Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to new legal argument and generic second ground.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a new examination of Article 62 of the Penal Code regarding the return of a bicycle, but this constituted an impermissible re-examination of the merits. Additionally, the second ground was rejected as generic because it failed to specify the exact legal provision or reasoning flaw being challenged.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, n. 6 cod. pen.; Art. 364, n. 1 lett. a, 365, n. 1 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it raises a new legal argument not previously raised and if the grounds are generic, failing to identify the specific statutory provision or reasoning error.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZACCARIA ENZO nato a SALUZZO il 27/07/1983 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 27/01/2022, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Cuneo che, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava Zaccaria Enzo responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.
2. Avverso la sentenza di appello, l'imputato propone ricorso a mezzo del difensore che solleva due motivi: 2.1. Inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 62, n. 6, seconda parte, cod. pen., considerato che l'imputato ebbe restituire la bicicletta di cui si era impossessato, senza che peraltro alla stessa fossero apportati danni. 2.2. Mancanza o manifesta illogicità della motivazione per non avere la Corte territoriale affrontato l'ulteriore profilo censurato dall'appellante ed afferente al ridimensionamento complessivo del fatto.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
4. In data 02/02/2023, è pervenuta memoria difensiva di replica alle conclusioni del Procuratore generale, con cui l'avv. Fabrizio Filipponi insiste per l'accoglimento del ricorso.
5. Il ricorso è inammissibile. La censura articolata nel primo motivo di ricorso, oltre ad essere sviluppata su un non consentito riesame nel merito, è stata proposta per la prima volta in questa sede di legittimità. Come, infatti, si evince dalla sentenza impugnata (p. 3), la censura era rivolta all'art. 62 n. 6 cod. pen. nella sua prima parte, mentre in questa sede si invoca l'erronea applicazione della medesima disposizione nella sua seconda parte (pp. 2 e 3 del ricorso). Il secondo motivo si appalesa del tutto generico, in quanto mal si comprende in che cosa consista la doglianza e quale sia la statuizione attinta.
6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento le spese processuali •et Ila somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Et. LLj c••••3 Così deciso il 16 febbraio 2023 C.1 <7,4 Il Consigliere estensore Il Presi