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Sentenza — n. 25818/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25818/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25818/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 26 aprile 2022 la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Pisa in data 20.5.2021 che, all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto Toska Radvis, Vellku Ermal e Maloku Ervin colpevoli del reato di cui agli artt. 110 cod.pen, 73 comma 1, 80 comma 2, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 condannando Toska e Maloku alla pena di anni nove di reclusione ed Euro cinquantamila di multa ciascuno, Velku alla pena di anni otto di reclusione ed Euro quarantamila di multa, ex art. 599 bis cod.proc.pen., ha rideterminato la pena nei confronti di Toska Radvis e Maloku Ervin in anni sette di reclusione ed Euro 50.000,00 di multa ciascuno ed in anni sei di reclusione ed Euro 40.000,00 di multa nei confronti di Velleku Ermal.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod.proc.pen, art. 240 cod.pen, artt. 129 cod.proc.pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 25818/2023 — snpen · Corte di Cassazione: b) ed e) con riferimento all'art. 448, comma 2 bis, cod.proc.pen. in relazione all'art. 240 cod.pen. Assume che il giudice di appello ha confermato la confisca disposta in primo grado, avente ad oggetto le somme di denaro di cui ai libretti di depositi giudiziari n. 36031, 36032 e 36033 versate in atti, senza fornire alcuna motivazione e senza che la stessa sia riconnpresa nei termini dell'accordo. Ricorso per Veliku Ermal: si articola in un motivo con cui deduce la violazione di legge e l'omessa motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 80 comma 2, d.p.r. n. 309 del 1990 nonché ex art. 606 lett.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti partecipazione al reato dipendenza da sostanze guida in stato di ebbrezza qualificata tossicodipendenza menomazione psichica

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod.proc.pen
Ed invero, in seguito alla definizione concordata della pena di cui all'art. 599, comma quarto, cod.
art. 240 cod.pen
in relazione all'art. 240 cod.pen.
artt. 129 cod.proc.pen
b) ed e) in relazione agli artt. 129 cod.proc.pen.
art. 129 cod. proc. pen
pen., devono ritenersi preclusi la riproposizione e il riesame, in sede di legittimità, di ogni questione relativa ai motivi oggetto della rinuncia, fatte salve quelle relative all'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: TOSKA RADVIS nato il 01/08/1990 VELLKU ERMAL nato il 17/05/1981 MALOKU ERVIN nato il 01/10/1985 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del P.G.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 26 aprile 2022 la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Pisa in data 20.5.2021 che, all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto Toska Radvis, Vellku Ermal e Maloku Ervin colpevoli del reato di cui agli artt. 110 cod.pen, 73 comma 1, 80 comma 2, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 condannando Toska e Maloku alla pena di anni nove di reclusione ed Euro cinquantamila di multa ciascuno, Velku alla pena di anni otto di reclusione ed Euro quarantamila di multa, ex art. 599 bis cod.proc.pen., ha rideterminato la pena nei confronti di Toska Radvis e Maloku Ervin in anni sette di reclusione ed Euro 50.000,00 di multa ciascuno ed in anni sei di reclusione ed Euro 40.000,00 di multa nei confronti di Velleku Ermal.

2. Avverso detta pronuncia gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione. Ricorso per Toska Radvis: si articola in un motivo di ricorso con cui deduce la violazione ex art. 606 lett.

b) ed e) con riferimento all'art. 448, comma 2 bis, cod.proc.pen. in relazione all'art. 240 cod.pen. Assume che il giudice di appello ha confermato la confisca disposta in primo grado, avente ad oggetto le somme di denaro di cui ai libretti di depositi giudiziari n. 36031, 36032 e 36033 versate in atti, senza fornire alcuna motivazione e senza che la stessa sia riconnpresa nei termini dell'accordo. Ricorso per Veliku Ermal: si articola in un motivo con cui deduce la violazione di legge e l'omessa motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 80 comma 2, d.p.r. n. 309 del 1990 nonché ex art. 606 lett.

b) ed e) in relazione agli artt. 129 cod.proc.pen. e 80 comma 2 d.p.r. 309 del 1990. Assume che nella sentenza impugnata non vi é alcuna motivazione circa la coscienza e volontà in capo all'imputato della quantità di stupefacente detenuta dai correi. Ricorso per Maloku Ervin:si articola in un motivo di ricorso con cui deduce la violazione di legge e l'omessa motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 80 comma 2, d.p.r. n. 309 del 1990 nonché ex art. 606 lett.

b) ed f) in relazione agli artt. 129 cod.proc.pen. e 80 comma 2 d.p.r. 309 del 1990. Assume che nella sentenza impugnata non vi é alcuna motivazione circa la coscienza e volontà in capo all'imputato della quantità di stupefacente detenuta dai correi.

4. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso per Toska é inammissibile. Premessa l'astratta ammissibilità del ricorso atteso che la confisca non é riconnpresa nei termini dell'accordo, la censura si traduce in una critica aspecifica che non si confronta con le ragioni poste a base della confisca da parte del giudice di primo grado.

2. I ricorsi proposti da Vellku e Maloku sono inammissibili. Ed invero, in seguito alla definizione concordata della pena di cui all'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., devono ritenersi preclusi la riproposizione e il riesame, in sede di legittimità, di ogni questione relativa ai motivi oggetto della rinuncia, fatte salve quelle relative all'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. o rilevabili in ogni stato e grado del giudizio, ovvero riguardanti invalidità afferenti il medesimo procedimento camerale di appello, con la conseguenza che in ipotesi di riproposizione di una delle questioni di merito già investite con motivi di appello rinunciati, la relativa impugnazione deve essere dichiarata inammissibile. Ebbene, gli imputati in sede di concordato sulla pena, hanno rinunciato agli altri motivi di appello, nella specie aventi ad oggetto l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, DPR 309/90 (si veda, tra le altre, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 47698 del 18/09/2019 Ud.,dep.22/11/2019, rv. 278006).

3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno