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Sentenza — n. 25362/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals regarding detention validity and territorial jurisdiction due to procedural errors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25362/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected appeals challenging the validity of a detention order and the territorial jurisdiction of the investigating judge. The defense argued that the 48-hour deadline for judicial review began only after the suspects were fully identified, citing a delay between their initial arrest and formal identification. The court ruled that the detention was valid because the police did not initiate the arrest; the 48-hour period started from the moment the public prosecutor formally adopted the detention order following the search, making the request timely.

Regesto Legislator

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Art. 390, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 390, comma 3 cod. proc. pen.: The 48-hour deadline for requesting detention validation commences from the material deprivation of liberty by the public prosecutor's order, excluding technical identity verification times, and the request must be timely regardless of subsequent report drafting.

Parole chiave

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detention validation deadline material deprivation of liberty territorial jurisdiction public prosecutor order police search duration carcerazione preventiva eccessiva capacità di subire la carcerazione lavoro del detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 390, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Il pubblico ministero, a sua volta, secondo quanto stabilisce l'art. 390, comma 1, cod.
Art. 390, comma 3 cod. proc. pen.
Il pubblico ministero, a sua volta, secondo quanto stabilisce l'art. 390, comma 1, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 386 cod. proc. pen
Va preliminarmente ricordato, per quel che qui rileva, che l'art. 386 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 21995 del 17/2/2009, Stefanini
Sez. 6, n. 28987 del 11-16/2013, Assane Gueye
Sez. 1, n. 23686 del 10/6/2010, Bakhiri
255886; Sez. 1, n. 23686 del 10/6/2010, Bakhiri, Rv.
Sez. 1, n. 21680 del 6/5/2009, Valente
247427; Sez. 1, n. 21680 del 6/5/2009, Valente, Rv.
Sez. 1, n. 9814 del 14/2/2008, Chen
243811; Sez. 1, n. 9814 del 14/2/2008, Chen, Rv.
Sez. 3, n. 41093 del 30/01/2018
pen., essendo irrilevante la circostanza che il verbale di arresto sia stato redatto in un momento successivo (Sez. 3, n. 41093 del 30/01/2018, dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CALDARARU EUGENIA nato il 01/09/1967 CALDARARU STEFAN nato il 14/05/1967 CALDARARU EMANUEL MOISE nato il 04/11/1998 avverso l'ordinanza del 20/02/2023 del GIP TRIBUNALE di GORIZIAudita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto/ ../.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia ha convalidato il fermo di Caldararu Stefan, Caldararu Emanuel Moise e Caldararu Eugenia, e ha contestualmente applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 603 bis, commi 1 e 2, 4 nn.1-2, cod. pen.

2. Avverso l'indicato provvedimento, con riferimento alla convalida del fermo, Stefan Caldararu, Emanuel Moise Caldararu ed Eugenia Caldararu, tramite il difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione con distinti atti nei quali si deduce, con il primo motivo, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in relazione al termine imposto al pubblico ministero per il deposito della richiesta di convalida del fermo ai sensi dell'art.390 cod. proc. pen. 2.1. Premesso che per consolidata giurisprudenza le quarantotto ore entro le quali il pubblico ministero deve chiedere la convalida al giudice per le indagini preliminari decorrono dal momento della cattura, arresto o fermo, il difensore deduce che, recatosi alle ore 10:30 presso l'ufficio della Guardia di Finanza di Gorizia per conferire con altro assistito, aveva constatato che alle persone presenti, tra le quali i ricorrenti, fosse impedito di uscire; era stato rappresentato al legale che i signori Caldararu non potevano uscire in quanto sottoposti a fermo; tra le ore 11:00 e le ore 11:30 i ricorrenti Caldararu Stefan e Caldararu Eugenia avevano sottoscritto l'informativa ai fini della conoscenza del procedimento e il verbale di identificazione e dichiarazione o elezione di domicilio e nomina difensore, nonché informazione sul diritto di difesa ai sensi degli artt.369 e 369 bis cod. proc. pen., ad ulteriore conferma dell'avvenuta identificazione, mentre Caldararu Emanuel Moise era stato compiutamente identificato alle ore 4:00 e alle ore 6:00 del 16/02/2023. 2.2.

Sostiene, dunque, la difesa che dal momento della compiuta identificazione al momento in cui il pubblico ministero ha avanzato la richiesta di convalida siano trascorse più di quarantotto ore, dovendosi far decorrere tale termine dall'effettiva privazione della libertà ancorchè il pubblico ministero abbia disposto il fermo dell'indiziato di delitto in un momento successivo a quello eseguito dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa.

