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Sentenza — n. 25826/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25826/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25826/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 3.2.2022 la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Grosseto all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto Terenzi Martina colpevole del reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. c) e 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 condannandola alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 2000 di ammenda, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in mesi due di arresto ed Euro 1000,00 di ammenda.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 25826/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 186, commi 2 lett. c) e 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 condannandola alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 2000 di ammenda, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in mesi due di arresto ed Euro 1000,00 di ammenda.

Parole chiave

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motivi di pubblico interesse sanzione sostitutiva revoca della sospensione condizionale pene condizionali restituzione dei sussidi statali motivi di cassazione
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TERENZI MARTINA nato a ORBETELLO il 17/05/1991 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del P.G.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 3.2.2022 la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Grosseto all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto Terenzi Martina colpevole del reato di cui all'art. 186, commi 2 lett.

c) e 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 condannandola alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 2000 di ammenda, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in mesi due di arresto ed Euro 1000,00 di ammenda.

2. Avverso detta pronuncia l'imputata a mezzo di difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con cui si deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche in relazione all'art. 186, comma 9 bis, del d.lgs. n. 285 del 1992 e 99 e 112 cod.proc.pen. Si censura la sentenza impugnata che ha rigettato la richiesta di sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità avanzata nell'atto di appello in quanto non vi sarebbe stata una esplicita richiesta dell'imputato atteso che é richiesta soltanto la sua mancata opposizione. Si censura altresì la valutazione della Corte d'appello in ordine alla carenza di interesse dell'imputata in assenza di una richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.In ragione della non manifesta infondatezza del ricorso (atteso che la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità non necessita di una esplicita richiesta dell'imputato ma richiede soltanto la "non opposizione") e della conseguente corretta instaurazione del rapporto processuale, va rilevato che il reato ascritto al ricorrente é estinto per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni cinque dalia data di consumazione. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, somma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità ad esso dell'imputato. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

"I Ea g ni , annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato é estinto per prescrizione. (-4 = Così deciso il 23.5.2023