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Sentenza — n. 24023/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses unjust detention claim where appellate court erred by valuing general tension over specific conduct.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24023/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Hani Mohamed's appeal against the dismissal of his claim for unjust detention regarding a custodial measure. The defense argued that merchants' statements about factional pressure forced their labor choices, yet the court found these merely described a general climate of tension rather than specific incriminating conduct. The court ruled that the lower court correctly relied on the applicant's presence at the market and the lack of individualized evidence against him, noting that re-evaluating facts is not permitted at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 314, comma 1, cod. proc. pen.; The claim for unjust detention requires specific conduct attributable to the applicant; general environmental tension or vague allegations of coercion without individualized evidence do not satisfy the legal requirements for such a remedy.

Parole chiave

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unjust detention claim custodial measure specific conduct requirement general tension evidence cassation review limits estorsione causa di sequestro pericolo di traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
Mohamed Hani propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza impugnata con unico motivo per violazione dell'art. 314, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, Sacchettino
Sez. U, n. 34559 dei 26/6/2002, De Benedictis
22 e ss., con un principio affermato per la parte civile nel giudizio di legittimità, ma che, mutatis mutandis, trova applicazione anche in un caso come quello in esame; vedasi anche Sez. U, n. 34559 dei 26/6/2002, De Benedictis, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HANI MOHAMED nato il 28/01/1959 avverso l'ordinanza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di Hani Mohamed in relazione alla privazione della libertà personale subita a decorrere dal 20 settembre sino al 12 ottobre 2018 per il reato di tentata estorsione aggravata, nell'ambito di un procedimento conclusosi con sentenza assolutoria del Tribunale di Torino, irrevocabile il 29 settembre 2019.

2. Mohamed Hani propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza impugnata con unico motivo per violazione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. ritenendo che la Corte territoriale abbia valorizzato dichiarazioni rese nella fase delle indagini da alcuni commercianti i quali avevano affermato che gli esercenti l'attività di montaggio e smontaggio dei banchi sarebbero stati divisi in fazioni e che, dunque, il conferimento dell'incarico per la prestazione di tale attività da parte degli esercenti non fosse del tutto frutto di libera scelta bensì fosse forzato da un clima di tensione e ritorsione cagionato da tali fazioni.

Tuttavia, evidenzia la difesa, il procedimento penale in oggetto è nato dall'esposto depositato il 15 dicembre 2017 da alcuni lavoratori dell'area del mercato rionale di Torino, Porta Palazzo, tra i quali lo stesso Hani. Con tale esposto, i firmatari chiedevano alle competenti autorità di prendere opportuni provvedimenti a tutela della loro incolumità fisica a seguito di diversi episodi di aggressione posti in essere nei loro confronti da parte di Qahir Khalil e Qahir Abdelmajid. La Corte ha, quindi, definito comportamento gravemente colposo quello di chi si è rivolto all'autorità al fine di segnalare una situazione illecita.

La fondatezza delle accuse dei firmatari dell'esposto è, inoltre, comprovata dalla circostanza che i fratelli Qahir sono stati condannati con sentenza di applicazione di pena del Tribunale di Torino in data 28 novembre 2018 per reati di estorsione, tra i quali il capo 3) commesso proprio ai danni di Mohamed Hani. Le dichiarazioni dei commercianti valorizzate dalla Corte di appello non offrono alcun elemento accusatorio individualizzate nei confronti del ricorrente, limitandosi ad attestare l'esistenza di un clima di tensione che ha formato oggetto dell'esposto proposto in data 15 dicembre 2017.

La Corte di appello ha, dunque, errato a valorizzare una situazione ambientale piuttosto che una specifica condotta addebitabile al ricorrente. A seguito di ulteriori indagini svolte sui fatti contestati al ricorrente, l'ufficio investigativo del Commissariato di Torino aveva peraltro chiesto alla Procura l'emissione di una misura cautelare non detentiva, sottolineando la congruità e l'efficacia di quella del divieto di dimora nell'area del mercato di Porta Palazzo e aree limitrofe nell'orario compreso tra le 14:00 di ogni giorno e le ore 7:00 del giorno successivo.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria, concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

5. Il ricorso è infondato, posto che la Corte territoriale ha valorizzato gli elementi quali si presentavano all'autorità procedente al momento dell'applicazione della misura cautelare, segnatamente la presenza di Mohamed Hani presso il mercato di Porta Palazzo a Torino tra coloro che, da circa vent'anni, si occupano del montaggio e dello smontaggio dei banchi, ammessa dallo stesso Hani quale firmatario dell'esposto evocato dalla difesa. 4.1. Unitamente a tale dato fattuale, tuttavia, i commercianti escussi nel corso delle indagini avevano dichiarato di non sentirsi liberi di rifiutare il lavoro di montaggio-smontaggio offerto dal gruppo di maghrebini al prezzo di 30 euro a settimana, nutrendo un generalizzato e concreto timore che, se avessero deciso di svolgere da soli questa attività o di affidarsi a terzi di loro scelta, avrebbero subito ritorsioni. 4.2.

Su tale presupposto il giudice della riparazione ha ritenuto che le forti tensioni tra le due fazioni, all'interno di una delle quali un posto di rilievo era occupato dallo stesso Nani, con risse quasi quotidiane nella contesa del mercato ortofrutticolo di Porta Palazzo, fosse riconducibile anche a condotta gravemente colposa dello stesso richiedente, non estraneo al contesto di intimidazione e di minaccia collegato all'attività di montaggio e smontaggio dei banchi della frutta alla quale egli stesso partecipava attivamente.

5. A fronte di tale specifica indicazione, che risulta congrua in relazione ai requisiti della condotta ostativa al riconoscimento del diritto vantato, il ricorso ripropone valutazioni di merito inconferenti, tendenti a una rivalutazione dei fatti non consentita in questa fase, e sostiene la sussistenza di un vizio in alcun modo rilevabile dalla lettura del provvedimento impugnato.

6. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; al rigetto consegue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Il Collegio ritiene, conformemente al dictum di Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv, 283886 (vedasi in motivazione pagg. 22 e ss., con un principio affermato per la parte civile nel giudizio di legittimità, ma che, mutatis mutandis, trova applicazione anche in un caso come quello in esame; vedasi anche Sez. U, n. 34559 dei 26/6/2002, De Benedictis, Rv. 222264) che, tenuto conto della genericità delle argomentazioni svolte nella depositata memoria, priva del minimo riferimento specifico alla vicenda in esame, non debba conseguire anche la condanna alla rifusione delle spese nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese al Ministero resistente. Così deci