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Sentenza — n. 24214/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against refusal of state-funded legal aid due to lack of consular certification.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24214/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected an appeal challenging the lower court's refusal to grant state-funded legal aid to an Egyptian national. The appellant argued that the appellate court illogically dismissed the consular certification request while acknowledging a prior request to the Italian embassy in Cairo. The court held that the appellant failed to prove they followed the specific instructions to contact the Egyptian embassy in Rome, rendering the impossibility of obtaining the document legally justified.

Regesto Legislator

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Art. 133 c.p.c.; Art. 134 c.p.c.: The court rejects appeals alleging illogical or contradictory reasoning when the appellant fails to allegately prove the existence of the specific documents or actions relied upon to support the claim of impossibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
legal aid refusal consular certification state funding denial illogical reasoning documentary evidence Egyptian national autocertification prova dell'apolidia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 c.p.c.
Art. 134 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/2017
Sez. 4, Sentenza n. 46979 del 10/11/2015
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ABDELBASET ELSAYED MATAR MOAHMOUD nato il 06/03/1991 avverso l'ordinanza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; lette le conclusioni del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore del cittadino egiziano indicato in epigrafe propone ricorso avverso l'ordinanza emessa dal Presidente della Corte d'Appello di Roma con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo avverso il provvedimento, emesso dalla medesima Corte d'Appello, che aveva respinto l'istanza volta all'ottenimento del patrocinio a spese dello stato.

2. A sostegno del ricorso deduce violazione di legge riguardo alla ritenuta insussistenza della impossibilità di produrre la certificazione consolare. Era stata infatti ritualmente depositata la richiesta di certificazione consolare avanzata alla Ambasciata d'Italia in Egitto e del tutto illogicamente il provvedimento aveva considerato indimostrata l'oggettiva impossibilità di munirsi della certificazione. Deduce, inoltre, che erroneamente il Presidente della Corte aveva considerato irrilevante la produzione della documentazione reddituale riferita all'anno 2018, perché non riferita all'ultima dichiarazione dei redditi. Invero, poiché la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio era stata depositata nel maggio 2019, la dichiarazione da prendersi a riferimento era quella dell'anno 2018, essendo già disponibile (ad aprile 2019) i mod. 730 "precompilato", pur non essendo scaduto il termine per presentare la dichiarazione dei redditi.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. 2.- La Corte di appello di Roma ha precisato che l'Ambasciata italiana in Egitto, in relazione alla richiesta di rilascio di certificazione sulle condizioni reddituali, ha riscontrato detta richiesta facendo presente di non avere accesso ai dati dei cittadini egiziani e invitando il difensore a contattare l'Ambasciata della Repubblica araba d'Egitto a Roma. Il giudice di merito ha puntualmente evidenziato che l'interessato non aveva documentato alcuna ulteriore richiesta rivolta all'Ambasciata d'Egitto a Roma, a seguito della precisa indicazione ottenuta. Di conseguenza, del tutto correttamente il provvedimento impugnato considera indimostrata l'attivazione dei necessari adempimenti ai fini dell'ottenimento della certificazione consolare dei redditi prodotti in Egitto, con conseguente inconfigurabilità della "impossibilità" legittimante il ricorso alla autocertificazione sostitutiva.

3. A fronte di dette puntuali argomentazioni, il proposto ricorso denuncia motivazione illogica e contraddittoria poiché " la gravata ordinanza da un lato sembrerebbe riconoscere la dichiarazione in data 28 maggio 2019 dell'Ambasciata Italiana in Egitto a seguito di richiesta della presente difesa (vedi allegato), dall'altro assume mancante la documentazione attestante una tale richiesta all'Ambasciata della Repubblica araba d'Egitto a Roma, come invece fatto". Orbene, il ricorrente contesta che il provvedimento impugnato avrebbe omesso di valutare una documentazione asseritamente prodotta, ma trascura di allegare la documentazione in questione (ossia, la richiesta avanzata alla Ambasciata egiziana a Roma: anzi, risultano allegate le diverse e ininfluenti richieste inviate alla Ambasciata Italiana in Egitto).

Va allora ricordato il costante orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, la proposizione di motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale allegazione(Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/2017 ,Rv. 270071,Sez. 4, Sentenza n. 469 79 del 10/11/2015, Rv. 265053 - 01).

4. Quanto esposto conduce al rigetto del ricorso, restando assorbito l'esame dell'ulteriore motivo proposto. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma il 10 maggio 2023 Il