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Sentenza — n. 26529/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court rejects appeal on legal fees, ruling the Ministry's non-appearance precludes cost compensation but not lawyer fees.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26529/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by two Albanian nationals against a lower court order compensating litigation costs. The appellants argued that the Ministry's failure to oppose their request for state-funded legal representation should have triggered a cost award, while the defense insisted on full fee liquidation for the opposition phase. The court held that while the Ministry's non-appearance prevented a formal cost award against it, the lawyer's right to fees for the opposition proceedings remained valid and enforceable.

Regesto Legislator

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d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115; art. 99 comma 2 d.P.R. n. 115/2002: The non-appearance of the financial administration in an opposition proceeding precludes a formal cost award against it but does not negate the lawyer's right to fee liquidation for the contested phase.

Parole chiave

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state-funded legal aid opposition proceedings litigation cost compensation financial administration non-appearance lawyer fee liquidation spese di difesa accollo delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Il d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 espressamente estende gli effetti dell'ammissione a tutte le procedure, derivate o accidentali, comunque connesse al procedimento penale, fra cui va annoverata anche quella originata dal rigetto della domanda di ammissione.
art. 99 comma 2 d.P.R. n. 115/2002
Il procedimento in opposizione, all'art. 99, comma 2, d.P.R.
art. 92 cod. proc. civ.
4.Nel caso di specie l'amministrazione finanziaria non si è costituita, sicché, pur essendo stato accolto il ricorso in opposizione, correttamente il Tribunale non ha disposto la condanna di detta amministrazione alle spese (impropria è la dizione "le spese sono compensate", posto che/ a sensi dell'art. 92 cod.
art. 702 bis cod. proc. civ
Con ordinanza del 7 maggio 2021, il Tribunale di Velletri ha accolto il ricorso in opposizione presentato ex art. 702 bis cod. proc. civ.
art. 92 cod. proc. civ
4.Nel caso di specie l'amministrazione finanziaria non si è costituita, sicché, pur essendo stato accolto il ricorso in opposizione, correttamente il Tribunale non ha disposto la condanna di detta amministrazione alle spese (impropria è la dizione "le spese sono compensate", posto che/ a sensi dell'art. 92 cod.
art. 99 d.P.R. n.115/2002
La mancata condanna non implica, tuttavia, la mancata liquidazione al difensore delle spese relative al giudizio di opposizione ex art. 99 d.P.R. n.115/2002, posto che tal spese saranno liquidate, sulla base della normativa dettata dal d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 22757 del 04/04/2018
Sez. 4, n.29990 del 27/06/2007
Sez.U, n.25931 del 24/04/2008
273108; Sez.4, n.29990 del 27/06/2007 Rv.237000; Sez.U, n.25931 del 24/04/2008, Rv.239632, non nnassimata sul punto).
Sez. 4, 41307 del 02/10/2019
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Testo completo

te SENTENZA sui ricorsi proposti da: MALKA ARBER nato a TEPELENE( ALBANIA) il 28/01/1988 MALKA DANJELA nato a SELENICE( ALBANIA) il 12/12/1993 avverso l'ordinanza del 06/03/2019 del TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza limitatamente alla compensazione delle spese o(

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 7 maggio 2021, il Tribunale di Velletri ha accolto il ricorso in opposizione presentato ex art. 702 bis cod. proc. civ. avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari con cui era stata rigettata l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da Arber Malka e Danfela Malka e ha compensato le spese di lite "tenuto conto che l'amministrazione Ministero è rimasta contumace non opponendosi al ricorso".

2. Avverso l'ordinanza Arber Malka e Dar-Tela Malka Ziccardi, per il tramite del difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo con cui hanno dedotto la violazione di legge per avere il Tribunale compensato le spese di lite. Il difensore osserva che è principio consolidato quello per cui, in tema di patrocinio dei non abbienti, il difensore ha diritto alla liquidazione anche dei compensi relativi all'attività svolta nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto alla domanda di ammissione. Il d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 espressamente estende gli effetti dell'ammissione a tutte le procedure, derivate o accidentali, comunque connesse al procedimento penale, fra cui va annoverata anche quella originata dal rigetto della domanda di ammissione. Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la richiesta di liquidazione del compenso della fase di opposizione, così come richiesto nel ricorso.

3. Il Procuratore generale, in persona dell'Avvocato Generale Pietro Gaeta, ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza limitatamente alla compensazione delle spese.

4. Il difensore ha depositato una memoria con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO1. I ricorsi ~essere rigettati.

2. E', infatti, principio pacifico quello secondo cui, in tema di patrocinio dei non abbienti, il difensore ha diritto alla liquidazione anche dei compensi relativi all'attività svolta nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto 9 e-L della domanda di ammissione al beneficio. Per un verso, infatti, il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 non fa decorrere gli effetti dell'ammissione al patrocinio dalla data del relativo provvedimento, bensì da quella in cui è stata presentata la domanda: per l'altro, il medesimo decreto espressamente estende gli effetti dell'ammissione a tutte le procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse al procedimento penale, tra le quali deve essere annoverata quella originata dal rigetto della domanda di ammissione (Sez. 3, n. 22757 del 04/04/2018, Sall, Rv. 273108; Sez.4, n.29990 del 27/06/2007 Rv.237000; Sez.U, n.25931 del 24/04/2008, Rv.239632, non nnassimata sul punto).

3. Occorre, tuttavia, tenere distinto il profilo del diritto alla liquidazione da quello relativo alla individuazione dell'"ente pagatore". 3.1. Il procedimento in opposizione, all'art. 99, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, prevede che il ricorso dell'interessato sia notificato all'ufficio finanziario che è parte nel processo. Si tratta di procedimento a contraddittorio necessario - che si instaura con la notifica del ricorso all'ufficio finanziario - ma non a carattere contenzioso necessario, in quanto l'Amministrazione intimata può non costituirsi ovvero costituirsi aderendo alla richiesta o rimettersi al giudice, sicché in questi ultimi casi, non essendovi contrasto di interessi da dirimere, non v'è soccombenza dell'Amministrazione e non può essere pronunciata la sua condanna alla rifusione delle spese, nonché degli eventuali diritti e onorari di rappresentanza e difesa in favore della controparte (in termini analoghi, sia pure con riferimento al diverso procedimento della riparazione per ingiusta detenzione, Sez. 4,. 41307 del 02/10/2019, Min.

Economia, Rv. 277357). 4.Nel caso di specie l'amministrazione finanziaria non si è costituita, sicché, pur essendo stato accolto il ricorso in opposizione, correttamente il Tribunale non ha disposto la condanna di detta amministrazione alle spese (impropria è la dizione "le spese sono compensate", posto che/ a sensi dell'art. 92 cod. proc. civ. la compensazione delle spese può essere disposta in caso di soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti).

La mancata condanna non implica, tuttavia, la mancata liquidazione al difensore delle spese relative al giudizio di opposizione ex art. 99 d.P.R. n.115/2002, posto che tal spese saranno liquidate, sulla base della normativa dettata dal d.P.R. cit. a seguito della relativa richiesta da parte del difensore, dall'autorità giudiziaria competente. 5.AI rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Deciso il 10 aggio 2023. Consig re stensore Il Presidente Anna cc En4nueIeìi a o DEPOSITATO