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Sentenza — n. 25564/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25564/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25564/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Procuratore generale della Corte di appello di Firenze ricorre, lamentando violazione di legge, avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale cittadino nei confronti di Tevzadze Ilia che, previa esclusione della contestata aggravante della destrezza di cui all'alt 625, comma 1, n. 4, cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato, accusato di furto, sulla base del fatto che la responsabile del punto vendita dove questo si era verificato aveva presentato querela essendo priva della procura speciale rilasciata dal legale rappresentante della società proprietaria. 1.2. In data 14/02/23, è pervenuta memoria difensiva dell'avv. Gemma Bearzotti.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 25564/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4, cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato, accusato di furto, sulla base del fatto che la responsabile del punto vendita dove questo si era verificato aveva presentato querela essendo priva della procura speciale rilasciata dal legale rappresentante della società proprietaria. 1.2. In data 14/02/23, è pervenuta memoria difensiva dell'avv. Gemma Bearzotti.

Parole chiave

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difesa contro le pratiche commerciali illecite imputazione di furto furto per mestiere vendita a titolo di autotutela cosa fuori commercio procedura di infrazione
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZEnel procedimento a carico di: TEVZADZE ILIA nato il 12/09/1996 ,41 1 avverso la sentenza del 10/03/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo --

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore generale della Corte di appello di Firenze ricorre, lamentando violazione di legge, avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale cittadino nei confronti di Tevzadze Ilia che, previa esclusione della contestata aggravante della destrezza di cui all'alt 625, comma 1, n. 4, cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato, accusato di furto, sulla base del fatto che la responsabile del punto vendita dove questo si era verificato aveva presentato querela essendo priva della procura speciale rilasciata dal legale rappresentante della società proprietaria. 1.2. In data 14/02/23, è pervenuta memoria difensiva dell'avv. Gemma Bearzotti.

2. Il ricorso è fondato.

3. Il Giudice, nel pronunciare sentenza di non luogo a procedere per difetto di legittimazione del querelante (da individuarsi, nella specie, nel responsabile dell'esercizio commerciale non munito di procura speciale rilasciata dal rappresentante legale della società proprietaria), non ha fatto buon governo dei principi giurisprudenziali in materia, secondo cui: "Il possesso tutelabile in sede penale ha una accezione più ampia di quella civilistica, includendo non solo il possesso "animo domini" ma qualsiasi rapporto di fatto con la cosa esercitato in modo autonomo ed indipendente dalla titolarità del bene quale espressione di un legittimo "ius possessionis", di guisa che il responsabile di un esercizio commerciale, pur sprovvisto di poteri di rappresentanza o institori del proprietario dei beni posti in vendita, ha legittimazione alla proposizione della querela per i fatti di furto della merce detenuta ed esposta al pubblico" (Sez. 6, n. 1037 del 15/06/2012, dep. 2013, Rv. 253888 -01; nello stesso senso, Sez. 5 n. 3736 del 04/12/2018, dep. 2019, Lafleur Nadia, Rv. 275342 -01 che evidenzia come la legittimazione sia connessa alla titolarità di una detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice).

4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appell