Cassation annuls demolition order due to violation of judicial immutability principle regarding expert testimony renewal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's demolition order, remanding the case for a new trial before a different judge. The defendants argued that the new judge violated the principle of judicial immutability by refusing to renew specific expert testimony despite their explicit request. The court held that the refusal to renew the expert's examination without a substantive decision constituted a violation of Article 525 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 525 c.p.p.; The principle of judicial immutability requires the same judge to conduct both the admission of evidence and the final deliberation, and a change in the judge's composition grants parties the right to request the renewal of specific evidence, which must be substantively evaluated rather than arbitrarily rejected.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CANALE AMALIA nato a CERVARO il 14/01/1936 LUCARELLI COSTANZO nato a CASSINO il 05/07/1950 PARTE CIVILE avverso la sentenza del 12/10/2021 del TRIBUNALE di CASSINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI, nel senso dell'inammissilDilità del ricorso; lette le conclusioni della difesa delle parti civili Federico Gennari e Teresa Buffarsi, nel senso dell'inammissibilità o dell'infondatezza del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Cassino, con la pronuncia indicata in epigrafe, in sede di giudizio di rinvio a seguito di precedente annullamento della sentenza di primo grado da parte di Sez. 3, n. 7328 del 12/11/2013, dep. 2014, ha confermato l'ordine di demolizione delle opere edilizie disposto, nel procedimento a carico anche di Amalia Canale e Costanzo Lucarelli, ex art. 98, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001 e in ragione della violazione della normativa antisismica.
2. Avverso la sentenza i citati imputati, tramite il comune difensore, hanno proposto un congiunto ricorso fondato su tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con i primi due motivi di ricorso si deduce, in termini di violazione di legge e di vizio motivazionale, l'errore nel quale sarebbe incorso il giudice per aver fondato l'accertamento della natura non meramente formale ma sostanziale della normativa antisismica in considerazione dtgli esiti della perizia, ritenuti convergenti con le deduzioni del consulente tecnico di parte civile, ma senza un adeguato confronto con le deduzioni contrarie del consulente tecnico della difesa degli imputati, invece escludenti un aumento dei carichi sulla struttura, e comunque senza risolvere il contrasto sussistente tra le differenti tesi tecniche. 2.2.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. Nel giudizio di rinvio, dopo il secondo mutamento del giudice, il nuovo giudicante, nonostante l'esplicita richiesta di procedere alla nuova escussione del consulente tecnico della difesa dell'imputato, anche in ragione delle differenti conclusioni e dei differenti approcci rispetto a quelli del perito, non avrebbe statuito sul punto ex artt. 190 e 495 cod. proc. pen.
3. Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il terzo motivo di ricorso, la cui trattazione è pregiudiziale rispetto a quella degli altri motivi, è fondato, in applicazione dei principi governanti la materia e sanciti da Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754, così rendendosi superfluo l'esame delle altre censure. 1.1. Il principio di immutabilità sancito dall'art. 525 cod. proc. pen. richiede che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso che ha assunto la prova ma anche quello che l'ha ammessa, fermo restando che i provvedimenti sull'ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati.
L'intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce però alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa. La facoltà per le parti di richiedere, in caso di mutamento del giudice, la rinnovazione degli esami testimoniali, in particolare, presuppone la necessaria previa indicazione, da parte delle stesse, dei soggetti da riesaminare nella lista ritualmente depositata di cui all'art. 468 cod. proc. pen.
Il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria composizione, invece, non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non richiesta, non ammessa o non più possibile. 1.2. Orbene, nella specie è stato violato il principio dell'immutabilità sancito dall'art. 525 cod. proc. pen. in quanto, intervenuto il mutamento della persona fisica del giudicante, le parti hanno chiesto la rinnovazione cli talune prove già assunte dal giudice di originaria composizione, indicandone specificamente le ragioni, e il rigetto dell'istanza non risulta frutto della valutazione di cui agli artt.190 e 495 cod. proc. pen., anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa.
Come evidenziato dai ricorrenti e per quanto emerge dalla disamina del verbale dell'udienza del 5 ottobre 2021, difetti, all'esito dell'ultimo mutamento della persona fisica del giudicante la difesa degli imputati ha chiesto di procedere alla nuova escussione, oltre che dell'ingegnere Rizzo, del consulente dalla stessa indicato, anche in ragione delle differenti conclusioni e dei differenti approcci scientifici rispetto al quesito tecnico sotteso alla decisione, ma il giudice ha vnvat< rigettato l'istanza senza decIddere nulla in merito.
2. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di cassino, in diversa persona fisica, che provvederà anche alla regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cassino, in diversa persona fisica, cui demanda anche la regolamentazione tra le parti delle spes