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Sentenza — n. 27597/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for lack of reasoning on specific intent element in theft charge.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27597/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's judgment regarding a theft conviction, remanding the case for a new trial. The appellant argued that the lower court failed to properly evaluate his claim of ownership over the television, which is essential for establishing the specific intent required for the crime of theft. The court agreed that the lower court's reasoning was insufficient on this critical subjective element, thereby absorbing the separate complaint regarding mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 624 cod. pen.; Art. 512 cod. proc. pen.: A modification of the charge does not violate the principle of correlation between accusation and judgment unless it prejudices the defendant's ability to defend themselves; however, a failure to adequately evaluate essential elements of the crime, such as specific intent, constitutes a ground for annulment due to lack of reasoning.

Parole chiave

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theft specific intent principle of correlation lack of reasoning remand for new trial subjective element crime prove acquisite illegalmente diritto all'antenna imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 624 cod. pen.
nel reato di furto ex art. 624 cod. pen.„ limitatamente alla sottrazione del televisore, per l'effetto rideterminando la pena inflitta a De Marco Gianluca, esclusa la recidiva, nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa.
Art. 512 cod. proc. pen.
pen., con riguardo alla ritenuta sussistenza della derubricata fattispecie di furto semplice in luogo del furto in abitazione, e dell'art. 512 cod.
Art. 111 Cost.
Art. 6 CEDIJ
Con sentenza del 14 gennaio 2022 la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato la decisione del locale Tribunale del 26 gennaio 2020, riqualificando il fatto originariamente contestato ai sensi dell'art. 624-bis cod.
Art. 62-bis cod. pen.
Con sentenza del 14 gennaio 2022 la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato la decisione del locale Tribunale del 26 gennaio 2020, riqualificando il fatto originariamente contestato ai sensi dell'art. 624-bis cod.
art. 624-bis cod. pen
Con sentenza del 14 gennaio 2022 la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato la decisione del locale Tribunale del 26 gennaio 2020, riqualificando il fatto originariamente contestato ai sensi dell'art. 624-bis cod. pen.
art. 624 cod. pen
nel reato di furto ex art. 624 cod. pen.„ limitatamente alla sottrazione del televisore, per l'effetto rideterminando la pena inflitta a De Marco Gianluca, esclusa la recidiva, nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa.
artt. 111 Cost
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione De Marco Gianluca, a mezzo del suo difensore, eccependo due doglianze, con la prima delle quali ha dedotto violazione degli artt. 111 Cost., 6 CEDIJ e 624 cod.
art. 512 cod. proc. pen
pen., con riguardo alla ritenuta sussistenza della derubricata fattispecie di furto semplice in luogo del furto in abitazione, e dell'art. 512 cod.
art. 62-bis cod. pen
Con sentenza del 14 gennaio 2022 la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato la decisione del locale Tribunale del 26 gennaio 2020, riqualificando il fatto originariamente contestato ai sensi dell'art. 624-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 7984 del 24/09/2012
Sez. 5, n. 7984 del 24/09/2012, dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE MARCO GIANLUCA nato a MESSINA il 11/05/1985 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSENAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE che ha concluso chiedendo

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14 gennaio 2022 la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato la decisione del locale Tribunale del 26 gennaio 2020, riqualificando il fatto originariamente contestato ai sensi dell'art. 624-bis cod. pen. nel reato di furto ex art. 624 cod. pen.„ limitatamente alla sottrazione del televisore, per l'effetto rideterminando la pena inflitta a De Marco Gianluca, esclusa la recidiva, nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa. L'imputato è stato, in tal maniera, ritenuto responsabile di essersi impossessato, previa introduzione nell'appartamento occupato dalla ex convivente Orecchio Cettina, di una televisione, al fine di trarne profitto.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione De Marco Gianluca, a mezzo del suo difensore, eccependo due doglianze, con la prima delle quali ha dedotto violazione degli artt. 111 Cost., 6 CEDIJ e 624 cod. pen., con riguardo alla ritenuta sussistenza della derubricata fattispecie di furto semplice in luogo del furto in abitazione, e dell'art. 512 cod. proc. pen., in ordine alla violazione del principio di correlazione tra fatto e sentenza, oltre a contraddittorietà della motivazione posta a fondamento della effettuata derubricazione.

