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Sentenza — n. 24021/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to late filing and incorrect criminal procedure deposit method.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24021/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing was late and improperly submitted under civil rather than criminal procedural rules. The applicant argued that his family income should not have been combined with a non-cohabiting mother's income, but the court focused on procedural defects. The decision ruled that appeals regarding free legal aid revocation must follow criminal procedure codes, requiring direct deposit at the lower court's registry, which the applicant failed to do.

Regesto Legislator

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Art. 113 d.P.R. 115/2002; Art. 582 c.p.p.: Appeals against revocation of free legal aid are inadmissible if filed late or not deposited at the competent court registry as required by criminal procedure rules.

Parole chiave

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free legal aid revocation criminal procedure code inadmissible appeal late filing deadline improper deposit method restituzione dei sussidi statali ammende per infrazione procedurale sottrazione di un contributo

Disposizioni normative citate

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Art. 113 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115
Art. 172, comma 3 cod.proc.pen.
Art. 582 cod.proc.pen.
Art. 583 cod.proc.pen.
Art. 369 cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino
pen., senza che abbia efficacia sanante la rìchiesta a quest'ultimo di inoltro del fascicolo processuale alla cancelleria della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv.
Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015
(Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SISTARELLI GIUSEPPE nato il 22/08/1964 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE avverso l'ordinanza del 24/06/2022 del TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Teramo ha revocato, su istanza dell'Amministrazione finanziaria, il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato già emesso in favore di Giuseppe Sistarelli in data 24/6/2017 nell'ambito del procedimento n. 79/2022 pendente di fronte al medesimo Tribunale. Il Tribunale ha osservato che, sulla base degli atti depositati dall'Agenzia delle Entrate, il nucleo familiare del Sistarelli (in relazione agli anni 2020 e 2021) aveva superato i limiti previsti per l'ammissione al predetto beneficio, conseguendone la revoca del provvedimento di ammissione emesso il 11/4/2022.

2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Giuseppe Sistarelli, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto la violazione di legge in relazione all'art.76 del d.P.R. n.115/2002, nella parte in cui era stato sommato il reddito dell'istante con quello di un familiare non convivente. Ha dedotto che il nucleo familiare era composto dal solo ricorrente e che Josepha Pena (madre del medesimo), il cui reddito era stato sommato in sede di provvedimento di revoca con quello dell'istante, non era convivente, essendo la stessa e a propria volta componente di un unico nucleo familiare 3. L'Agenzia delle Entrate si è costituita nel procedimento con controricorso, nella quale ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso o comunque, nel merito, per il suo rigetto.

4. La pregiudiziale eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Agenzia delle Entrate e dal Procuratore generale è fondata. Sul punto, l'art.113 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, stabilisce che «Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca proveniente dall'ufficio finanziario, l'interessato può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'articolo 97». Ciò posto, nel caso di specie risulta che il decreto di revoca è stato comunicato a mezzo posta elettronica certificata il 27/6/2022, conseguendone che il relativo termine andava a scadere il 17/7/2022, giorno festivo, con conseguente proroga del termine - ai sensi dell'art.172, comma 3, cod.proc.pen. - al successivo 18/7/2022; derivandone la tardività del ricorso sulla base della data di notifica dello stesso, avvenuta il 19/7/2022.

D'altra parte, va altresì richiamato il principio in base al quale nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale, per cui il ricorso in cassazione avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione alla revoca del gratuito patrocinio deve essere presentato mediante deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., senza che abbia efficacia sanante la rìchiesta a quest'ultimo di inoltro del fascicolo processuale alla cancelleria della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv. 275571).

In sostanza - nel caso di specie - il ricorrente ha ritenuto di applicare la disciplina del codice di procedura civile e pertanto ha notificato il ricorso alla controparte processuale ai sensi dell'art.369 cod.proc.civ. per poi depositare il ricorso notificato presso la cancelleria del giudice ad quem Peraltro, sul punto, è stato difatti affermato che nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale, per cui il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione alla revoca del gratuito patrocinio deve essere presentato mediante deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi degli art.582 e 583 cod.proc.pen. (Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Rv. 265793) con la conseguenza che deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione che, pure notificato alle controparti entro il termine previsto per la impugnazione, non risulti essere stato depositato presso la cancelleria del giudice competente ai sensi dell'art.582 cod.proc.pen..

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrenti va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 24 ma