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Sentenza — n. 27768/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27768/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27768/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile. Va premesso che, in tema di impugnazioni cautelari, non sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del rie- same, volto ad escludere la qualifica di organizzatore di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ritenuta sussistente, in quanto già la mera partecipazione al sodalizio integra il fatto costitutivo della presunzione cautelare e, di conseguenza, l'esclusione della suddetta qualifica non produrrebbe per il ricorrente alcuna conse- guenza favorevole. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, nel caso di specie, la carenza di interesse del ricorrente derivava anche dal fatto che l'ordinanza gravata non aveva valorizzato, a fini cautelari, il ruolo organizzativo dell'indagato) (Sez. 3, n. 31633 del 15/03/2019, Irabor, Rv. 276237).

Regesto Legislator

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art. 309 cod. proc. pen, art. 94 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 27768/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, nella fattispecie il Ro- mano si è limitato a contestare esclusivamente il ruolo di organizzatore attribuitogli nell'ambito dell'associazione, senza fornire ulteriori elementi indicativi della sussi- stenza di un suo interesse all'accoglimento del ricorso ed idonei al superamento della doppia presunzione cautelare.

Parole chiave

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crimine organizzato appartenenza a una banda affiliazione imputazione per reati di stupefacenti precedenti penali rilevanti partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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art. 309 cod. proc. pen
Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen.
art. 94 disp. att. cod. proc. pen
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen..
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROMANO LUIGI nato a TARANTO il 04/11/1968 avverso l'ordinanza del 10/01/2023 del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; sentite le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. da Ro- mano Luigi avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Lecce del 14 dicembre 2022 di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 16, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 30 e 31).

2. Il Romano, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'or- dinanza del Tribunale del riesame per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Si deduce che non era ipotizzabile l'appartenenza del Romano al sodalizio crimi- noso in qualità di organizzatore, essendo egli affiliato di Lucchese Marcello, ma privo di compiti specifici. Il Lucchese svolgeva il ruolo di capo, promotore, organizzatore e gestore dell'as- sociazione. Anzi, il Romano si lamentava con gli altri sodali dei comportamenti del Lucchese e della sua avidità, tanto da essere successivamente allontanato. La mera gestione da parte del Romano di un bar frequentato dagli appartenenti al gruppo non costituiva il segno evidente di un suo ruolo organizzativo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che, in tema di impugnazioni cautelari, non sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del rie- same, volto ad escludere la qualifica di organizzatore di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ritenuta sussistente, in quanto già la mera partecipazione al sodalizio integra il fatto costitutivo della presunzione cautelare e, di conseguenza, l'esclusione della suddetta qualifica non produrrebbe per il ricorrente alcuna conse- guenza favorevole. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, nel caso di specie, la carenza di interesse del ricorrente derivava anche dal fatto che l'ordinanza gravata non aveva valorizzato, a fini cautelari, il ruolo organizzativo dell'indagato) (Sez. 3, n. 31633 del 15/03/2019, Irabor, Rv. 276237).

Infatti, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di ade- guatezza della sola misura custodiale a farvi fronte prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per il reato ... di cui all'art. 74, commi 1 e 2, d.P.R. n. 309 del 1990, non subisce flessioni o declinazioni di sorta a seconda del ruolo svolto da ciascun partecipe all'interno del sodalizio" sicché "... l'invocata assenza della qualifica di "or- ganizzatore", ove effettivamente riscontrata, non produrrebbe, da questo punto di vista, alcuna conseguenza favorevole per il ricorrente sia perché il fatto costitutivo della presunzione cautelare è costituito dalla mera partecipazione al sodalizio, a pre- scindere dal ruolo svolto, sia perché l'ordinanza impugnata non valorizza, a fini cau- telari, il suo ruolo organizzativo") (Sez. 3, n. 31633 del 2019 cit.).

Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, nella fattispecie il Ro- mano si è limitato a contestare esclusivamente il ruolo di organizzatore attribuitogli nell'ambito dell'associazione, senza fornire ulteriori elementi indicativi della sussi- stenza di un suo interesse all'accoglimento del ricorso ed idonei al superamento della doppia presunzione cautelare.

2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così