Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 24213/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses unjust detention compensation appeal due to failure to prove serious fault in drug-related contacts.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24213/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Pietro Garonfolo's appeal against the lower court's refusal to grant compensation for unjust detention. Garonfolo argued the lower court lacked specific reasoning regarding his serious fault, while the State contended his ambiguous contacts with drug traffickers caused the erroneous conviction. The Court upheld the dismissal, ruling that the lower court adequately reasoned how his negligent maintenance of relationships with convicted criminals created a false appearance of criminal complicity.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, c. 1, lett. e, cod. proc. pen.; The judge of compensation must assess all evidence to determine if the detainee's serious fault caused the false appearance of criminal liability, and vague contacts with criminals suffice if properly motivated as causally linked to the restrictive measure.

Parole chiave

Generato dall'IA
unjust detention compensation serious fault requirement false appearance of crime ambiguous criminal contacts causal link reasoning complicity presumption procedural motivation ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, c. 1, lett. e, cod. proc. pen.
Con unico motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 3359 del 22 settembre 2016, La Fornara
Sez. 4, n. 9212 del 13 novembre 2013, Maltese
268952; Sez. 4, n. 9212 del 13 novembre 2013, Maltese, Rv.
Sez. Un., n. 34559 del 26 giugno 2002, De Benedictis
259082; Sez. Un., n. 34559 del 26 giugno 2002, De Benedictis, Rv.
Sez. 3, n. 39199 del 1 luglio 2014, Pistorio
Sez. 4, n. 8914 del 18 dicembre 2014, Dieni
260397; Sez. 4, n. 8914 del 18 dicembre 2014, Dieni, Rv.
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino
Sez. U., n. 5466 del 28/01/2004, Gallo
Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A.
226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv.
Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G.
281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GARONFOLO PIETRO nato a CAMPO CALABRO il 12/10/1964 avverso l'ordinanza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; lette le conclusioni del PG che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato letta la memoria dell'Avvocatura dello Stato che ha concluso per il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Roma, con ordinanza del 9 novembre 2022, rigettava l'istanza di riparazione avanzata da Pietro Garonfolo per l'ingiusta detenzione carceraria subita dal 2 luglio 1997 al 14 maggio 1998, poi sostituita con la misura degli arresti domiciliari fino al 3 febbraio 1999, per il reato cui all'art. 74 DPR 309/1990 dal quale - dopo due condanne nei gradi di merito - era stata definitivamente assolto, a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione, con sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma il 18 settembre 2019 , divenuta irrevocabile.

2. L'istante, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione.

3. Con unico motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett.e, cod.proc.pen., vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta sussistenza della colpa grave in capo al ricorrente. I giudici di merito, infatti, avevano utilizzato, per affermare la condotta gravemente colposa del ricorrente, causa della detenzione subita, il compendio indiziario sul quale si erano basati i giudici della cautela e il giudice di merito, peraltro genericamente richiamato, senza indicare specificamente le precise condotte dalle quali, a loro avviso, sarebbe scaturita la negligenza che avrebbe indotto l'autorità giudiziaria procedente ad applicare la misura, 4.L'Avvocatura dello Stato ha depositato memoria concludendo per il rigetto del ricorso.

5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta ritualmente depositata, conclude per l'annullamento con rinvio della decisione impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Occorre richiamare il principio fondamentale che disciplina l'accertamento in tema di riparazione per ingiusta detenzione. Il giudice di merito, infatti, per stabilire se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22 settembre 2016, La Fornara, Rv. 268952; Sez. 4, n. 9212 del 13 novembre 2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. Un., n. 34559 del 26 giugno 2002, De Benedictis, Rv. 222263).

3. Ciò premesso, nel caso odierno il giudice della riparazione offre congrua motivazione del rigetto dell'istanza. Per giurisprudenza consolidata, in particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo può essere integrata dalle frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 3, n. 39199 del 1 luglio 2014, Pistorio, Rv. 260397; Sez. 4, n. 8914 del 18 dicembre 2014, Dieni, Rv. 262436).

4. Orbene, nel provvedimento impugnato i giudici di merito danno atto della colpevole imprudenza dell'istante nell'intrattenere rapporti ambigui con i soggetti condannati per associazione dedita al narcotraffico. Sul punto, i passaggi argomentativi utilizzati dalla Corte 4Lt,:_Lyi c d'Appello di Roma sono, seppur , precisi al riguardo. In particolare, la Corte ha evidenziato come il Garonfolo mantenesse stabili rapporti, rivelati da un cospicuo compendio intercettivo, con soggetti poi condannati per associazione finalizzata al narcotraffico internazionale (in particolare la Corte fa riferimento ai plurimi contatti telefonici tra il Garonfolo e il Cua Rizieri).

Ha altresì sottolineato il provvedimento impugnato che il Garonfolo si riforniva stabilmente di sostanze stupefacenti da colui che poi era stato condannato come il capo dell'associazione a delinquere, evidenziando che la sentenza assolutoria si era basata sulla assenza di elementi idonei a dimostrare con certezza lo stabile legame di compartecipazione del predetto nel sodalizio criminale, ma che mai era stata messa in dubbio l'identità del Garonfolo quale soggetto che costantemente interloquiva con il Cua. La Corte d'Appello ha quindi coerentemente concluso che il comportamento dell'istante, che si riforniva stabilmente di droga dal capo dell'associazione criminale con il quale, quindi, intratteneva rapporti illeciti, evidenziati nelle intercettazioni, aveva negligentemente causato l'erroneo convincimento della fondatezza del compendio indiziario raccolto a suo carico.

5. Si impone pertanto il rigetto del ricorso, cui segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

6. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese in favore dell'Amministrazione resistente. Così deciso in Roma