Sentenza — n. 25833/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 14 giugno 2022, confermava la penale responsabilità di Guarino Maria, in concorso con la zia Talamanca Luigia, in ordine a due episodi di cessione a fini di spaccio di cui all'art. 73, comma 1, DPR 309/1990, unificati dal vincolo della continuazione, e confermava altresì la condanna inflitta in primo grado alla pena di anni due e mesi 8 di reclusione ed €.4.0000 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 25833/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è manifestamente infondato. 2.Va ricordato che, nel caso di specie, ci si trova di fronte ad una " doppia conforme", per cui ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione ( Sez. 3, n.44418 del 16/07/2013, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 Rv. 252615; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007 Rv. 236181).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUARINO MARIA nato a TORRE ANNUNZIATA il 31/08/1977 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso i
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 14 giugno 2022, confermava la penale responsabilità di Guarino Maria, in concorso con la zia Talamanca Luigia, in ordine a due episodi di cessione a fini di spaccio di cui all'art. 73, comma 1, DPR 309/1990, unificati dal vincolo della continuazione, e confermava altresì la condanna inflitta in primo grado alla pena di anni due e mesi 8 di reclusione ed €.4.0000 di multa.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata, a mezzo del proprio difensore di fiducia.
3. Con unico motivo lamenta vizio di motivazione ex art. 606, comma 1 lett.e) cod proc pen. La Corte territoriale aveva fornito una motivazione del tutto carente in ordine alla responsabilità per l'ipotesi di cessione contestata al capo f) dell'imputazione, ancorando il proprio convincimento alle risultanze di u'a unica conversazione del tutto indecifrabile e certamente non rivelatrice del fatto contestato. Stesse considerazioni potevano ripetersi per l'episodio contestato al capo g) dell'imputazione. Inoltre, la Corte aveva valorizzato il passato criminale dell'imputata con argomentazioni generiche.
4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2.Va ricordato che, nel caso di specie, ci si trova di fronte ad una " doppia conforme", per cui ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione ( Sez. 3, n.44418 del 16/07/2013, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 Rv. 252615; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007 Rv. 236181).
3. Si deve poi osservare che il motivo svolge censure di merito, pretendendo di ottenere dalla Corte di cassazione una diversa - e per la ricorrente più favorevole - ricostruzione dei fatti, nonché il riconoscimento di presunti errori di valutazione in sede di trattamento sanzionatorio. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova, di ricostruzione del fatto e di determinazione della pena, essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.
U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801). Più di recente, nel solco del medesimo indirizzo, si è affermato che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482;
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). 4.11 motivo è poi volto a denunciare la supposta ambiguità di significato delle conversazioni intercettate, nel senso che il significato attribuito alle stesse dai giudici di merito viene contestato non già sulla base di dati oggettivi che lo smentiscano, ma esclusivamente su basi interpretative, costituite nell'essenziale dalla proposizione di possibili significati alternativi. Anche sotto tale profilo si tratta, all'evidenza, di censure non proponibili in questa sede: è pacifico che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.
U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 3 , n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337- 01).
5. Tanto premesso, le sentenze di merito ben spiegano, con ragionamento immune da vizi logici, il rapporto tra la Guarino e la zia Talamanca Maria, evidenziando come quest'ultima fosse la custode per conto della nipote dello stupefacente destinato ad essere ceduto a terzi. La motivazione reca invero precisi riferimenti alla esistenza della piazza di spaccio di Torre Annunziata nella quale operava la ricorrente, richiamando le dichiarazioni testimoniali degli acquirenti, che avevano anche riconosciuto fotograficamente la Guarino; le conversazioni intercorse tra la Guarino ed il figlio in cui si fa espicito riferimento al fumo destinato ad essere venduto; le conversazioni tra i due figli della Guarino in cui emerge la necessità di un urgente rifornimento di stupefacente per la "piazza"; la conversazione in cui la Guarino, commentando l'arresto della suocera, affermava di averla " scappottata"; l'arresto di qualche mese dopo ( 7 settembre 2012) della Guarino, del marito e del figlio, trovati in possesso di quantitativi di sostanze di varia natura presso la loro abitazione; gli esiti della perquisizione a carico di Talamanca Luigia, trovata in possesso di gr. 54 di cocaina; le continue conversazioni telefoniche tra zia e nipote, in cui venivano ripetutamente utilizzati riferimenti di tenore inequivoco.
In tale contesto, del tutto logiche risultano le conclusioni dei giudici di merito circa il significato dei termini criptici utilizzati dalla Guarino e dalla zia Talamanca Luigia riguardo alle cose da portare alla nipote ( le melenzane chiatte, i soldi, la chiave, il pane) riferiti all'evidenza alla droga custodita presso l'abitazione della Talamanca e da consegnare alla Guarino, ai fini della successiva diffusione nella piazza di spaccio di Torre Annunziata. Totalmente immune da aporie argomentative è inoltre la spiegazione data al significato della conversazione captata in viva voce, alla presenza di una terza persona, in cui la Guarino afferma che " il bianco lo tiene la zia", riferita alla tipologia di stupefacente custodita, frase che si inserisce perfettamente nel contesto descritto, in cui plurimi sono i riscontri fattuali circa la detenzione da parte della Talamanca, per conto della Guarino, di quantitativi di stupefacente destinati allo spaccio. 6.Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese process