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Sentenza — n. 27755/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls appeal sentence regarding suspended sentence denial and remands case to Florence Court of Appeal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27755/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal admissible regarding the denial of a suspended sentence but dismissed arguments concerning aggravated circumstances and sentencing balance. The appellant argued the lower court ignored his request for probation and failed to re-evaluate circumstances after removing an aggravating factor. The court ruled that the appellate court's failure to address the probation request constituted a violation of law requiring annulment with remand, while the other grounds were found infounded due to sufficient motivation.

Regesto Legislator

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Art. 625, n. 7 cod. pen.; Art. 69 cod. pen.; Art. 163 et seq. cod. pen.: The Court of Appeal must explicitly address requests for conditional suspension of sentence; failure to do so necessitates annulment with remand, whereas discretionary balancing of circumstances remains within the scope of appellate review if sufficiently motivated.

Parole chiave

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conditional suspension denial appellate court omission sentencing balance review aggravating circumstances remand for new trial sequestro del veicolo sottrazione di cose sequestrate bene sequestrato

Disposizioni normative citate

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Art. 625, n. 7 cod. pen.
Violazione dell'art. 625, n.
Art. 69 cod. pen.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omesso svolgimento di un nuovo giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen..
Art. 163 et seq. cod. pen.
Art. 624 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. va dichiarata l'irrevocabilità dell'afferma- zione di responsabilità dell'imputato.
art. 69 cod. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omesso svolgimento di un nuovo giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen..
art. 624 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 47791 del 27/10/2022, Ferracane
Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, Lucchiari
Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, Lucchiari, Rv.
Sez. 2, n. 27886 del 23/06/2022, Andrisani
Sez. 2, n. 17010 del 17/03/2022, Rosafio
283842; Sez. 2, n. 17010 del 17/03/2022, Rosafio, Rv.
Sez. 2, n. 31543 dell'08/06/2017, Pennelli
Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli
scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della pre- valenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIANI KATRIEL GIUSEPPE nato a FOLIGNO il 08/03/2000 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha chiesto il rigetto del ricorso;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Perugia, in riforma della sentenza del Tribunale di Spoleto del 5 novembre 2020, esclusa l'aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 4, cod. pen., ha ridotto ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro novecento di multa la pena inflitta nei confronti di Piani Katriel Giuseppe in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 bis e 625, n. 5 e n. 7, cod. pen..

2. Il Piani, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 625, n. 7, cod. peri.. Si deduce che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto sussistente l'esposi- zione alla pubblica fede di beni custoditi in aul:o sottoposti all'influenza di un'imme- diata capacità di controllo dell'avente diritto. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'ingiustificato diniego della sospensione condizionale della pena. Si osserva che la Corte territoriale ha del tutto ignorato la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena nonostante l'esplicita richiesta del beneficio formulata nell'atto di appello. 2.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omesso svolgimento di un nuovo giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen.. Si rileva che, nonostante l'esclusione della circostanza aggravante prevista dall'art. 112, comma primo, n. 4, cod. pen., la Corte di merito non proceduto ad una nuova comparazione delle circostanze in conseguenza dell'elemento di novità deter- minato dall'esclusione dell'aggravante ex art. 1.12 cit..

3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen., devono intendersi esposte "per necessità e consuetudine" alla pubblica fede anche le cose ingombranti o pesanti che la vittima abbia temporaneamente lasciato in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica strada, per attendere ad altre incombenze, nonché gli oggetti e i documenti ivi cu- stoditi per necessità o comodità (Sez. 5, n. 47791 del 27/10/2022, Ferracane, Rv. 283903;

Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, Lucchiari, Rv. 277119). Proprio con riferimento agli oggetti custoditi in un'autovettura, si ritengono espo- sti alla pubblica fede anche oggetti che non costituiscono la normale dotazione di un veicolo, ritenendolo «più aderente all'attuale realtà storico-sociale e meglio rispon- dente alla ratio dell'aggravamento previsto dall'art. 625, comma primo, n. 7 cod.pen., e cioè la volontà del legislatore di apprestare una più energica tutela penale alle cose mobili che sono lasciate dal possessore, in modo permanente o per un certo tempo, senza diretta e continua custodia, per "necessità" o per "consuetudine" e che, perciò, possono essere più facilmente sottratte».

