'atto di impugnazione. Trattandosi di confisca facoltativa, si lamenta la mancanza assoluta di giustificazione della misura ablativa disposta e, invocati precedenti di legittimità stimati pertinenti, si chiede l'annullamento in parte qua della sentenza impugnata.

3. Il P.G. di legittimità nella requisitoria scritta del 13 marzo 2023, richiamato il principio di diritto recentemente puntualizzato da Sez. 2, n. 10619 del 24/11/2020, dep. 2021, Fortuna, Rv, 280991 (secondo cui «Ai fini dell'applicazione della confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma primo, cod. pen., è necessario l'accertamento di un nesso di strumentalità in concreto tra la cosa ed il commesso reato, in ragione delle specifiche caratteristiche della prima e delle modalità e circostanze di commissione del secondo, senza che siano richiesti requisiti di "indispensabilità", volti a configurare un rapporto causale diretto ed immediato tra l'una e l'altro, tale per cui la prima debba apparire come indispensabile per l'esecuzione del secondo»), ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato e deve trovare accoc;ilimento.Infatti, la misura ablativa disposta è sostanzialmente priva di motivazione, essendo affidata all'affermazione che si tratterebbe di "plurimo strumentario destinato alla commissione dei delitti odierni" (p. 3 della sentenza). Donde la condivisibilità della censura del ricorrente, limitatamente ai telefoni cellulari, atteso che, come rammentato dal P.G., in caso di confisca facoltativa l'eventuale esistenza del nesso di strumentalità tra cosa e reato deve essere accertata in concreto e motivata (v. Sez. 2, n. 10619 del 24/11/2020, dep. 2021, Federico Fortuna, cit.; Sez. 6, n. 3711 del 09/01/2013, Tamborra, Rv. 254573; Sez. 1, n. 38650 del 18/09/2008, Venica, Rv. 241304; Sez. 5, n. 14307 del 07/03/2006, Guadagno, Rv. 234591). 2.Consegue, di necessità, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente limitatamente alla confisca dei cellulari, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Prato.

3. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei cellulari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribun