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Ordinanza — n. 23990/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because second-instance defendant waived appeal against acquittal and agreed on penalty only.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23990/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the defendant had previously requested acquittal in the second instance. During the appeal proceedings, the parties agreed to pursue only the sanction-related grounds, leading to a reduced sentence. Consequently, the court ruled that the appeal against the acquittal was waived and could not be raised at the cassation level.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: When parties in second instance agree to limit appeals to sanction-related grounds, any subsequent appeal challenging acquittal is inadmissible as it contradicts the prior waiver of that specific ground.

Parole chiave

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waiver of appeal second instance agreement acquittal challenge cassation inadmissibility sanction reduction remissione della pena riscossione di pene pecuniarie condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis c.p.p.
Cuneo Raffaele ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa nei suoi confronti ex art. 599 bis cod.
Art. 129 c.p.p.
peri., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità e all'omessa applicazione dell'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
peri., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità e all'omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUNEO RAFFAELE nato a NAPOLI il 20/05/1998 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Presidente EMANUELE DI SALVO; lette/sentite le conclusioni del PG • OSSERVA 1. Cuneo Raffaele ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa nei suoi confronti ex art. 599 bis cod. proc. peri., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità e all'omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

2. Le doglianze formulate sono inammissibili in questa sede, risultando dalla motivazione della sentenza impugnata che con l'atto d'appello l'imputato aveva chiesto l'assoluzione e che nel giudizio di secondo grado ha rinunciato a tale motivo di gravame, avendo le parti concordato sull' esclusivo accoglimento del motivo inerente al trattamento sanzionatorio, con conseguente rideterminazione della pena.

3. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15-3-2023.