Italian Court dismisses appeal against detention for attempted extortion, citing lack of new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Mohamed Mabchour's appeal against an appellate order dismissing his claim for unjust detention. The defense argued that the lower court misinterpreted evidence regarding forced labor threats and the origin of the criminal proceedings initiated by the appellant himself. The court ruled that the appellate judge correctly evaluated the available facts at the time of the precautionary measure and refused to re-evaluate the case on merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 314, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging the dismissal of an unjust detention claim is inadmissible if it merely re-proposes merit evaluations without specific factual arguments, as the appellate court's assessment of the elements present at the time of the measure is final.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MABCHOUR MOHAMED nato il 01/01/1959 avverso l'ordinanza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di Mabchour Mohamed in relazione alla privazione della libertà personale subita a decorrere dall'Il settembre 2018 sino al 4 giugno 2019 per il reato di tentata estorsione aggravata, nell'ambito di un procedimento conclusosi con sentenza assolutoria del Tribunale di Torino, irrevocabile il 29 settembre 2019.
2. Mohamed Mabchour propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza impugnata con unico, articolato, motivo per violazione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. e per manifesta illogicità della motivazione anche per travisamento degli elementi probatori. La difesa ritiene che la Corte territoriale abbia valorizzato dichiarazioni rese nella fase delle indagini da alcuni commercianti i quali avevano affermato che gli esercenti l'attività di montaggio e smontaggio dei banchi era offerta dietro pagamento della somma di 30 euro a settimana dal Mabchour e dai suoi colleghi e che il conferimento dell'incarico per la prestazione di tale attività da parte degli esercenti fosse forzato dal timore di subire ritorsioni; la situazione era peggiorata allorchè Qahir Khalil, persona offesa secondo l'ipotesi accusatoria, aveva iniziato a svolgere la medesima attività senza chiedere il permesso a chi la gestiva da anni, tra cui il ricorrente.
Tuttavia, evidenzia la difesa, il procedimento penale in oggetto è nato dall'esposto depositato il 15 dicembre 2017 da alcuni lavoratori dell'area del mercato rionale di Torino, Porta Palazzo, tra i quali lo stesso Mabchour. Con tale esposto, i firmatari chiedevano alle competenti autorità di prendere opportuni provvedimenti a tutela della loro incolumità fisica a seguito di diversi episodi di aggressione posti in essere nei loro confronti da parte di Qahir Khalil e Qahir Abdelmajid. La Corte ha, quindi, definito comportamento gravemente colposo quello di chi si è rivolto all'autorità al fine di segnalare una situazione illecita.
La fondatezza delle accuse dei firmatari dell'esposto è, inoltre, comprovata dalla circostanza che i fratelli Qahir sono stati condannati con sentenza di applicazione di pena del Tribunale di Torino in data 28 novembre 2018 per reati di estorsione, tra i quali il capo 3) commesso ai danni del coimputato Hani Mohamed. I giudici della riparazione hanno valorizzato le dichiarazioni del teste Lovo, il quale tuttavia aveva riferito che il Mabchour avesse aggredito il Qahir in quanto provocato. Per quanto concerne l'asserita condotta mendace, il giudice dell'assoluzione ha attribuito la versione del Mabchour a un probabile errore.
La Corte di appello avrebbe anche dovuto valutare l'utilizzo del potere discrezionale del giudice della cautela di applicare una misura proporzionata alle reali esigenze cautelari.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria, concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.
5. Il ricorso è infondato, posto che la Corte territoriale ha valorizzato gli elementi quali si presentavano all'autorità procedente al momento dell'applicazione della misura cautelare, segnatamente la presenza di Mohamed Mabchour presso il mercato di Porta Palazzo a Torino tra coloro che, da circa vent'anni, si occupano del montaggio e dello smontaggio dei banchi, ammessa dallo stesso Mabchour quale firmatario dell'esposto evocato dalla difesa. 4.1. Unitamente a tale dato fattuale, tuttavia, i commercianti escussi nel corso delle indagini avevano dichiarato di non sentirsi liberi di rifiutare il lavoro di montaggio-smontaggio offerto dal gruppo di maghrebini al prezzo di 30 euro a settimana, nutrendo un generalizzato e concreto timore che, se avessero deciso di svolgere da soli questa attività o di affidarsi a terzi di loro scelta, avrebbero subito ritorsioni. 4.2.
Su tale presupposto il giudice della riparazione ha ritenuto che le forti tensioni tra le due fazioni, a una delle quali apparteneva il Mabchour, con risse quasi quotidiane nella contesa del mercato ortofrutticolo di Porta Palazzo, fosse riconducibile anche a condotta gravemente colposa dello stesso richiedente, non estraneo al contesto di intimidazione e di minaccia collegato all'attività di montaggio e smontaggio dei banchi della frutta alla quale egli stesso partecipava attivamente. 4.3. Le doglianze svolte con riferimento alla condotta aggressiva tenuta dal Mabchour alla presenza delle forze dell'ordine nei confronti di uno dei fratelli Qahir e con riguardo alle dichiarazioni mendaci rese dal medesimo nel corso dell'interrogatorio, lungi dal rappresentare un travisamento del fatto, tendono a sollecitare la Corte di legittimità a un'inammissibile rivalutazione dei fatti congruamente esposti dal giudice della riparazione.
5. A fronte di tali specifiche indicazioni, che risultano congrue in relazione ai requisiti della condotta ostativa al riconoscimento del diritto vantato, il ricorso ripropone valutazioni di merito inconferenti, tendenti a una rivalutazione dei fatti non consentita in questa fase, e sostiene la sussistenza di un vizio in alcun modo rilevabile dalla lettura del provvedimento impugnato.
6. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; al rigetto consegue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il Collegio ritiene, conformemente al dictum di Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv, 283886 (vedasi in motivazione pagg. 22 e ss., con un principio affermato per la parte civile nel giudizio di legittimità, ma che, mutatis mutandis, trova applicazione anche in un caso come quello in esame; vedasi anche Sez. U, n. 34559 dei 26/6/2002, De Benedictis, Rv. 222264) che, tenuto conto della genericità delle argomentazioni svolte nella depositata memoria, priva del minimo riferimento specifico alla vicenda in esame, non debba conseguire anche la condanna alla rifusione delle spese nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese al Ministero resistente. Così d