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Sentenza — n. 25577/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25577/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25577/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 7.12.2022 con cui il Tribunale di Reggio Calabria, pronunciandosi sull'istanza di riesame, riqualificata come appello, proposta da Di Pietro Giovanni, ha annullato l'ordinanza del Gip applicativa della misura del divieto di espatrio ritenendo che la disciplina di cui all'art. 299 comma 4 cod.proc.pen non possa trovare applicazione nell'ipotesi di trasgressione della misura cautelare prevista dall'art. 307 cod.proc.pen.

Regesto Legislator

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art. 307 cod.proc.pen, art. 275 cod.proc.pen, art. 276 cod. proc. pen, art. 307 comma 2 cod.proc.pen; Sentenza — n. 25577/2023 — snpen · Corte di Cassazione: c) cod.proc.pen. con riferimento all'art. 307 cod.proc.pen. e all'art. 275 cod.proc.pen. e la contraddittorietà e la manifesta illogicità ex art. 606 comma 1, lett.

Parole chiave

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divieto di espulsione dei cittadini misura coercitiva nel diritto degli stranieri proroga della carcerazione espulsione espatrio illegale insufficiente superamento del visto allontanamento

Disposizioni normative citate

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art. 307 cod.proc.pen
299 comma 4 cod.proc.pen non possa trovare applicazione nell'ipotesi di trasgressione della misura cautelare prevista dall'art. 307 cod.proc.pen.
art. 275 cod.proc.pen
e all'art. 275 cod.proc.pen.
art. 276 cod. proc. pen
62 della legge delega -nonostante che essa sia già disciplinata in via generale dall'art. 276 cod. proc. pen., ciò significa che ha voluto configurare una disciplina specifica per le misure cautelari imposte a seguito di scarcerazione per decorrenza dei termini.
art. 307 comma 2 cod.proc.pen
cui fa espresso rinvio l'art. 307 comma 2 cod.proc.pen., e che richiedono al giudice una attenta analisi prognostica che deve svilupparsi nel rispetto del sistema processuale in tema di limitazione della libertà personale dell'imputato.
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Testo completo

e SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIAnel procedimento a carico di: DI PIETRO GIOVANNI nato a ROMA il 24/06/1956 avverso l'ordinanza del 07/12/2022 del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del PG Nessun difensore è presente.

RITENUTO IN FATTO

1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 7.12.2022 con cui il Tribunale di Reggio Calabria, pronunciandosi sull'istanza di riesame, riqualificata come appello, proposta da Di Pietro Giovanni, ha annullato l'ordinanza del Gip applicativa della misura del divieto di espatrio ritenendo che la disciplina di cui all'art. 299 comma 4 cod.proc.pen non possa trovare applicazione nell'ipotesi di trasgressione della misura cautelare prevista dall'art. 307 cod.proc.pen.

2. Ripercorrendo in sintesi le fasi del procedimento: con ordinanza in data 18 novembre 2019 il Gip del Tribunale di Reggio Calabria aveva applicato al Di Pietro (alias Pertini Massimo) la misura della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato del reato di cui agli artt. 74, comma 1, 2 e 3 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 61 bis e 416 bis comma 1 cod. pen., non eseguita in quanto residente da quarantadue anni in Argentina e sottrattosi (dal 28.1.1981) ad una condanna definitiva alla pena di anni trenta di reclusione per sequestro a scopo di estorsione con morte del sequestrato.

Secondo la prospettazione accusatoria, lo stesso rappresentava il referente di un'organizzazione transnazionale capeggiata da esponenti di vertice del clan Bellocco di Rosarno, dedita al traffico di droga leggera e pesante, in particolare cocaina, proveniente dall'America Latina, con il precipuo compito di tramite tra i trafficanti calabresi ed i fornitori sudamericani. A seguito di attivazione della richiesta di estradizione, lo stesso veniva arrestato all'estero il 21 luglio 2020, ed essendo decorsi nelle more i termini di cui all'art. 303 comma 1, lett.

a) cod.proc.pen., fruiva della declaratoria di inefficacia della misura, con applicazione in data 30 luglio 2021 ai sensi dell'art. 307 cod.proc.pen. della misura dell'obbligo di presentazione alla P.G., misura che veniva eseguita al momento del reingresso del Di Pietro in Italia. Con successiva ordinanza del 27 ottobre 2022 il trattamento cautelare era stato poi aggravato con l'applicazione cumulativa del divieto di espatrio, ritenuto il pericolo di fuga e tenuto conto della violazione dell'obbligo di presentazione alla P.G. a pochi giorni dall'esecuzione, ovvero in data 3.10.2022.Avverso detta ordinanza il difensore del Di Pietro avanzava istanza di riesame, riqualificata come appello, cui ha fatto seguito l'emissione dell'ordinanza oggi impugnata.

