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Sentenza — n. 25337/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against rejection of unjust detention compensation due to grave negligence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25337/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Gianfranco Lemma's cassation appeal against the Reggio Calabria Court of Appeal's decision denying compensation for unjust detention. Lemma argued that the lower court incorrectly attributed grave negligence to his conduct, which he claimed was merely neutral or sporadic. The Court upheld the lower court's finding that Lemma's significant role in a debt dispute with criminal subjects and his use of opaque language constituted grave negligence, thereby barring the compensatory benefit.

Regesto Legislator

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Art. 314 cod. proc. pen.; Art. 315 cod. proc. pen.: The right to compensation for unjust detention is denied when the detainee's conduct, evaluated ex ante based on known circumstances, demonstrates a causal contribution to the deprivation of liberty through grave negligence.

Parole chiave

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unjust detention compensation grave negligence standard causal contribution to detention ex ante evaluation of conduct rejection of compensatory benefit commisurazione della pena per traffico di stupefacenti traffico qualificato di eroina inchiesta per reati di droga

Disposizioni normative citate

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Art. 314 cod. proc. pen.
Il giudice della riparazione ha, conseguentemente, rigettato la richiesta ex art. 314 cod.
Art. 315 cod. proc. pen.
Art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 546 comma 1 cod. proc. pen.
art. 314 cod. proc. pen
Il giudice della riparazione ha, conseguentemente, rigettato la richiesta ex art. 314 cod. proc. pen.
art. 43 cod. pen
Poiché, inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del suddetto primo comma dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606-01
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LEMMA GIANFRANCO nato a SAN LUCA il 15/11/1951 avverso l'ordinanza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12 maggio 2022 la Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da Lemma Gianfranco in relazione alla sofferta restrizione in carcere e poi agli arresti domiciliari per il delitto di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rispetto al quale era stato assolto dal Tribunale di Locri, con sentenza passata in giudicato. 1.1. Per la Corte di appello di Reggio Calabria, quale giudice della riparazione, la sentenza di merito, pur avendo escluso la sussistenza della contestata ipotesi associativa, ha comunque accertato, in esito alle risultanze scaturite da una complessa attività di indagine riguardante un ingente traffico di sostanza stupefacente tra la Calabria e l'Albania, come il Lemma, per come emerso dagli esiti delle disposte operazioni di intercettazione, avesse ricoperto un ruolo di primario rilievo in una vicenda relativa ad un rapporto di debito intercorso con soggetti appartenenti a un gruppo criminale dedito a traffici illeciti, pur non essendo risultata comprovata, con adeguata certezza, l'effettiva causale dell'esposizione debitoria.

Il giudice della riparazione ha, conseguentemente, rigettato la richiesta ex art. 314 cod. proc. pen. evidenziando come l'indicata condotta dell'istante - non smentita nella sua storicità dal giudice di merito, che solo aveva assolto il Lemma per non essere stata comprovata la sua partecipazione ad una struttura associativa - unitamente alla sussistenza di contatti con soggetti riconosciuti appartenere ad un organismo criminale dedito al traffico di ingenti quantitativi di droga, utilizzando un linguaggio criptico o quantomeno non trasparente, configurasse, comunque, un'ipotesi di colpa grave ostativa al riconoscimento dell'invocato beneficio.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Lemma Gianfranco, a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di doglianza, con il primo dei quali ha eccepito violazione degli artt. 314, 315, 125, comma 3, e 546, comma 1, cod. proc. pen., oltre a contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, evidenziando l'insussistenza di una sua condotta gravemente colposa, incidente nell'adozione della sofferta misura restrittiva. Tale ultima, infatti, gli sarebbe stata applicata in virtù di una diversa valutazione dei medesimi elementi indiziari poi ritenuti non sufficienti dal giudice di merito per affermare la sua responsabilità penale.Il giudice della riparazione avrebbe illegittimamente dato rilievo, ai fini della configurazione della colpa grave ex art. 314 cod. proc. pen., ad alcune condotte neutre e sporadiche a lui riferibili, nonché all'utilizzo di un linguaggio asseritamente criptico, tuttavia omettendo di considerare aspetti di opposta incidenza, come, ad esempio, l'avvenuta effettuazione di pagamenti mediante l'utilizzo di assegni bancari, del tutto inusuale e non consona rispetto a transazioni inerenti ad acquisti di droga.

