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Sentenza — n. 24206/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for unjust detention compensation due to prior conviction and lack of excessive custody. The court rejects the claim because the defendant was convicted on some charges and the detention did not exceed the potential sentence. The appeal fails as the lower court correctly applied established principles regarding prescription and compensation eligibility. The decision upholds the dismissal of the request for reparations for the period of pre-trial detention. The court emphasizes that a conviction on any single charge prevents compensation rights unless the detention was clearly excessive. The ruling clarifies that prescription does not automatically grant compensation without specific conditions being met. The final judgment confirms the lower court's decision to deny the claim for unjust detention. The appeal is rejected based on the absence of an acquittal and the proportionality of the custody measure. The court maintains that the lower court's reasoning was sound and legally correct. The decision reinforces the strict criteria for awarding compensation in criminal detention cases. The outcome is a dismissal of the cassation appeal with costs awarded to the state.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24206/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the cassation appeal filed by Sergio Scicchitano against the Rome Court of Appeal's rejection of his claim for compensation for unjust pre-trial detention. The appellant argued that the lower court failed to specify the negligent conduct causing his detention and incorrectly treated the prescription of some charges as barring compensation. The court ruled that since the appellant was convicted on other charges, the detention was legally justified, and since the custody did not exceed the potential sentence, no compensation was due. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 606, c. 1, lett. e, cod. proc. pen.; In cases of multiple charges where a conviction exists on at least one, the right to compensation for unjust detention is barred regardless of acquittals on others, and prescription does not preclude compensation unless the detention exceeded the potential sentence.

Parole chiave

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unjust detention compensation pre-trial custody criminal prescription multiple charges conviction cassation appeal dismissal procedural costs excessive custody indennizzo per detenzione ingiustificata

Disposizioni normative citate

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Art. 606, c. 1, lett. e, cod. proc. pen.
Con unico motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, c.
art. 129 cod. proc. pen
248076) che il proscioglimento per prescrizione richiede, pur sempre, una valutazione di merito, ancorchè limitata alla verifica della inesistenza delle cause previste dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., che consente, già di per sé, di escludere l'ingiustizia della detenzione.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, Sentenza n. 29623 del 14/10/2020
Sez. 4, n. 34661 del 10/06/2010, Mugeri
Sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014
Sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014- dep.
Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013
262396; sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013 - dep.2014 - Rv.
Sez. 4, n. 44492 del 15/10/2013
258607; Sez. 4, n. 44492 del 15/10/2013 Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCICCHITANO SERGIO nato a CATANZARO il 13/06/1979 avverso l'ordinanza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; lette le conclusioni del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Roma, con ordinanza del 16 giugno 2022, rigettava l'istanza di riparazione avanzata da Sergio Scicchitano per l'ingiusta detenzione carceraria subita dal 22 settembre 2004 al 21 marzo 2005, per un periodo di 181 giorni di cui 162 in regime carcerario e 19 in custodia domiciliare. L'istante era stato destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, cessione di stupefacenti, detenzione illegale di armi, furto e danneggiamento aggravati.

In seguito allo stralcio delle imputazioni relative alla cessione di sostanza stupefacente, trattati avanti al Tribunale di Catanzaro, il giudizio a carico del ricorrente per le restanti contestazioni si era svolto innanzi al Tribunale di Velletri, dichiarato competente a seguito di un conflitto di competenza insorto nelle more della vicenda processuale. Nel predetto giudizio, lo Scicchitano veniva assolto dai reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e detenzione illegale di armi, mentre i restanti reati contestati venivano dichiarati prescritti.

3. L'istante, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione.

4. Con unico motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett.e, cod.proc.pen., vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta sussistenza della colpa grave in capo al ricorrente. I giudici di merito, infatti, avevano utilizzato, per affermare la condotta gravemente colposa del ricorrente, causa della detenzione subita, il compendio indiziario sul quale si erano basati i giudici della cautela e il giudice di merito, peraltro genericamente richiamato, senza indicare specificamente le precise condotte dalle quali, a loro avviso, sarebbe scaturita la negligenza che avrebbe indotto l'autorità giudiziaria procedente ad applicare la misura. Avevano inoltre erroneamente ritenuto che l'intervenuta prescrizione di alcune delle imputazioni, che aveva impedito una pronuncia assolutoria nel merito, fosse ostativa alla concessione dell'indennizzo.

5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta ritualmente presentata, conclude per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. 2.- La decisione di rigetto della Corte d'Appello si fonda sulla incontestabile circostanza (dedotta anche nel ricorso, cfr.pag. 3, penultimo capoverso) che il provvedimento cautelare restrittivo era fondato su più contestazioni: il proscioglimento è intervenuto solo per talune di esse (reato associativo e detenzione di armi) mentre per altre (descritte ai capi da 173 a 177, nonché capo 201 dell'originaria imputazione, inerenti alla cessione a fini di spaccio di stupefacente), il ricorrente era stato condannato con sentenza del Tribunale di Catanzaro, confermata dalla Corte d'Appello.

Inoltre, per due contestazioni di furto d'auto pluriaggravato, di cui ai capi A 4) e B4,) il Tribunale di Velletri ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione. 2.- E' stato dunque correttamente applicato il consolidato principio secondo il quale in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, in ipotesi di processo avente ad oggetto più imputazioni, allorché il provvedimento restrittivo della libertà personale sia fondato su più contestazioni, la condanna anche per una sola di queste - che sia stata comunque idonea, autonomamente, a legittimare la compressione della libertà - impedisce il sorgere del diritto alla riparazione, irrilevante risultando il proscioglimento dalle altre imputazioni ( cfr, da ultimo, Sez. 4, Sentenza n. 29623 del 14/10/2020, Rv. 279713 - 01).

Inoltre, i giudici di merito hanno fatto corretta e pertinente applicazione del costante orientamento di legittimità secondo cui "non è configurabile il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione in caso di estinzione del reato per prescrizione, a meno che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale" (Sez. 4, n. 34661 del10/06/2010, Mugeri, Rv. 248076;

Sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014- dep. 2015 - Rv. 262396; sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013 - dep.2014 - Rv. 258607; Sez. 4, n. 44492 del 15/10/2013 Rv. 258086). Al riguardo, si è osservato (cfr. Sez. 4 n. 34661 del 10 giugno 2010, Maugeri, Rv. 248076) che il proscioglimento per prescrizione richiede, pur sempre, una valutazione di merito, ancorchè limitata alla verifica della inesistenza delle cause previste dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., che consente, già di per sé, di escludere l'ingiustizia della detenzione. Inoltre 9 (G1-tVée l'ordinamento §ige_z offre gli strumenti processuali che consentono di perseguire l'interesse della riparazione del periodo di restrizione cautelare sofferto, pur in presenza di un reato prescritto, avendo l'imputato la facoltà di rinunciare alla prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma 7, cod. pen. e di chiedere ed ottenere una sentenza che, assolvendolo nel merito, conciami l'ingiustizia della durata della custodia cautelare (Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013 - dep. 2014 - Rv. 258607). 3.- Orbene, il giudice della riparazione ha rilevato/da un lato/ l'assenza di una assoluzione nel merito; dall'altro/ che la custodia cautelare non risultava superiore alla misura della pena concretamente irrogata.

Il ricorso proposto dall'imputato non si è neppure confrontato con le predette argomentazioni, pienamente conformi ai principi sopra illustrati. 4.- Si impone dunque il rigetto del ricorso, cui segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. P.Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso i1