Sentenza — n. 25828/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FERASCU BOGDAN nato a BUCAREST( ROMANIA) il 16/05/1974 avverso la sentenza del 05/10/2022 del GIP TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 25828/2023 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO 1. Bogdan Ferascu, a mezzo del difensore di fiducia, impugna la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Firenze, dichiarando l'estinzione del reato di cui all'art. 186 comma 2 e 2 sexies CdS contestato all'imputato per esito positivo della prova, ha applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. Deduce che, in caso di esito positivo della messa alla prova, competente a irrogare la sanzione accessoria della patente di guida è esclusivamente il Prefetto, come ribadito da costante giurisprudenza di legittimità.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FERASCU BOGDAN nato a BUCAREST( ROMANIA) il 16/05/1974 avverso la sentenza del 05/10/2022 del GIP TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Bogdan Ferascu, a mezzo del difensore di fiducia, impugna la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Firenze, dichiarando l'estinzione del reato di cui all'art. 186 comma 2 e 2 sexies CdS contestato all'imputato per esito positivo della prova, ha applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. Deduce che, in caso di esito positivo della messa alla prova, competente a irrogare la sanzione accessoria della patente di guida è esclusivamente il Prefetto, come ribadito da costante giurisprudenza di legittimità.
2. Il ricorso è fondato. L'art. 168 ter cod pen prevede infatti espressamente che l'estinzione del reato, conseguente all'esito positivo della messa alla prova, non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge. Nel caso in esame, la legge stabilisce espressamente che segue all'accertamento del reato l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato (art. 186, secondo comma, lett.
c) CdS ).
3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla parte in cui è stata disposta la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e non è stata ordinata la trasmissione degli atti al Prefetto. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, statuizione che elimina. Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza al prefetto di Firenze, per quanto di competenza. Roma, 23 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Loredana Mi' cichè Francesco ri Ciampi DEPOSITATO N CANCELLE