Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific factual arguments regarding sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued the lower court lacked specific reasoning regarding the defendant's innocence and sentencing criteria. The court rejected these claims as generic grievances that failed to address the specific factual and legal grounds established in the appealed judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 133 c.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is based on generic grievances that do not specifically confront the reasoned arguments of the decision under review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRASSO GIOVANNI nato a MESSINA il 23/04/1980 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo c4,_ 44- <
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa città che ha dichiarato Grasso Giovanni colpevole del reato di furto aggravato di energia elettrica.
2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di appello il difensore dell'imputato che solleva i seguenti motivi: 2.1. Mancanza di motivazione laddove la Corte di appello non ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto l'estraneità dell'imputato all'immobile sino al novembre 2017 circostanza inidonea a dimostrarne l'innocenza. Nell'atto di appello, infatti, si era ricordato che l'intervento dei tecnici dell'Enel di allaccio a proprio nome era avvenuto su richiesta avanzata dallo stesso imputato che, nel novembre 2017, subentrava nell'utenza al precedente intestatario.
Solo in questa occasione, il contatore veniva rimosso ed inviato al competente ufficio per la verifica, da cui si ricostruiva il prelievo illecito di energia elettrica a partire dal gennaio 2017, ben dieci mesi prima della richiesta dell'imputato di intervento dell'Enel. 2.1. Mancanza di motivazione laddove la Corte di appello non ha indicato le ragioni per le quali l'assenza di prova di intervento sul contatore, finalizzato all'alterazione dei consumi, non fosse idonea a dimostrare l'innocenza del ricorrente. Il tecnico Enel Minnella Domenico diede atto che l'unico segno di manomissione rilevato consisteva nella rottura dei tenoni della calotta, manomissione che non comporta alcun effetto sulla registrazione dei consumi; l'altro tecnico Enel, Pirri Antonino, aveva altresì riconosciuto che alcun accertamento fu compiuto al fine di comprendere come e perché il contatore registrasse i consumi in misura inferiore rispetto al dovuto.
Nessuna prova è emersa in dibattimento sulle modalità di consumazione del furto aggravato. 2.3. Mancanza di motivazione sull'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. in relazione alla entità della pena, nonché sul diniego del giudizio di equivalenza o prevalenza delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante contestata. Così come non si è fornita alcuna motivazione sulla dedotta esiguità del danno.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
4. Il ricorso è inammissibile. Oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, esso è generico perché non si confronta in alcun modo con le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata. Invero, è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849). La sentenza impugnata ha evidenziato che utilizzatore dell'energia elettrica abusivamente sottratta era senza dubbio alcuno l'imputato, che risultava abitare nell'immobile di via Casazza n. 443, presso il quale aveva trasferito la sua residenza sin dal giorno 08/01/2010 e che del tutto ininfluente appare la circostanza che intestatario della fornitura risultasse altra persona, tale Biondo Stefano Michele, « potendosi facilmente arguire che non fosse ancora stata effettuata la voltura in favore dell'effettivo utilizzatore dell'immobile».
Ha altresì osservato che le censure rivolte all'operato del personale Enel sono del tutto infondate atteso che questo ha verificato la sottrazione avvenuta tramite la manomissione del contatore, che ha anche provveduto a fotografare, rilevando come, a fronte di ciò nulla ha dedotto l'imputato che potesse minimamente mettere in discussione l'attendibilità della verifica, peraltro «non assoggettata ad alcuna formalità od avviso la cui mancanza potrebbe inficiare la rilevanza agli effetti penali». Ha, infine, correttamente escluso l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., attesa la sussistenza dell'aggravante contestata ed ha ricordato come le circostanze attenuanti generiche siano già state riconosciute, apparendo la pena congrua, avuto riguardo al danno cagionato all'Enel e alla personalità dell'imputato, gravato da un precedente.
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2023