3. Con un secondo motivo il solo Stefan Caldararu ha, altresì, dedotto l'inosservanza degli artt.386, 390 e 391 cod. proc pen. e la nullità dell'ordinanza impugnata e di tutti gli atti successivi per incompetenza territoriale del Tribunale di Gorizia, posto che la privazione della libertà personale del ricorrente era avvenuta in Torviscosa, in provincia di Udine.

4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati.

2. Va preliminarmente ricordato, per quel che qui rileva, che l'art. 386 cod. proc. pen., nello stabilire i doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo, dispone, al primo comma, che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito. Il terzo comma del medesimo articolo prevede che, qualora non ricorra l'ipotesi di immediata liberazione di cui all'articolo 389, comma 2, cod. proc. pen., gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, anche per via telematica, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. L'inosservanza di tali termini rende l'arresto o il fermo inefficaci, come espressamente stabilito nel comma 7 dell'art. 386 cod. proc. pen.

3. Il pubblico ministero, a sua volta, secondo quanto stabilisce l'art. 390, comma 1, cod. proc. pen., entro quarantotto ore dall'arresto o dal fermo, sempre che non debba ordinare la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato, richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito. A norma del comma 2, il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al difensore. L'arresto o il fermo diviene inefficace, secondo quanto stabilito dall'art. 390, comma 3, cod. proc. pen., se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 1.

4. Ciò premesso, occorre anche ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che, ai fini della decorrenza dei termini ora indicati, l'individuazione del momento dell'arresto va effettuata considerando la materiale apprensione della persona arrestata, risultando invece irrilevante la redazione del verbale di arresto in un momento successivo (Sez. 4, n. 21995 del 17/2/2009, Stefanini, Rv. 243980), sebbene si sia precisato, con riferimento al termine per la richiesta di convalida, che dal computo vanno esclusi i tempi tecnici di accertamento dell'identità del soggetto che, in caso di stranieri, sono particolarmente complessi (Sez. 6, n. 28987 del 11 -16/2013, Assane Gueye, Rv. 255886; Sez. 1, n. 23686 del 10/6/2010, Bakhiri, Rv. 247427; Sez. 1, n. 21680 del 6/5/2009, Valente, Rv. 243811; Sez. 1, n. 9814 del 14/2/2008, Chen, Rv. 2:39181).

5. Dagli atti emerge che il provvedimento di fermo è stato adottato alle ore 18:25 del 16/02/2023, al termine della perquisizione eseguita a carico degli indagati, terminata alle ore 17:30 circa; la richiesta di convalida del fermo da parte del pubblico ministero è stata avanzata il 18/02/2023, alle ore 13:10. come correttamente osservato dal Procuratore generale, non risulta che prima del decreto di fermo del pubblico ministero gli indagati siano stati destinatari di un provvedimento di iniziativa della polizia giudiziaria, né che gli stessi fossero trattenuti in quanto gravemente indiziati di delitto, deducendosi al contrario l'insussistenza di elementi fondanti il fermo proprio dalla circostanza per cui la perquisizione - in atto dalle ore 04:00 di quella mattina del 16/02/2023 - si è protratta sino alle ore 17:30 e solo all'esito della stessa il pubblico ministero ha ritenuto configurabile il provvedimento precautelare.

6. E' ben vero che, come predicato da questa Corte di legittimità, l'arresto in flagranza di reato si realizza nel momento in cui il soggetto è privato della libertà personale, e che da tale momento decorre il termine per la richiesta di convalida di cui all'art.390 cod. proc. pen., essendo irrilevante la circostanza che il verbale di arresto sia stato redatto in un momento successivo (Sez. 3, n. 41093 del 30/01/2018, dep. 2019, P., Rv. 274070). Ma nel caso in esame una prova del genere non emerge dagli atti, né è stata fornita dal ricorrente.

7. Resta ferma, dunque, la validità sia formale che sostanziale del verbale di fermo redatto alle ore 18:25 del 16/02/2023, rispetto al quale risulta, conseguentemente, manifesta l'infondatezza dell'eccezione d'incompetenza territoriale formulata dal ricorrente Caldararu Stefan e in rapporto al quale la richiesta di convalida appare tempestiva e rispettosa dei termini di legge, essendo pervenuta alle ore 13:10 del 18/02/2023 presso la cancelleria del giudice per le indagini preliminari, che ha convalidato il fermo il successivo 20/02/2023.8. Tali sono le ragioni del rigetto dei ricorsi, al quale consegue ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s