Si è così valorizzata la necessità di apprestare una più rigorosa tutela, ritenendo il reo meritevole di un aggravamento di pena, ai bisogni della vita quotidiana precisando che i bisogni della persona offesa devono essere intesi non soltanto quelli «di ordine straordinario, ma anche di natura ordinariamente connessa ai tempi ed alle modalità con i quali si attende alle incom- benze della propria giornata nella società attuale». Vanno considerati, in tale prospettiva, «la rapidità degli spostamenti, la freneti- cità dei ritmi e l'utilizzo sempre maggiore della propria autovettura come "base" per organizzare la propria giornata di vita, professionale e privata»; ciò impone di ricom- prendere nel concetto di cose lasciate per necessità e consuetudine «anche quei beni che, di difficile trasporto per ingombro e peso,, debbano essere lasciate in auto nel mentre si attende ad ulteriori incombenze, nonché eventuali oggetti e documenti che l'offeso detenga all'interno dell'autovettura e che per necessità e c:omodità di custodia abbia lasciato ivi», indicando esemplificativamente «documenti, monili d'oro, oc- chiali» o anche «le buste contenenti spese di generi alimentari e non».

Si è altresì evidenziato che, in tema di furto aggravato di cose esposte alla pub- blica fede, il requisito dell'esposizione per "necessità" richiede che sia puntualmente accertata in concreto la sussistenza di una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé o cu- stodire più adeguatamente la res furtiva (Sez. 5, n. 33863 del 08;06/2018, Di Pietra, Rv. 273898). In un caso analogo, questa Corte ha affermato che, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede è necessario che il titolare del di- ritto di proprietà sulla cosa oggetto dell'azione delittuosa non possa esercitare una vigilanza continua sul bene (Sez. 2, n. 42023 del 19/06/2019, Martino, Rv. 277046, relativo a fattispecie in cui, in applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto l'ag- gravante in un caso di danneggiamento di un un'autovettura parc:heggiata sulla pub- blica via mentre il proprietario si trovava all'interno di un cortile antistante alla stessa).

Inoltre, la circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede è stata ritenuta configurabile anche quando la cosa si trova in luogo privato, ma aperto al pubblico o comunque facilmente accessibile, ovvero in un cortile di casa di abitazione in diretta comunicazione con una pubblica via ovvero in parcheggio privato non cu- stodito (Sez. 2, n. 8798 del 17/01/1991, Crisafulli, Rv. 188119). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente riconosciuto la sussi- stenza della circostanza aggravante, in quanto la borsa oggetto di sottrazione era lasciata nell'autovettura parcheggiata nel cortile di pertinenza dell'abitazione della vittima, per rientrare a casa a svolgere una veloce commissione e poi riuscire.

2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Va premesso che l'omessa pronuncia da parte della corte di appello sulla richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena determina l'annullamento con rinvio della sentenza, ove in essa manchi il giudizio prognostico di ricaduta nel reato e non vi siano elementi utili per una valutazione circa la concessione del bene- ficio in sede di legittimità (Sez. 2, n. 27886 del 23/06/2022, Andrisani, Rv. 283842; Sez. 2, n. 17010 del 17/03/2022, Rosafio, Rv. 283114). Orbene, nella fattispecie in esame, con l'atto di appello, la difesa si doleva della pronunzia del Tribunale, nella parte in cui non aveva riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, in ragione della pregressa fruizione, da mino- renne, del perdono giudiziale.

La Corte perugina non ha risposto neanche implicitamente a tale doglianza, es- sendosi limitata ad esaminare le questioni prospettate in tema di circostanze e a rideterminare la pena per effetto dell'eliminazione di una delle aggravanti sulla base di una motivazione estremamente sintetica, del tutto priva di elementi idonei a for- mulare la prognosi favorevole di cui agli artt. 163 e ss. cod. pen., così incorrendo nel vizio di omessa motivazione.

3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 31543 dell'08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450). In tema di concorso di circostanze, peraltro, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato, quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della pre- valenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481).

Ciò posto, nella fattispecie, la Corte di appello ha logicamente ritenuto di formu- lare un giudizio di equivalenza tra le circostanze aggravanti e le at:tenuanti generiche, alla luce delle modalità della condotta e dell'elevato numero di aggravanti residue.4. Per tali ragioni la sentenza impugnata va annullata limitatamente al punto relativo alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. va dichiarata l'irrevocabilità dell'afferma- zione di responsabilità dell'imputato.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla sospensione condizionale della pena e rinvia per il giudizio alla Corte di appello di Firenze. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara irrevocabile l