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Sentenza — n. 25348/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25348/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25348/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 14 febbraio 2023 il Tribunale di Brescia ha respinto l'istanza di riesame formulata da Enri Veseli confermando l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Brescia che aveva sottoposto l'indagato alla custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per avere, in concorso con Euglent Hoxhallari, Ionida Cuka e Ismail Shaba, detenuto due panetti di cocaina del peso lordo di kg. 1,084 e kg. 1,083 che erano occultati in una intercapedine situata nel vano motore dell'auto targata EP265PB condotta da Hoxhallari (fatti per i quali, tutti gli indagati sono stati arrestati in flagranza il 20 gennaio 2023).

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen, art. 110 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 25348/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167; Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna, Rv. 264454).4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

Parole chiave

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inchiesta per reati di droga traffico di cocaina dipendenza da sostanze stupefacenti contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti partecipazione al reato infrazione grave alla lstup

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
del Tribunale di Brescia che aveva sottoposto l'indagato alla custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen.
art. 110 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VESELI ENRI nato il 04/02/1992 avverso l'ordinanza del 14/02/2023 del TRIB. LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 14 febbraio 2023 il Tribunale di Brescia ha respinto l'istanza di riesame formulata da Enri Veseli confermando l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Brescia che aveva sottoposto l'indagato alla custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per avere, in concorso con Euglent Hoxhallari, Ionida Cuka e Ismail Shaba, detenuto due panetti di cocaina del peso lordo di kg. 1,084 e kg. 1,083 che erano occultati in una intercapedine situata nel vano motore dell'auto targata EP265PB condotta da Hoxhallari (fatti per i quali, tutti gli indagati sono stati arrestati in flagranza il 20 gennaio 2023).

2. Veseli ha proposto ricorso contro l'ordinanza, per mezzo del proprio difensore, lamentando mancanza, illogicità, contraddittorietà della motivazione e violazione degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. La difesa sostiene che l'ordinanza impugnata non avrebbe tenuto nel debito conto la tesi difensiva e, pur confermandone, in parte, la plausibilità, avrebbe contraddittoriamente ritenuto sussistenti gravi indizi del concorso di Veseli nella detenzione della cocaina che - come direttamente osservato dai militari operanti - fu consegnata da Shaba a Hoxhallari in un tratto poco illuminato di Via Gelsi a Castrezzato.

La difesa rileva: che, quando lo scambio avvenne, Veseli non era nell'auto, dalla quale era sceso quasi un'ora prima; che egli è stato ritenuto concorrente nel reato perché, in un momento successivo allo scambio, fu raggiunto da Hoxhallari nel piazzale di un distributore ubicato a Rovato in Via San Giorgio e fu visto armeggiare nel cofano motore; che Veseli ha sostenuto di aver aperto il cofano per rabboccare l'olio al motore e questa tesi troverebbe conferma nelle riprese della videocamera installata nel distributore, idonee a documentare l'acquisto da parte dell'indagato di una latta d'olio lubrificante; che i giudici del riesame hanno tenuto conto di tale argomentazione difensiva senza smentirla, ma non ne hanno tratto le debite conseguenze sostenendo che Hoxhallari non avrebbe consentito il rabbocco dell'olio a persona che non fosse informata dell'occultamento della sostanza stupefacente nel vano motore.

La difesa obietta che la sostanza era occultata in una intercapedine, non era subito visibile e, pertanto, la motivazione è contraddittoria; rileva, inoltre, che non è dato comprendere quale contributo concorsuale Velni avrebbe reso alla condotta realizzata da Hoxhallari il quale, nell'udienza di convalida dell'arresto, si è assunto la piena ed esclusiva responsabilità del fatto.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.

2. In più occasioni questa Corte ha sottolineato che, per la peculiare natura del giudizio di legittimità, quando siano dedotti vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità necessari all'applicazione di misure cautelari, se risulta che il giudice di merito ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, alla Corte suprema spetta solo il compito di controllare che tale motivazione sia congruente rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976;

Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 25546001; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 23701201). Di conseguenza, restano fuori dal vaglio del giudice di legittimità le censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasí, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 25217801).

3. Fatte queste premesse è opportuno riferire brevemente quanto emerge dall'ordinanza impugnata. Dalla stessa risulta che, pur avendo sostenuto di non avere rapporti di amicizia con Hoxhallari (del quale ha detto di non avere neppure il numero di telefono), Veseli ha dichiarato di essere partito da Ferrara per andarlo a prendere all'aeroporto di Bergamo a bordo dell'auto targata EP625PB (intestata a terza persona) della quale gli aveva poi ceduto la guida, continuando però ad accompagnarlo anche negli spostamenti successivi. L'osservazione degli operanti documenta che Veseli scese dall'auto intorno alle 18:15 a Castrezzato, nei pressi di un distributore Esso, e si incontrò di nuovo con Hoxhallari quasi un'ora dopo, a Rovato, circostanza che, come il Tribunale sottolinea, presuppone un accordo pregresso in tal senso.

Dall'ordinanza impugnata risulta: che, dopo essere stato raggiunto da Hoxhallari, Veseli fu visto dagli operanti mentre armeggiava nel cofano motore dell'auto (ove fu poi rinvenuta la sostanza stupefacente); che egli attuò tale condotta dopo aver spento i fari della macchina; che lo stupefacente non era occultato «con particolari accorgimenti, ma semplicemente riposto in una intercapedine del lato sinistro del motore» (pag. 5). Quanto alla tesi difensiva (secondo la quale Veseli aprì il cofano motore per eseguire un rabbocco di olio), l'ordinanza rileva che le immagini riprese dalla videocamera del distributore non sono «particolarmente nitide», ma anche volendo ammettere che Veseli avesse acquistato una lattina di olio lubrificante, il quadro indiziario a suo carico non sarebbe scalfito.

Se Veseli fosse stato all'oscuro dell'acquisto, infatti, Hoxhallari (che aveva preso in consegna la macchina e la stava guidando) avrebbe potuto provvedere da solo al rabbocco dell'olio e avrebbe avuto tutto l'interesse ad evitare che una persona, neppure ben conosciuta, potesse accorgersi della presenza della cocaina occultata nel vano motore. Si tratta di una motivazione coerente, che esplicita con chiarezza gli elementi sui quali si fonda la gravità indiziaria, non presenta profili di contraddittorietà, non ignora gli elementi addotti a discarico ed è conforme ai principi di diritto che regolano la materia.

Il contributo di Veseli alla commissione del reato, come delineato dall'ordinanza, non si esaurì, infatti, in una mera connivenza perché, come il provvedimento impugnato sottolinea, egli andò a prendere Hoxhallari all'aeroporto di Bergamo e gli fornì la macchina nella quale fu poi occultato lo stupefacente. L'ordinanza impugnata riferisce inoltre (pag.

6) che Hoxhallari ha ammesso di essere giunto in Italia proprio per acquistare la cocaina e, in questa situazione, non è contraddittorio sostenere, come fa il Tribunale, che un quadro indiziario grave e coerente porti a considerare Veseli consapevole della presenza della cocaina nel cofano motore. Come sottolineato dall'ordinanza impugnata, inoltre, in presenza di una tale consapevolezza, il contributo di Veseli alla consumazione del reato è desumibile dal fatto che egli contribuì all'acquisto e al trasporto della sostanza prestando assistenza a Hoxhallari sicché non ha particolare rilievo se vi sia stato anche un aiuto concreto nel nascondere la cocaina nel cofano.

A questo proposito non è inutile ricordare che, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, «la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare» (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244; nello stesso senso:

Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167; Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna, Rv. 264454).4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.