Sentenza — n. 25829/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Firenze, su conforme richiesta delle parti, ha applicato all'odierno imputato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di giorni quattordici di arresto ed euro 1400 di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 1, lett. b), 2 bis e 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 25829/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso é inammissibile in quanto tardivo. Ed invero la sentenza impugnata, con deposito contestuale della motivazione e conseguente termine di quindici giorni per l'impugnazione, a norma dell'art. 585, comma 1, lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZEnel procedimento a carico di: DA SILVA WILSON nato il 28/06/1990 avverso la sentenza del 03/11/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Firenze, su conforme richiesta delle parti, ha applicato all'odierno imputato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di giorni quattordici di arresto ed euro 1400 di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 1, lett. b), 2 bis e 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
2. La Procura generale presso la Corte di appello di Firenze ricorre per cassa- zione avverso la sentenza suindicata per violazione di legge, deducendo che il Tribunale aveva omesso l'applicazione della sospensione della patente di guida che consegue obbligatoriamente all'accertamento del reato.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte.
4. La difesa dell'imputato ha depositato memoria con cui tra l'altro deduce l'inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é inammissibile in quanto tardivo. Ed invero la sentenza impugnata, con deposito contestuale della motivazione e conseguente termine di quindici giorni per l'impugnazione, a norma dell'art. 585, comma 1, lett.
a) cod. proc. pen., è stata emessa il 3 novembre 2022 e comunicata in pari data alla Procura generale, mentre il ricorso risulta depositato solamente il 29 novembre 2022.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Così d