Italian Supreme Court annuls appeal judgment for Jashn Tirgan Parvis due to intervening prescription of crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court annulled the appeal judgment against Jashn Tirgan Parvis without remittal, while dismissing the appeals of other defendants. The court found that the crimes charged against Parvis were extinguished by the statute of limitations, which had expired on March 9, 2022. Although the defense argued procedural defects and insufficient reasoning, the court held that once a cause of extinction like prescription exists, no further review of the judgment's merits or reasoning is necessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; When a cause of extinction of the crime, such as prescription, has intervened, the Supreme Court must annul the judgment without remittal, as further review is incompatible with the immediate application of the extinction cause.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: NARDA LORIS nato a CATANZARO il 11/02/1986 ROGGERO LUIGI nato a CASALE MONFERRATO il 08/10/1973 JASHN TIRGAN PARVIS nato a TERMOLI il 29/07/1992 GAROFALO DANIELE MATTEO nato a FOGGIA il 11/04/1991 IOANNILLI FRANCESCA nato a JOHANNESBURG( SUD AFRICA) il 05/08/1994 //z avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di JASHN TIRGAN PARVIS e per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti degli altri ricorrenti. udito il difensore E' presente l'avvocato FUNGHI UGO del foro di PADOVA, in proprio ed in sostituzione del codifensore avv. CISTERNINO COSIMO del foro di PADOVA in difesa di NARDA LORIS, ROGGERO LUIGI e JASHN TIRGAN PARVIS, che insiste per l'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Narda Loris, Roggero Luigi, Garofalo Daniele Matteo, Jashn Tirgan Parvis, a mezzo del medesimo difensore e con un unico atto, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Narda, Ioannilli e Roggero limitatamente alla contravvenzione di cui all'art. 18, L. 773/1931, perché estinta per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena nei confronti degli stessi per i residui reati; ha concesso i benefici della sospensione della pena e della non menzione a Narda, Ioannilli, Parvis e Garofalo, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
2. Con i ricorsi si lamenta: 2.1. Omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il domicilio dichiarato dall'imputato Jashn Tirgan Parvis; 2.2. Vizio di motivazione con riguardo alla identificazione dell'imputato Parvis quale soggetto responsabile delitti di cui ai capi di imputazione c) ed e), nonché travisamento delle dichiarazioni dei testi Mariani e Miolli; 2.3. Vizio di motivazione con riguardo all'identificazione di Ioannilli Francesca quale soggetto responsabile del delitto di cui al capo c) dell'imputazione, nonché inaffidabilità dei riconoscimenti e travisamento della prova; 2.4.
Mancanza ed illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui al capo c); 2.5. Mancanza ed illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante ex art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. di cui al capo e), nonché relativa violazione di legge; 2.6. Inosservanza dell'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. in relazione al capo e) di imputazione; 2.7. Violazione degli artt. 25 Cost., 81, 625 cod. pen., 18 TULPS, in punto di determinazione della pena per il capo e relativamente alla posizione di Roggero Luigi, nonché mancata riduzione della quota di pena pecuniaria imputabile all'intervenuta prescrizione del capo a).
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio per Jashn Turgan Parvis e per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione nei confronti di Narda Loris, Roggero Luigi, Ioannilli Ftancesca, Garofalo Daniele Matteo.
4. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva dei reati per cui si procede, essendo spirato in data 09/03/2022, il relativo termine di prescrizione. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità tali da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione.Sussistono, pertanto, i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., maturate, come nel caso di specie, successivamente all'adozione della sentenza impugnata.
È poi il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della intervenuta prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez.
U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511-01). Non sono poi rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244275). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di appello nella sentenza impugnata.
Non emergendo all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244274 -01), discende di necessità la pronunzia in dispositivo.
5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché i reati contestati sono estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione. Così deciso il 16 febbraio