Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 25571/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25571/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25571/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che dichiarava Brugi Dario e Asnelli Emanuela colpevoli del reato di tentato furto pluriaggravato in concorso tra loro, per aver cercato di impossessarsi di un portasigarette in metallo virgola di modesto valore, sottratto all'auto di Venditti Susanna, parcheggiata sulla pubblica via e regolarmente chiusa a chiave.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 25571/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., devono intendersi esposte "per necessità e consuetudine" alla pubblica fede anche le cose che la vittima abbia temporaneamente lasciato in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via, ancorché non costituenti la normale dotazione del veicolo (Sez. 5, n. 47791 del 27/10/2022, Ferracane Davide Antonio Rocco, Rv. 283903 - 01). Di tale principio ha fatto corretta applicazione la sentenza impugnata, laddove ha sostenuto che l'avere la Venditti lasciato il portasigarette nella propria autovettura, forzata dai due prevenuti, ben può essere ritenuta circostanza rispondente ad esigenze di comodità e/ o di necessità della persona offesa.

Parole chiave

Generato dall'IA
infrazione privilegiata furto di lieve entità oggetto pericoloso altri reati reati contro il patrimonio reato flagrante
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BRUGI DARIO nato a ROMA il 07/11/1981 ASNELLI EMANUELA nato a ROMA il 01/05/1976 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo • . LI "2.1

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che dichiarava Brugi Dario e Asnelli Emanuela colpevoli del reato di tentato furto pluriaggravato in concorso tra loro, per aver cercato di impossessarsi di un portasigarette in metallo virgola di modesto valore, sottratto all'auto di Venditti Susanna, parcheggiata sulla pubblica via e regolarmente chiusa a chiave.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre il difensore di entrambi gli imputati che, con un unico atto, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., sostenendo che tutto quanto contenuto nell'auto e lasciato per dimenticanza, fretta, esigenze personali, non rientri nell'esposizione alla pubblica fede.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.

4. I ricorsi sono inammissibili.

5. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., devono intendersi esposte "per necessità e consuetudine" alla pubblica fede anche le cose che la vittima abbia temporaneamente lasciato in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via, ancorché non costituenti la normale dotazione del veicolo (Sez. 5, n. 47791 del 27/10/2022, Ferracane Davide Antonio Rocco, Rv. 283903 - 01). Di tale principio ha fatto corretta applicazione la sentenza impugnata, laddove ha sostenuto che l'avere la Venditti lasciato il portasigarette nella propria autovettura, forzata dai due prevenuti, ben può essere ritenuta circostanza rispondente ad esigenze di comodità e/ o di necessità della persona offesa.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così