La modifica della qualificazione giuridica del fatto sarebbe avvenuta, infatti, senza consentirgli di interloquire in contraddittorio, con palese violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza. Lamenta, quindi, il De Marco la carenza dell'elemento soggettivo del reato contestatogli ai sensi dell'art. 624 cod. pen., rappresentato dal dolo specifico, e quindi della sua consapevolezza di volersi appropriare di un bene non proprio. Nel caso di specie, infatti, la televisione appresa sarebbe stata di sua proprietà, come più volte evidenziato nel corso del dibattimento, benché ancora lasciata nella disponibilità della sua ex convivente.

Tale aspetto non sarebbe stato in alcun modo valutato dalla Corte di appello, che avrebbe riqualificato il fatto in termini di furto semplice, senza, tuttavia, valutare l'attendibilità delle propalazioni reiteratamente rese dal ricorrente in ordine alla sua esclusiva proprietà del televisore. L'imputato, d'altro canto, avrebbe anche preventivamente comunicato alla Orecchio l'intenzione di volersi recare presso la sua abitazione per prendere con sé la TV, utilizzando le chiavi dell'appartamento ancora poste nella sua disponibilità. Con la seconda censura il ricorrente ha lamentato carenza assoluta di motivazione in ordine all'eccepita mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non avendo i giudici di appello - al pari di quelli di primo grado - fornito risposta alcuna in ordine all'invocato riconoscimento del beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusione scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, di conseguenza imponendo l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Messina.

2. Tale giudizio non riguarda l'introduttiva doglianza, afferente alla lamentata violazione del principio di correlazione tra fatto e sentenza a seguito dell'intervenuta derubricazione della fattispecie ex art. 624-bis cod. pen. in quella di furto semplice, osservato che, ai fini della ricorrenza di una violazione del principio ex art. 521 cod. proc. pen., non è sufficiente una qualsiasi modificazione dell'originaria accusa, ma ne necessita una che sia tale da pregiudicare la possibilità di difesa dell'imputato. Tale violazione, pertanto, non sussiste allorquando nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto successivamente ritenuto in sentenza, da intendersi come accadimento storico oggetto di qualificazione giuridica da parte della legge penale, che spetta al giudice individuare nei suoi esatti contorni (cfr.

Sez. 5, n. 7984 del 24/09/2012, dep. 2013, 3ovanovic, Rv. 254648-01). Ciò, all'evidenza, è ravvisabile nel caso di specie, essendo stato ampiamente posto l'imputato nella condizione di potersi difendere giudizialmente dal contestato furto della televisione della sua ex convivente, per essere già stato indicato tale fatto, in modo espresso, nell'originaria formulazione del capo di imputazione. 2.1. Per il Collegio è, invece, fondato il primo motivo di ricorso nella parte in cui il De Marco ha lamentato carenza di motivazione in ordine alla valutazione della ricorrenza in costui della consapevolezza di volersi appropriare di un bene non di sua proprietà, così integrando il dolo specifico necessario per la configurazione del reato di furto.

L'imputato, infatti, ha costantemente reclamato la proprietà, o quantomeno la proprietà comune, della televisione lasciata nel possesso della sua ex convivente. Trattasi, all'evidenza, di elemento di decisivo rilievo ai fini della configurazione dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 624 cod. pen. Dalla lettura della sentenza impugnata non emerge un'adeguata valutazione dell'indicato aspetto, di fatto determinandone il conseguente annullamento, atteso che trattasi di elemento di valutazione imprescindibile, da sottoporre al necessario vaglio del giudice del rinvio. 2.2.

L'accoglimento dell'indicato motivo comporta, per la natura della questione eccepita, l'assorbimento della seconda doglianza, di censura della mancata concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche.

3. In conclusione, deve essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Messina. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Messina. Così decis