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Sentenza — n. 25346/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25346/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25346/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il G.i.p. del Tribunale di Ancona, con provvedimento del 31 maggio 2022, ha dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto penale di condanna n. 70/2022 del 15 marzo 2022 con la quale Marco Cimarelli aveva chiesto la sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'art. 168 bis cod. pen. Il G.i.p. ha sottolineato che il 24 maggio 2022 Cimarelli era già stato ammesso alla prova in altro procedimento e doveva pertanto essere applicato il comma 4 del citato art. 168 bis in base al quale «la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta». Col medesimo provvedimento, «in assenza di altri motivi di opposizione tali da determinare l'emanazione del decreto di citazione a giudizio», il G.i.p. ha dichiarato l'esecutività del decreto penale di condanna.

Regesto Legislator

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art. 168 bis cod. pen, art. 168 cod. pen, art. 461 cod. proc. pen, art. 464 bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 25346/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sostiene che non rileva in senso contrario la «assenza di altri motivi di opposizione» atteso che, ai sensi dell'art. 461 cod. proc. pen., la presentazione dell'opposizione non richiede l'indicazione dei motivi e che, per espressa previsione dell'art. 464 bis cod. proc. pen., la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova deve essere presentata, a pena di decadenza, con l'atto di opposizione.

Parole chiave

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opposizione facoltà di astenersi dal testimoniare opposizione tardiva sospensione dell'istruzione impedimento processuale procedimento contraddittorio

Disposizioni normative citate

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art. 168 bis cod. pen
70/2022 del 15 marzo 2022 con la quale Marco Cimarelli aveva chiesto la sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'art. 168 bis cod. pen.
art. 168 cod. pen
oltre che dell'art. 168 cod. pen.
art. 461 cod. proc. pen
Sostiene che non rileva in senso contrario la «assenza di altri motivi di opposizione» atteso che, ai sensi dell'art. 461 cod. proc. pen., la presentazione dell'opposizione non richiede l'indicazione dei motivi e che, per espressa previsione dell'art.
art. 464 bis cod. proc. pen
pen., la presentazione dell'opposizione non richiede l'indicazione dei motivi e che, per espressa previsione dell'art. 464 bis cod. proc. pen., la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova deve essere presentata, a pena di decadenza, con l'atto di opposizione.
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Testo completo

e SENTENZA sul ricorso proposto da: CIMARELLI MARCO nato a SENIGALLIA il 28/06/1984 avverso l'ordinanza del 31/05/2022 del TRIBUNALE di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona per la prosecuzione del giudizio.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il G.i.p. del Tribunale di Ancona, con provvedimento del 31 maggio 2022, ha dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto penale di condanna n. 70/2022 del 15 marzo 2022 con la quale Marco Cimarelli aveva chiesto la sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'art. 168 bis cod. pen. Il G.i.p. ha sottolineato che il 24 maggio 2022 Cimarelli era già stato ammesso alla prova in altro procedimento e doveva pertanto essere applicato il comma 4 del citato art. 168 bis in base al quale «la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta». Col medesimo provvedimento, «in assenza di altri motivi di opposizione tali da determinare l'emanazione del decreto di citazione a giudizio», il G.i.p. ha dichiarato l'esecutività del decreto penale di condanna.

2. Contro l'ordinanza, tramite il difensore munito di procura speciale, Cimarelli ha proposto tempestivo ricorso col quale deduce vizi di motivazione e inosservanza o erronea applicazione degli artt. 461, 464 bis cod. proc. pen. oltre che dell'art. 168 cod. pen. Il ricorrente osserva che, quando l'opposizione a decreto penale fu proposta, Cimarelli non aveva ancora mai ottenuto l'ammissione al beneficio sicché la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova fu legittimamente e ritualmente avanzata. Sottolinea che il rigetto della richiesta - conseguente all'applicazione dell'art. 168 bis, comma 4, cod. pen. - non comportava l'inammissibilità dell'opposizione; che la volontà di opporsi al decreto penale di condanna era inequivoca e, pertanto, il decreto non avrebbe potuto essere dichiarato esecutivo.

Sostiene che non rileva in senso contrario la «assenza di altri motivi di opposizione» atteso che, ai sensi dell'art. 461 cod. proc. pen., la presentazione dell'opposizione non richiede l'indicazione dei motivi e che, per espressa previsione dell'art. 464 bis cod. proc. pen., la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova deve essere presentata, a pena di decadenza, con l'atto di opposizione.

3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona per la prosecuzione del giudizio.

4. Il ricorso è fondato.

5. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di sottolineare che quando, per qualsiasi causa, la richiesta di applicazione della pena proposta in sede di opposizione a decreto penale sia respinta, il giudice deve emettere il decreto di giudizio immediato e non può dichiarare l'esecutività del decreto penale di condanna (Sez. 1, n. 40137 del 18/09/2009, Furlan, Rv. 24535601; Sez. 5, n. 6369 del 18/10/2013, La Ragione, Rv. 258866). In coerenza con tale impostazione, si è affermato che, nel caso di opposizione a decreto penale di condanna con richiesta contestuale di riti speciali, la mancanza di procura speciale per il rito richiesto determina l'inammissibilità della richiesta relativa a tale rito, ma non comporta l'inammissibilità dell'intera opposizione a decreto penale.

In applicazione ditale principio, è stato annullato il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari aveva dichiarato inammissibile l'opposizione a decreto penale di condanna con richiesta contestuale di sospensione del procedimento con messa alla prova, in un caso in cui la procura speciale non indicava, tra i riti alternativi per i quali il difensore era abilitato a proporre l'opposizione, quello disciplinato dall'art. 464-bis cod. proc. pen. (Sez. 4, Sentenza n. 58015 del 24/11/2017, Rv. 271737). Nel medesimo senso - in casi analoghi a quello oggetto del presente procedimento - si è affermato che la ritenuta inammissibilità della richiesta di messa alla prova, non comporta l'inammissibilità dell'intera opposizione a decreto penale (Sez. 4, n. 10080 del 14/02/2019, Guglielmi, Rv. 275273;

Sez. 4, n. 28136 del 16/09/2020, Lachini, Rv. 280068). Si tratta di affermazioni coerenti con l'inquadramento dogmatico dell'istituto. Una volta fatto oggetto di opposizione, infatti, il decreto penale perde la sua natura di condanna anticipata e produce unicamente l'effetto di costituire il presupposto per l'introduzione di un giudizio del tutto autonomo e non più dipendente da esso. Ed invero, ai sensi dell'art. 464, comma 3, cod. proc. pen., dopo la verifica della regolare costituzione delle parti, il decreto penale di condanna è revocato "ex nunc" dal giudice che procede (Sez. 3, n. 20261 del 18/03/2014, Luzzana, Rv. 25964801).

6. Per quanto esposto, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio nella parte in cui ha dichiarato esecutivo il decreto penale di condanna n. 70/2022 del 15 marzo 2022 e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Ancona, Ufficio G.i.p., per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, limitatamente alla dichiarazione di esecutività del decreto penale di condanna n. 70/2022 del 15 marzo 2022 e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ancona, ufficio G.i.p., per l'ulteriore corso. Così deciso il 11 magg