3. L'odierno ricorso è articolato in un motivo con il quale si deduce l'erronea applicazione di legge processuale ex art. 606 comma 1, lett.

c) cod.proc.pen. con riferimento all'art. 307 cod.proc.pen. e all'art. 275 cod.proc.pen. e la contraddittorietà e la manifesta illogicità ex art. 606 comma 1, lett.

e) cod.proc.pen. della motivazione in ordine all'applicazione della disciplina prevista dall'art. 307 cod.proc.pen. Si assume che il Tribunale di Reggio Calabria, nell'annullare l'ordinanza del Gip, ha erroneamente ritenuto che lo stesso abbia applicato la disciplina dell'art. 299, comma 4, cod.proc.pen., mai richiamata da quest'ultimo, avendo invece applicato i principi previsti dall'art. 307, comma 2, cod.proc.pen. Inoltre - evidenzia il ricorso- è costante l'insegnamento secondo cui, in caso di trasgressione della misura applicata ex art. 307 cod.proc.pen., la valutazione in ordine alla misura da applicare debba prescindere dalla dimostrazione di esigenze cautelari ulteriori rispetto a quelle già accertate nell'ordinanza genetica.

Erra quindi il Tribunale nel ritenere che la trasgressione della misura cautelare ex art. 307 cod.proc.pen. non possa dar luogo al cumulo della precedente misura cautelare non custodiale applicata (obbligo di presentazione alla P.G.) con altra misura non custodiale (divieto di espatrio) essendo consentita la sola applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é fondato. Va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 29907 del 30/05/2006, La Stella, Rv. 234138 hanno affermato il principio secondo cui l'applicazione cumulativa di misure cautelari personali può essere disposta soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge agli artt. 276, comma 1, e 307, comma 1 bis, cod. proc. pen. In motivazione si precisava che, al di fuori dei casi in cui siano espressamente consentite da singole norme processuali, non sono ammissibili né l'imposizione "aggiuntiva" di ulteriori prescrizioni non previste dalle singole disposizioni regolanti le singole misure, né l'applicazione "congiunta" di due distinte misure, omogenee o eterogenee, che pure siano tra loro astrattamente compatibili.

L'art. 299, comma 4, cod. proc. pen., nell'attuale formulazione, prevede che, fermo quanto previsto dall'art. 276 cod. proc. pen., quando le esigenze cautelari risultino aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un'altra più grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità più gravose o applica congiuntamente altra misura coercitiva o i nterd ittiva . In tema di applicazione di altre misure cautelari nei confronti dell'indagato scarcerato per decorrenza dei termini, l'inciso contenuto nell'art. 307 cod.proc.pen., comma 1, che consente l'adozione di misure sostitutive "solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare", va interpretato nel senso di riconnprendere tanto l'ipotesi di permanenza delle originarie esigenze tanto quella di sopravvenienza di nuove esigenze, intervenute alla stessa data della scarcerazione o in epoca successiva ( Sez. 6, 10/04/2002, n. 20897, Rv. 222034;

Conf. Sez. 6, n. 26458 del 12/03/2014, Rv. 259975; Sez. 3, 11/07/2013, n. 42359, Rv. 256853; Sez. 3 n. 16053 del 26/02/2019 Rv. 275398 ). Ciò premesso, nella trasgressione alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare ex art. 307, comma 2, cod.proc.pen. (al pari di quelle ricadenti nell'alveo dell'art. 276 cod.proc.pen.) rientrano, per il principio di tassatività, soltanto le inosservanze agli obblighi espressamente previsti e non invece ogni condotta genericamente elusiva della finalità perseguita con l'imposizione del provvedimento limitativo della libertà personale (Sez. 6, n. 43971 del 21/10/2015, Rv. 264986;

