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Sentenza — n. 23977/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23977/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23977/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Bolzano, con sentenza del 14/12/2021, ha assolto Helt Toni dal reato di guida senza patente perché il fatto non costituisce reato, essendo intervenuta depenalizzazione della fattispecie contestata. All'imputato era contestata la contravvenzione di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs n. 285 del 30/4/1992 per avere guidato un ciclomotore senza essere in possesso della patente di guida, mai conseguita. Fatto accertato il 17/5/2018. Nella imputazione si precisava come il ricorrente fosse incorso nella stessa violazione in epoca precedente.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 23977/2023 — snpen · Corte di Cassazione: All'imputato era contestata la contravvenzione di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs n. 285 del 30/4/1992 per avere guidato un ciclomotore senza essere in possesso della patente di guida, mai conseguita. Fatto accertato il 17/5/2018. Nella imputazione si precisava come il ricorrente fosse incorso nella stessa violazione in epoca precedente.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente infrazione alle norme della circolazione guida recidiva in stato di ebbrezza esame d'idoneità alla guida grave eccesso di velocità corsa di controllo
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLZANOnel procedimento a carico di: HELT TONI nato a BOLZANO il 31/08/1995 avverso la sentenza del 14/12/2021 del TRIBUNALE di BOLZANOvisti gli atti, n provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; udito il Pubblico M' stero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha conci o chiedendo

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Bolzano, con sentenza del 14/12/2021, ha assolto Helt Toni dal reato di guida senza patente perché il fatto non costituisce reato, essendo intervenuta depenalizzazione della fattispecie contestata. All'imputato era contestata la contravvenzione di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs n. 285 del 30/4/1992 per avere guidato un ciclomotore senza essere in possesso della patente di guida, mai conseguita. Fatto accertato il 17/5/2018. Nella imputazione si precisava come il ricorrente fosse incorso nella stessa violazione in epoca precedente.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la sezione distaccata della Corte d'appello di Trento, deducendo erronea applicazione delle legge penale. Dopo avere richiamato le circostanze del fatto ed il contenuto della sentenza impugnata, lamenta come il giudice di merito sia incorso in una palese violazione di legge. Invero, sottolinea nel ricorso, la fattispecie di cui all'art. 116 cod. strada, nell'ipotesi della ricorrenza della recidiva nel biennio, non risulta essere stata depenalizzata dall'art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n.8; in tali casi si configura una fattispecie autonoma di reato, di cui la recidiva è elemento costitutivo. All'uopo documenta come a carico dell'imputato sia stato elevato, in data 28/7/2016, verbale di contestazione di violazione amministrativa di guida senza patente, violazione accertata in via definitiva, essendo decorsi i termini di impugnazione previsti ex lege.

3. Il ricorso è inammissibile. Si è più volte ribadito in questa sede che la guida senza patente, nell'ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, non è stata depenalizzata dall'art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, configurandosi come fattispecie autonoma di reato, di cui la recidiva integra un elemento costitutivo (Sez. 4, n. 42285 del 10/05/2017, Diop, Rv. 270882) Ai fini della individuazione della nozione di recidiva operante in tale ambito si è precisato come l'art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016 n. 8, nell'integrare la fattispecie contravvenzionale di guida senza patente penalmente rilevante "nell'ipotesi di recidiva nel biennio", abbia stabilito che la recidiva ricorra non più solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile, ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata nel biennio [così Sez. 4, n. 27504 del 26/04/2017, P., Rv. 270707; nello stesso senso Sez. 4, n. 27398 del 06/04/2018, P.M. in proc.

Dedominici, Rv. 273405, così massimata:"In tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato.)"]. Nel caso in esame, il Procuratore Generale ha dedotto come, in data 28/7/2016, sia intervenuta a carico dell'imputato una contestazione amministrativa riguardante la medesima condotta di guida senza patente, invocando in ragione di tanto l'annullamento della sentenza impugnata.

La doglianza, tuttavia, risulta genericamente posta, essendosi il ricorrente limitato ad allegare il mero decorso dei termini di impugnazione, senza specifica indicazione delle fonti di prova sottoposte alla valutazione del Tribunale a sostegno della prospettata ricorrenza della recidiva nel biennio. Deve pertanto concludersi per l'inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. In Roma, così deciso il 6 aprile 2023