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Sentenza — n. 24187/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses unjust detention compensation claim due to grave negligence in drug trafficking discussions.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24187/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Giuseppe Demasi's appeal against the appellate court's refusal to grant compensation for unjust detention. Demasi argued that the lower court erred in applying the requirement of 'no participation' under Article 314 of the Code of Criminal Procedure, noting he was acquitted of the drug trafficking charge. The Supreme Court upheld the dismissal, ruling that the judge of compensation operates autonomously and can consider civilly relevant conduct, such as discussions with high-level mafia figures, as grounds for grave negligence even if the criminal charge was not proven.

Regesto Legislator

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Art. 314 c.p.p.; The judge of compensation possesses full autonomy to evaluate conduct constituting grave negligence or intent, which may bar unjust detention compensation even when the criminal conviction is absent.

Parole chiave

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unjust detention compensation grave negligence Article 314 Code of Criminal Procedure autonomy of compensation proceedings drug trafficking discussions moral culpability civil liability exclusion traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 314 c.p.p.
Il ricorso consta di un unico, articolato, motivo con cui si deduce violazione dell'art. 314 cod.
art. 74 d.P.R. 309/90
art. 314 cod. proc. pen
Il ricorso consta di un unico, articolato, motivo con cui si deduce violazione dell'art. 314 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep.1996, Sarnataro ed altri
Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, De Benedictis
Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, De Benedictis, Rv.
Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima
203638 - 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv.
Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella
270039 - 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv.
Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, PG C/ DENARO MANLIO
Deve, altresì, ricordarsi come questa Corte di legittimità abbia ritenuto ostative al riconoscimento dell'indennizzo anche le frequentazioni con soggetti appartenenti a contesti malavitosi (ex multis, Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, PG C/ DENARO MANLIO, Rv.
Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito
282565 - 01; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DEMASI GIUSEPPE nato a LOCRI il 09/10/1986 avverso l'ordinanza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette le conclusioni del PG c.,{),t e °>(..) ror f ‘e CA9-k_ 50—

RITENUTO IN FATTO

1. Demasi Giuseppe, a mezzo del difensore, ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Reggio Calabria che ha rigettato l'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione dallo stesso sofferta, in regime di arresti domiciliari, in quanto accusato di essere partecipe di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74 d.P.R. 309/90. In esito a giudizio abbreviato veniva assolto dall'anzidetta accusa e rimesso contestualmente in libertà il 07/11/2017.

2. Il quadro indiziario a carico del Demasi si fondava principalmente sugli esiti delle attività di intercettazione operate in ambientale presso la lavanderia "Apegreen", gestita dal "Mastro" Commisso Giuseppe, soggetto di livello apicale della 'ndrangheta. Era, in particolare, venuta in rilievo la conversazione captata il 15/02/2010 presso la l'anzidetta lavanderia, intercorsa tra il Commisso, l'odierno ricorrente e il padre Rocco, avente ad oggetto alcune transazioni di sostanze stupefacenti intermediatgdagli stessi Demasi. In tale occasione, questi ultimi si presentavano alla citata lavanderia per discutere esplicitamente delle trattative avviate per la cessione da parte del Commisso di un quantitativo di sostanza stupefacente pari ad un grammo e di ulteriori 5 chilogrammi successivamente alla prima consegna, per conto di soggetti terzi di Marina di Gioiosa Jonica di cui non svelavano i nomi.

3. Il ricorso consta di un unico, articolato, motivo con cui si deduce violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., per erronea applicazione del requisito negativo del "non aver dato o concorso al darvi causa" all'ingiusta detenzione per dolo o colpa grave; nonché contraddittorietà ed omessa motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. Sbaglia la Corte territoriale a ritenere rilevante, sotto il profilo della colpa, quell'unico dialogo con Commisso Giuseppe, senza considerare che esso non era indice di partecipazione all'asserita associazione, reato da cui l'imputato è stato, per l'appunto, assolto.

4. In data 30/12/22, è pervenuta memoria dell'Avvocatura dello Stato, con cui si chiede, in principalità, che il ricorso sia dichiarato inammissibile; in subordine, che sia rigettato.

5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, chiede che il ricorso sia rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Lricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall'interessato. È noto, infatti, che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale.

Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, non quindi come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'Autorità giudiziaria.

È sufficiente, pertanto, considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. 2.1. Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082).

La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, avendo egli, in relazione a tale aspetto della decisione, piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep.1996, Sarnataro ed altri).

3. Tanto premesso, il Collegio osserva che la motivazione posta a base dell'addebito di colpa grave risulta immune da censure. Il Giudice della riparazione, applicando il principio di autonomia del processo di riparazione rispetto a quello di cognizione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro e altri, Rv. 203638 - 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 - 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 - 01) ha del tutto correttamente valorizzato, in termini ostativi al riconoscimento del diritto all'indennizzo, condotte del ricorrente riconosciute accertatenel procedimento principale, anche se in questo valutate prive di rilevanza penale.

Ha ricordato, infatti, come il giudice della assoluzione non abbia smentito i fatti storici, oggetto delle accuse rivolte al Demasi, limitandosi a valutarli, sotto l'aspetto tecnico giuridico, privi dei requisiti idonei per configurare l'ipotesi associativa contestata. Nessun dubbio, dunque, afferma l'ordinanza impugnata, che l'istante abbia trattato con il Commisso, soggetto apicale della 'ndrangheta, un "affare" in materia di stupefacenti, «ciò che costituisce con tutta evidenza un comportamento connotato dagli estremi della colpa grave, in quanto ha ingenerato nell'A.G. procedente l'errore sulla responsabilità dello stesso».

Deve, altresì, ricordarsi come questa Corte di legittimità abbia ritenuto ostative al riconoscimento dell'indennizzo anche le frequentazioni con soggetti appartenenti a contesti malavitosi (ex multis, Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, PG C/ DENARO MANLIO, Rv. 282565 - 01; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475 - 01). La Corte distrettuale si è attenuta a tali principi, avendo ritenuto, con motivazione adeguata e coerente sotto il profilo logico e nel rispetto della normativa di riferimento, che la condotta del Demasi abbia sostanzialmente contribuito ad ingenerare la rappresentazione di una attività illecita dalla quale è scaturita, con rapporto di causa-effetto, la detenzione ingiustamente sofferta.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla deve essere liquidato in favore del Ministero resistente per le difese articolate con memoria difensiva, in ragione della genericità e della non pertinenza delle argomentazioni svolte, non utili alla decisione nella prospettiva di contrastare la pretesa avversaria (cfr. Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, De Benedictis, Rv. 222264 - 01).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese in favore del Ministero resistente. Cos