Sez. 1, n. 32823 del 27/05/2014, Rv. 261431) . La questione che si pone nel presente procedimento é se nell' ipotesi di applicazione di altra misura a seguito di scarcerazione per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 307 cod. proc. pen., la trasgressione alle prescrizioni espressamente previste, consenta l'applicazione cumulativa di altra misura. In senso negativo si sostiene che l'art. 307, comma 2, cod. proc. pen. non contempla detta ipotesi - né l'aggravamento della misura in esecuzione - atteso che l'art. 299, comma 4, cod. proc. pen. non trova applicazione quando si sia verificata la scadenza dei termini di custodia cautelare (vedi in tal senso Sez. 2, n. 2495 del 10/01/2017, Rv. 269433 ).Secondo tale impostazione, se il legislatore dell'art. 307 cod. proc. pen. ha previsto espressamente quale ipotesi di ripristino quella delle trasgressioni alle prescrizioni - e ciò in ossequio a quanto espressamente previsto dall'art. 2, n. 62 della legge delega -nonostante che essa sia già disciplinata in via generale dall'art. 276 cod. proc. pen., ciò significa che ha voluto configurare una disciplina specifica per le misure cautelari imposte a seguito di scarcerazione per decorrenza dei termini.

Disciplina che, come detto, non contempla il caso dell'aggravamento delle esigenze cautelari normato, in via generale dall'art. 299, comma 4, cod. proc. pen. Secondo altra impostazione, invece, cui questo Collegio ritiene di aderire, questa lettura sarebbe smentita dall'art. 307, comma 1 bis, cod.proc.pen. che prevede espressamente la possibilità di cumulo di misure nei reati come quello contestato nella specie. Inoltre, al di là di tale riferimento testuale, militano in tal senso i principi generali di proporzionalità ed adeguatezza delle misure cautelari previsti dall'art. 275 cod.proc.pen. cui fa espresso rinvio l'art. 307 comma 2 cod.proc.pen., e che richiedono al giudice una attenta analisi prognostica che deve svilupparsi nel rispetto del sistema processuale in tema di limitazione della libertà personale dell'imputato.

Si é posto in rilievo che ai fini del ripristino della custodia cautelare in carcere per sopravvenuta condanna, ex art. 307, comma 2, cod. proc. pen., il giudice della cautela - oltre ad avere riguardo alle esigenze connesse al pericolo di fuga che deve profilarsi con ragionevole probabilità, e non solo come mera possibilità, in ragione di attuali e concreti profili comportamentali - deve accertare, ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., se ogni altra misura risulti inadeguata esplorando la possibilità di misure alternative in ipotesi, come nella specie di imputato anziano, più consone all'età del prevenuto (Sez. 5, n. 13080 del 02/02/2011 Rv. 249954).

È evidente (vedi la pronuncia dianzi citata in motivazione) che "la custodia cautelare rappresenta in sè l'unica cautela che garantisce.. il rischio della fuga dell'imputato, ma siffatta soluzione rappresenta indebita scorciatoia, nel momento in cui esime il giudice dalla delicata analisi prognostica che deve svilupparsi nel rispetto del sistema processuale in tema di limitazione della libertà dell'imputato. Analisi che, per la situazione oggetto di considerazione, il legislatore ha rivestito di singolari precauzioni e di correlativi pesanti oneri giustificativi.

Invero, il codice di rito pretende che 'la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata (art. 275, comma 3) ed, ulteriormente, circoscrive siffatta opzione ponendo un espresso divieto al riguardo ("non può essere disposta la custodia cautelare un carcere ...."), addebitando al giudice un severo onere giustificativo cadenzato da connotazione di straordinarietà.." Pertanto, distonica rispetto ai principi generali che disciplinano le misure cautelari personali, é la soluzione, accolta nell'ordinanza oggi impugnata, secondo cui, in caso di trasgressione della misura disposta ex art. 307 cod.proc.pen., il pubblico ministero sarebbe vincolato a chiedere tout court l'applicazione della custodia cautelare in carcere.

In conclusione l'ordinanza va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria, Sezione per il riesame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impug