Con la seconda censura il Lemma ha dedotto violazione degli artt. 314, 315, 125, comma 3, e 546, comma 1, cod. proc. pen., oltre a contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, lamentando che la condotta a lui ascrivibile potrebbe, al più, integrare solo un'ipotesi di colpa lieve, avendo offerto un contributo minimo ai fini dell'applicazione della misura cautelare nei suoi confronti, ma non già per il suo mantenimento.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto con memoria scritta che il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero, in subordine, che lo stesso venga rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato.

2. Deve, in proposito, essere premesso che è principio giurisprudenziale consolidato quello per cui nei procedimenti per la riparazione per ingiusta detenzione la cognizione della Corte di Cassazione deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, non potendo mai investire il merito della stessa, in ragione di quanto disposto dall'art. 646, comma 3, cod. proc. pen., da ritenersi applicabile in ragione del richiamo contenuto nel terzo comma dell'art.315 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/04/1994, Bollato, Rv. 198097-01).

3. Chiarito il superiore aspetto, deve, poi, essere ribadito che la norma dell'art. 314 cod. proc. pen. prevede, al primo comma, che «chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave». 3.1. In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr., sul punto, Sez. 4, n. 4106 del 13/01/2021, M., Rv. 280390-01;

Sez. 4, n. 34181 del 05/11/2002, Guadagno, Rv. 226004-01). 3.2. In proposito, le Sezioni Unite hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637-01). 3.3. Poiché, inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del suddetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. 3.4.

In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato, quindi, che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (così, espressamente, Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419-01). 3.5.

Le Sezioni Unite, poi, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664-01). Più recentemente, lo stesso Supremo Collegio ha precisato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez.

U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606-01).

4. Orbene, applicando gli indicati principi al caso di specie, risulta palese come l'impugnata decisione risulti priva dei vizi dedotti da parte del ricorrente. Per come chiarito dalla Corte di appello, infatti, risulta giudizialmente accertato come il Lemma avesse svolto un ruolo di assoluto rilievo in una vicenda riguardante un rapporto di debito intercorso con soggetti appartenenti a un gruppo criminale dedito a traffici illeciti, pur non essendo risultata comprovata, con adeguata certezza, l'effettiva causale dell'esposizione debitoria. Oltre a tale comportamento - non smentito nella sua storicità dal giudice di merito, che solo aveva assolto l'imputato per non essere stata comprovata la sua partecipazione ad una struttura associativa - sono stati accertati, poi, diversi contatti avuti dal Lemma con soggetti appartenenti ad un organismo criminale dedito al traffico di ingenti quantitativi di droga, posti in essere per lo più utilizzando un linguaggio criptico o quantomeno non trasparente.La Corte di appello ha, quindi, congruamente qualificato le indicate condotte come integrative della colpa grave di rilievo ex art. 314 cod. proc. pen., ostativa al riconoscimento del beneficio invocato.

5. Alla stregua degli indicati elementi, infatti, deve conclusivamente ritenersi che il provvedimento impugnato si pone in termini pienamente conformi rispetto ai principi interpretativi delineati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in ordine alla valutazione dei fattori colposi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo in tema di riparazione per ingiusta detenzione, peraltro avendo proceduto la Corte distrettuale ad una puntuale valutazione del comportamento posto in essere dal richiedente, secondo una valutazione ex ante, tenendo conto degli elementi conosciuti dall'autorità giudiziaria al momento dell'adozione della misura cautelare e sino al momento di cessazione della stessa. La Corte di appello, cioè, ha ritenuto, con motivazione pienamente immune dalle dedotte censure, che l'esponente avesse concorso a dare causa alla misura cautelare a suo carico, e al mantenimento della stessa, in ragione di tutte le circostanze diffusamente rappresentate nel provvedimento impugnato.

6. In esito alle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritiene il Collegio che, in ragione della genericità delle argomentazioni svolte nella memoria depositata dall'Avvocatura dello Stato, non ricorrano giusti motivi per condannare il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese