Cassation court dismisses unjust enrichment claim against detention where prior acquittal relied on conflicting witness testimony.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal against a ruling denying compensation for unjust detention. The applicant, acquitted in 2019 due to insufficient corroboration of witness testimony, sought reparations based on the same witnesses who had previously supported his arrest. The court held that the reparations judge must independently evaluate whether the applicant's conduct, viewed objectively, could have generated the false appearance of criminality, regardless of the acquittal's reasoning. Consequently, the court found the detention legally justified under the standard of 'serious fault' and dismissed the claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 644 c.p.c.; Art. 100 c.p.c.: The judge of reparations must independently assess whether the detained person's conduct, viewed objectively, could have generated the false appearance of criminality, even if the substantive trial resulted in acquittal based on different evidentiary evaluations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AHMAD ISSA OKREMA nato il 15/05/1993 avverso l'ordinanza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; letteter2Tigle conclusioni del PG et<2 up./ evu C ror e ,(A-CAA... Se-fri L^e(5-‘2,—
RITENUTO IN FATTO
1. Ahmad Issa Okrema ricorre avverso l'ordinanza del 10/05/2022 con cui la Corte di appello di Palermo ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione sofferta in forza di ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in ordine ai reati di concorso in organizzazione dell'immigrazione clandestina e di omicidio. Il Gip sottolineava che gli elementi indiziari a carico dell'Ahmad, da cui desumere la partecipazione del medesimo alla condotta illecita ascrittagli, erano costituiti dalle dichiarazioni rese da alcuni passeggeri dell'imbarcazione, ovverosia Riasat Amir ed Alamitry Mohannmed, che lo avevano indicato come il soggetto che dava gli ordini a bordo. 1.2.
Con ordinanza del 23/10/2015, in esito ad interrogatorio reso dall'indagato, il Gip disponeva la revoca della misura, ritenendo venuti meno i gravi indizi di colpevolezza a carico dello stesso. Avverso detto provvedimento il pubblico ministero presentava appello e il Tribunale del riesame, in data 24/11/2015, annullava il provvedimento di revoca ritenendo, di contro, ancora pienamente sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, nonché le esigenze cautelari. Il ricorso per cassazione, proposto dalla difesa, veniva rigettato con sentenza del 18/04/2016, in esito alla quale veniva nuovamente disposta la carcerazione nei confronti dell'Ahmad. 1.3.
L'imputato veniva assolto con sentenza della Corte di assise di Palermo in data 26/02/2019, confermata in sede di appello, con sentenza emessa il 18/03/2021, divenuta irrevocabile il 03/06/2021. L'assoluzione trovava ragione nel non essere stata raggiunta la prova certa della partecipazione dell'Ahmad, pur essendo lo stesso stato riconosciuto da due componenti dell'imbarcazione, i quali avevano reso nei suoi confronti dichiarazioni non riscontrate da quelle degli altri soggetti ascoltati.
2. Con unico, articolato, motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge, vizio di motivazione e contraddittorietà tra giudicati. Diversamente da quanto assume il Giudice della riparazione, le dichiarazioni dei testi (Alamitry, Riasat, Youssaf) sono state ritenute del tutto inattendibili, anche perché modificate in sede di incidente probatorio. Nel caso di specie, il Giudice della riparazione ha affermato circostanze diverse ed escluse nel giudizio di merito, poiché considerate generiche ed intrinsecamente poco coerenti. La Corte territoriale, con motivazione contraddittoria ed apparente, cita questi testi come un caposaldo dell'accusa, attribuendo loro dichiarazioni che non solo non sono mai state rese, ma che sono state smentite immediatamente da tutti gli altri testi. È stato ampiamente provato che l'istante non ha mai fatto parte dell'equipaggio.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall'interessato. È noto, infatti, che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale.
Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, non quindi come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo l'anzidetto parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'Autorità giudiziaria.
È sufficiente, pertanto, considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia gingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082).
La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, avendo egli, in relazione a tale aspetto della decisione, piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep.1996, Sarnataro ed altri).
3. Tanto premesso, nella fattispecie, il Giudice della riparazione, nel ravvisare la condotta ostativa all'invocato indennizzo, ha rammentato, con motivazione conforme ai principi t sopra richiamati, che l'arresto avvenne in esito allo sbarco nel porto di Palermo di numerosi migranti, alcuni dei quali resero dichiarazioni nei confronti dell'istante; che la sentenza della Corte di cassazione (reiettiva del ricorso dell'indagato avverso l'ordinanza del Tribunale che ripristinava la custodia in carcere), nel censurarne l'erronea valutazione da parte del Gip, aveva dato atto delle dichiarazioni accusatorie di Riasat Amir - che aveva individuato l'Ahmad come uno dei "guardiani" dei migranti, in particolare come la persona che in un'occasione lo aveva picchiato con calci, pugni e schiaffi perché era uscito dalla stiva in cui era rinchiuso - e di Alannitry Mohammed che aveva riconosciuto nella foto dell'indagato "colui che dava ordini a bordo" e che costituivano riscontro alle dichiarazioni del primo.
Si tratta di circostanze che non sono affatto state escluse dalla sentenza di merito la quale ha fondato l'assoluzione sul fatto che le dichiarazioni di Riasat Amir e di Alamitry Mohammed non erano state riscontrate da quelle degli altri soggetti ascoltati.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così decis