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Sentenza — n. 24163/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding discretionary denial of generic mitigating circumstances under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24163/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the first-instance judge's refusal of generic mitigating circumstances was a valid exercise of discretionary power. The defendant argued for leniency, but the prosecution highlighted the suspect's lack of interest in the proceedings and the delayed return of stolen goods. The court upheld the lower court's decision as a reasoned assessment of merit that cannot be challenged on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; The granting or denial of generic mitigating circumstances constitutes the exercise of the judge's discretionary power, requiring only a reference to decisive or relevant elements rather than a consideration of all arguments presented.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances discretionary power of judge penal code article 62-bis inadmissible cassation appeal assessing criminal liability abbandono del procedimento per truffa confisca di valori patrimoniali difesa contro le pratiche commerciali illecite

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Con sentenza del 16.11.2021, la Corte di appello di Bologna, per quanto qui interessa, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal Procuratore generale, ha escluso le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
Con sentenza del 16.11.2021, la Corte di appello di Bologna, per quanto qui interessa, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal Procuratore generale, ha escluso le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021
Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021 - dep.
Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015
282693 - 01; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep.
Corte cost. sent. n. 186/2000
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DOLOFAN FELICIA nato il 29/01/1976 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 16.11.2021, la Corte di appello di Bologna, per quanto qui interessa, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal Procuratore generale, ha escluso le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. riconosciute a Felicia Dolofan dal giudice di primo grado per il reato di tentato furto aggravato di beni dagli scaffali di un supermercato a lei ascritto.

2. Avverso la prefata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, lamentando violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5. L'unico motivo dedotto non considera il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. costituiscono l'esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito; e che, ai fini del diniego, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (cfr. Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021 - dep. 2022, Rv. 282693 - 01; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 2016, Rv. 266460 - 01). Nel caso di specie, il giudice ha motivatamente valorizzato, ai fini del diniego, il disinteresse dimostrato dalla prevenuta al processo e l'assenza di elementi favorevoli, visto che la restituzione della refurtiva da parte della Dolofan era avvenuta solo dopo che la stessa era stata scoperta quale autrice del furto. Si tratta di una ponderata valutazione di merito, come tale incensurabile in cassazione.

6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così