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Ordinanza — n. 25821/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court converts criminal appeal for saltum to ordinary appeal due to lack of reasoning on facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25821/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale filed an immediate appeal for cassation against a traffic court ruling declaring the defendant responsible for fleeing the scene of an accident. The court found the primary grievance concerned a lack of reasoning regarding the defendant's liability for two distinct offenses rather than a legal error. Consequently, the court converted the extraordinary appeal into an ordinary appeal to allow for a factual review of the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 569, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: A cassation appeal alleging a lack of reasoning on facts or raising issues of merit must be converted into an ordinary appeal.

Parole chiave

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cassation appeal conversion lack of reasoning ordinary appeal procedure factual review traffic offense liability persecuzione determinante per la fuga infrazione privilegiata infrazione al codice della strada

Disposizioni normative citate

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Art. 569, comma 3, cod. proc. pen.
pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto "per saltum", e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Analogamente, il ricorso per cassazione che contenga, tra i motivi, la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto "per saltum", e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art.
Art. 189 cod. strada
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona propone ricorso immediato per cassazione avverso la sentenza emessa in data 11.2.2022 dal Tribunale di Ascoli Piceno, con cui Michele Gabriele Coccia è stato dichiarato responsabile del reato "fuga" di cui all'art. 189 cod.
art. 81 cod. pen
strada, per illegalità della pena, non essendo stato praticato nessun aumento, eventualmente ex art. 81 cod. pen., per il concorrente reato di omissione di assistenza, pure contestato, nonché per omessa applicazione della sospensione della patente di guida.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 1848 del 17/12/2013
Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018
(Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018 - dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: COCCIA MICHELE GABRIELE nato il 01/12/1965 avverso la sentenza del 11/02/2022 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG; FATTO E DIRITTO 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona propone ricorso immediato per cassazione avverso la sentenza emessa in data 11.2.2022 dal Tribunale di Ascoli Piceno, con cui Michele Gabriele Coccia è stato dichiarato responsabile del reato "fuga" di cui all'art. 189 cod. strada, per illegalità della pena, non essendo stato praticato nessun aumento, eventualmente ex art. 81 cod. pen., per il concorrente reato di omissione di assistenza, pure contestato, nonché per omessa applicazione della sospensione della patente di guida.

2. Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio ed alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

3. Il ricorso deve essere convertito in appello. 3.1. Al riguardo, va osservato che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, qualora l'impugnazione proposta sia non quella ordinaria ma quella eccezionale del ricorso per saltum, come nel caso di specie, la Corte di cassazione deve interpretare la volontà della parte, per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi e, in caso di dubbio, privilegiare il tipo ordinario di gravame (in tal senso cfr., ex multis, Sez. 2, n. 1848 del 17/12/2013, Rv. 258193). Ne discende che ove il contenuto delle censure appunti il suo interesse su questioni di mero fatto, il ricorso andrà convertito in appello.

Analogamente, il ricorso per cassazione che contenga, tra i motivi, la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto "per saltum", e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018 - dep. 2019, Rv. 274834 - 01). 3.2. Orbene, in applicazione di tali coordinate interpretative, deve ritenersi che il ricorso debba essere convertito in appello in considerazione della tipologia della doglianza proposta, in quanto il principale motivo dedotto denuncia, essenzialmente, un vizio motivazionale, consistente nel non avere il Tribunale argomentato in merito alla responsabilità dell'imputato in relazione ad entrambe le ipotesi delittuose previste ai commi 6 e 7 dell'art. 189 cod. strada, pur contestate in fatto.

Si deduce, infatti, che nel caso il Coccia, a seguito del sinistro, avrebbe violato sia l'obbligo di fermarsi, sia quello di prestare assistenza alle persone ferite, fattispecie costituenti pacificamente due distinte ipotesi di reato. 3.3. Tale doglianza, in definitiva, sollecita una puntuale valutazione del materiale probatorio, funzionale al riconoscimento a carico del prevenuto di entrambe le ipotesi di reato dianzi menzionate; sicché, venendo in rilievo essenzialmente una censura di merito, si impone la conversione del ricorso in appello, ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen.

4. In conclusione, convertito il ricorso in appello, deve essere disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Converte il ricorso in appello e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Ancona per l'ulteriore corso. Così deciso il 23 maggio 2023 Il Con