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Sentenza — n. 24649/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against precautionary measure due to revocation of measure before appeal filing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24649/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by two suspects inadmissible because the precautionary measure they challenged had already been revoked by the lower court before the appeals were filed. The suspects argued that the lower tribunal failed to independently evaluate evidence of guilt and properly assessed the necessity of the residence obligation under Italian criminal procedure law. The court ruled that since the measure was no longer in effect, the appellants lacked standing to contest it, rendering the appeals legally impossible to proceed.

Regesto Legislator

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Art. 274, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.: An appeal against a precautionary measure is inadmissible if the measure is revoked before the appeal is filed, resulting in a lack of interest.

Parole chiave

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precautionary measure revocation lack of standing appeal suspended interest criminal procedure residence obligation nullity independent evaluation guilt dipendenza da sostanze stupefacenti inchiesta per reati di droga guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

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Art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MEZKOUR SAID nato il 01/01/1988 KHARROUBI RACHID nato il 30/03/1984 avverso l'ordinanza del 11/01/2023 del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; lette/sentite le conclusioni del PG GIULIO ROMANO

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Venezia - quale giudice del riesame - ha confermato l'ordinanza emessa il 6/12/2022 dal GIP presso il Tribunale di Padova, con la quale era stata applicata nei confronti di Said Mezkour e di Rachid Kharroubi la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza, in relazione a un capo di imputazione provvisorio ipotizzante la consumazione del reato previsto dall'art.73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il Tribunale ha rilevato che i due odierni ricorrenti erano stati individuati - nell'ambito di un più ampio gruppo organizzato - quali autori di plurime cessioni di sostanza del tipo cocaina e hashish, nei confronti di almeno 29 soggetti che avevano riconosciuto gli indagati come coloro che li avevano riforniti; in particolare, ha rilevato che il Mezkour era stato individuato come il soggetto che aveva tenuto i contatti con gli acquirenti presentandosi poi nel posto concordato personalmente ovvero con altri appartenenti al gruppo, tra cui il Kharroubi; utilizzando a volte una vettura del tipo Fiat Punto che, sulla base del servizio di osservazione svolto dalla Polizia giudiziaria, risultava effettivamente in uso agli indagati.

Il Tribunale ha quindi rigettato l'eccezione di nullità del provvedimento impugnato per difetto di autonoma valutazione in ordine ai presupposti applicativi della misura cautelare; ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, sulla base degli elementi di indagine posti a sostegno della richiesta di applicazione delle misure, sulla scorta dell'elevato numero di riconoscimenti fotografici e della loro piena utilizzabilità in questa fase procedimentale; ha quindi ritenuto sussistenti le esigenze cautelari previste dall'art.274, lett.c), cod.proc.pen., valutando come proporzionata e adeguata la misura applicata.

2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Rachid Kharroubi e Said Mezkour, articolando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione di legge per assoluta carenza di motivazione grafica in relazione alla dedotta questione di nullità dell'ordinanza impositiva per la violazione degli artt. 292 e 309, comma 9, cod.proc.pen.; hanno dedotto l'omessa motivazione del Tribunale in relazione al motivo di riesame attinente alla nullità dell'ordinanza applicativa per difetto di autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza; deducendo che il Tribunale avrebbe dovuto illustrare le ragioni in punto di fatto per le quali le generiche valutazioni del GIP fossero tali da soddisfare i requisiti motivazionali minimi imposti dall'art.292 cod . proc. pen..

Con il secondo motivo di impugnazione, hanno dedotto la violazione di legge in relazione alla questione di nullità dell'ordinanza impositiva per violazione degli artt. 292 e 309, comma 9, cod.proc.pen. per carenza di autonoma valutazione in punto di sussistenza delle esigenze cautelari e, in ogni caso, per manifesta illogicità della motivazione. Hanno dedotto che il Tribunale avrebbe illegittimamente rigettato la relativa eccezione di nullità non tenendo conto della natura sommaria e cumulativa delle valutazioni espresse dal GIP sul punto e non avendo il Tribunale, atteso il difetto di autonoma valutazione, il potere di integrare l'ordinanza applicativa.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile - ai sensi dell'art.591, comma 1, lett.a), cod.proc.pen. - per sopravvenuto difetto di interesse; risultando che, successivamente alla proposizione del ricorso stesso, la misura cautelare già applicata è stata revocata da parte del giudice procedente. Nulla va provveduto sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 18 maggio 2023 Il