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Sentenza — n. 27756/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for theft due to lack of complaint but allowed for embezzlement due to statute of limitations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27756/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially annulled a lower court decision declaring the defendant innocent due to the statute of limitations. While the court found the theft charge unprosecutable because the victim refused to file a complaint, it ruled that the embezzlement charges had expired. The court annulled the judgment regarding theft for lack of procedural standing but upheld the dismissal of embezzlement as the limitation period had passed.

Regesto Legislator

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Art. 624, comma 3 cod. pen.; Art. 161 cod. pen.: A criminal proceeding is barred if the victim refuses to file a complaint for specific offenses, and the statute of limitations extinguishes the crime if the maximum penalty period has elapsed without prosecution.

Parole chiave

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statute of limitations lack of complaint criminal procedure embezzlement theft charges termini di ricorso prescrizione estensione e durata della protezione

Disposizioni normative citate

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Art. 624, comma 3 cod. pen.
In via preliminare, va rilevato che, in ordine al reato di furto pluriaggravato di cui al capo A), divenuto procedibile a querela ex art. 624, comma terzo, cod.
Art. 161 cod. pen.
Tale computo è erroneo, in quanto la ricettazione è punita con la pena massima di otto anni di reclusione, per cui, con l'aumento di un quarto ex art. 161 cod. pen., il termine massimo corrisponde ad anni dieci.
art. 648 cod. pen
Peraltro, va altresì rilevato che il Tribunale ha calcolato il termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei in relazione ai reati di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 161 cod. pen
Tale computo è erroneo, in quanto la ricettazione è punita con la pena massima di otto anni di reclusione, per cui, con l'aumento di un quarto ex art. 161 cod. pen., il termine massimo corrisponde ad anni dieci.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI POTENZAnel procedimento a carico di: ZABELOVICIUS VALENTINAS nato il 31/07/1986 avverso la sentenza del 10/12/2021 del TRIBUNALE di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Potenza ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Zabelovicius Valentinas per estinzione dei reati di cui agli artt. 624, 625, nn. 2 e 7 (cosa esposta a pubblica fede), cod. pen. (capo A - in Lavello il 17 aprile 2012) e 648 cod. pen. (capi B e C - in Lavello il 20 maggio 2012) per intervenuta prescrizione.

2. La Procura generale presso la Corte di appello di Potenza ricorre per Cassa- zione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione degli artt. 157 e 161 cod. pen.. Si deduce che il Tribunale ha erroneamente dichiarato la prescrizione dei reati di furto pluriaggravato e di ricettazione, non essendo decorsi i termini massimi di pre- scrizione, rispettivamente di anni dodici e mesi sei per il primo reato e di anni dieci per il secondo e il terzo.

3. In via preliminare, va rilevato che, in ordine al reato di furto pluriaggravato di cui al capo A), divenuto procedibile a querela ex art. 624, comma terzo, cod. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i), d. Ivo 10 ottobre 2022, n. 150, la persona offesa Guglielmi Giuseppe ha dichiarato di non voler presentare querela. Ne consegue che va dichiarato il difetto di procedibilità di tale reato per difetto di querela. Peraltro, va altresì rilevato che il Tribunale ha calcolato il termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei in relazione ai reati di cui all'art. 648 cod. pen. (capi B e C), avendo ritenuto configurabile l'ipotesi di particolare tenuità del fatto prevista dal secondo comma di tale disposizione.

Tale computo è erroneo, in quanto la ricettazione è punita con la pena massima di otto anni di reclusione, per cui, con l'aumento di un quarto ex art. 161 cod. pen., il termine massimo corrisponde ad anni dieci. Tale termine non era ancora decorso alla data di emissione della sentenza di merito, venendo quindi a scadere in date 17 aprile 2022 (capo B) e 20 maggio 2022 (capo C). Tuttavia, alla luce del disposto annullamento della sentenza impugnata in ordine al reato di furto, non ricorrendo un'ipotesi di inammissibilità del ricorso, deve tenersi conto anche dell'ulteriore periodo intercorso fino alla data della presente decisione.

Ne consegue che in relazione a tali reati va ugualmente disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati di cui ai capi B) e C) estinti per intervenuta prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato di furto pluriaggra- vato di cui al capo A per mancanza di querela. Annulla senza rinvio la sentenza im- pugnata in ordine ai reati di ricettazione di cui ai capi B e C per essere i reati estinti per prescrizione. Così deciso in Roma il 22