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Sentenza — n. 24644/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24644/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24644/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza di assoluzione, resa all'esito di giudizio abbreviato, pronunciata dal Tribunale della stessa città nei confronti di Di Rocco Antonietta, chiamata a rispondere del reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen. per essersi impossessata, al fine di trarne profitto, di un paio di occhiali di "T- Charge" del valore di 150 euro, asportandoli dagli espositori del negozio "Ottica Stefano Tortoioli s.a.s.".

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24644/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale con requisitoria scritta chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.5. Il ricorso è inammissibile. L'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge n. 103 del 2017), invero, restringe, in caso di doppia conforme assolutoria, la possibilità per il pubblico ministero di proporre ricorso per cassazione alla sola violazione di legge, vale a dire ai motivi previsti dalle lettere a), b), e c) dell'art. 606 cod. proc. pen., sollevando la Corte di cassazione dell'analisi del vizio di motivazione. Nel caso di specie, il ricorso, in realtà, investe proprio la motivazione, mediante la prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti.

Parole chiave

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prove acquisite tramite sorveglianza assunzione di prove a titolo cautelare esclusione del testimone lacune probatorie inutilizzabilità delle prove illecite testimone a discarico

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
La sentenza viola altresì l'art. 192 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
103 del 2017), invero, restringe, in caso di doppia conforme assolutoria, la possibilità per il pubblico ministero di proporre ricorso per cassazione alla sola violazione di legge, vale a dire ai motivi previsti dalle lettere a), b), e c) dell'art. 606 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PERUGIAnel procedimento a carico di: DI ROCCO ANTONIETTA nato a FOLIGNO il 31/12/1978 avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo C t c:1- - l' i

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza di assoluzione, resa all'esito di giudizio abbreviato, pronunciata dal Tribunale della stessa città nei confronti di Di Rocco Antonietta, chiamata a rispondere del reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen. per essersi impossessata, al fine di trarne profitto, di un paio di occhiali di "T- Charge" del valore di 150 euro, asportandoli dagli espositori del negozio "Ottica Stefano Tortoioli s.a.s.".

2. Le sentenze di merito avevano evidenziato che la merce non era dotata di sistema antitaccheggio; che non erano presenti, né all'interno né all'esterno del negozio, telecamere di sorveglianza; che la proprietaria dell'esercizio commerciale, Tortoioli Marta, essendo impegnata ad assistere un'altra cliente, non aveva avuto diretta percezione della sottrazione degli occhiali ad opera della Di Rocco. Sulla base di questi dati, il Giudice di primo grado ha ritenuto che non vi fossero elementi sufficienti per ritenere che l'autrice del furto fosse l'odierna imputata, atteso altresì che la riconducibilità del fatto alla stessa si baserebbe sulla circostanza dell'assenza di altri clienti all'interno del negozio, tenuto conto anche del fatto che nella disponibilità della Di Rocco non venivano rinvenuti gli occhiali e che non era stato possibile compiere ulteriori accertamenti nell'immediatezza del fatto.

La circostanza poi che la titolare fosse intenta ad occuparsi di un'altra cliente impediva di stabilire con certezza se qualcun altro avesse avuto i accesso all'interno dell'esercizio commerciale.

3. Avverso la sentenza di appello ricorre il Procuratore generale della Corte di appello di Perugia che, con un unico motivo, deduce violazione degli artt. 192 e 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. I Giudici di merito sarebbero incorsi in un palese travisamento delle risultanze acquisite, evidente essendo la contraddizione rispetto alla sollecitata rinnovazione istruttoria di Marta Tortoioli. La sentenza impugnata, infatti, da un lato, afferma l'inutilità del riascolto della persona offesa, evidenziando l'intervenuto decorso del tempo e richiamando il tenore della querela, ma, dall'altro, svilisce l'univoco quadro indiziario laddove sostiene che la stessa querelante non avrebbe precisato, nella sua dichiarazione, se gli occhiali trafugati fossero presenti nell'espositore prima dell'ingresso dell'imputata. La sentenza viola altresì l'art. 192 cod. proc. pen. perché non fornisce alcun elemento che spieghi la ritenuta insufficienza del quadro indiziario.

4. Il Procuratore generale con requisitoria scritta chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.5. Il ricorso è inammissibile. L'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge n. 103 del 2017), invero, restringe, in caso di doppia conforme assolutoria, la possibilità per il pubblico ministero di proporre ricorso per cassazione alla sola violazione di legge, vale a dire ai motivi previsti dalle lettere a), b), e c) dell'art. 606 cod. proc. pen., sollevando la Corte di cassazione dell'analisi del vizio di motivazione. Nel caso di specie, il ricorso, in realtà, investe proprio la motivazione, mediante la prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 16 febbraio 2023 Il Consigliere este