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Sentenza — n. 23750/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of legal grounds regarding contract interpretation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23750/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The lower court had confirmed a preventive seizure against a third party, rejecting claims of prior lease validity and identifying the company as a legal screen. The Court ruled that the appellant's arguments sought a new factual evaluation and contract interpretation, which fall outside the scope of legal violation grounds for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 325, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot exercise a new evaluation of facts or interpret private acts; appeals must cite specific legal violations, not mere errors in factual assessment or contractual interpretation.

Parole chiave

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preventive seizure third party rights legal violation grounds contract interpretation inadmissibility appeal procedural costs legal screen sequestro di beni immobili

Disposizioni normative citate

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Art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov
Sez. 2, Sentenza n. 18951 del 14/03/2017
Sez. 2, Sentenza n. 18951 del 14/03/2017 n.
Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi
269656); non rientrando quindi nell'ambito dei vizi deducibili quello della illogicità manifesta (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi, 226710).
Sez. 3, n. 385 del 06/10/2022, Toninelli
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA FERRERA MARZIA nats a CATANIA il 08/10/1993 avverso l'ordinanza del 02/03/2023 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; lette/sentite le conclusioni del PG GIULIO ROMANO

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania - quale giudice del riesame - ha confermato il sequestro preventivo disposto dal GIP presso il Tribunale di Catania in data 19/1/2023 nei confronti della Florio s.r.l.s., in relazione all'immobile sito in via Gramsci n.134, occupato dalla Gramsci Car s.r.I., di cui la ricorrente Marzia La Ferrera era socia unica e amministratrice legale. Nella motivazione dell'ordinanza il Tribunale ha premesso che l'odierna ricorrente, quale terza interessata, aveva chiesto il dissequestro del predetto immobile, preso in affitto dalla Gramsci s.r.l. oltre che delle vetture di proprietà di terzi e affidate in conto vendita; ha premesso che il sequestro del fondo era stato disposto dal GIP nei confronti di Elisabetta Urania, socia unica e amministratrice della Florio s.r.l.s., nonché convivente di Vincenzo Florio, sul presupposto che quest'ultimo riciclasse e impiegasse i proventi illeciti del traffico di stupefacente gestito da Giuseppe e Franco Vitale, indagati per il reato previsto dall'art.74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, nella stessa Florio s.r.l.s. (intestata alla Urania) e alla ditta individuale Florio Vincenzo, non avendo le capacità economiche per acquistare lecitamente detti immobili.

Il Tribunale ha esposto che, in sede di esecuzione del sequestro, presso l'unità operativa sita in via Gramsci n.139 era stata rilevata la presenza dell'odierna ricorrente, la quale aveva dichiarato che era in corso di perfezionamento il contratto di affitto con la proprietaria e la cessione del ramo di azienda da parte della Urania per conto della Florio s.r.l.s.; ha esposto che, con nota della P.G. depositata in udienza dal Pubblico ministero, era emerso che la Gramsci Car s.r.l. era stata costituita il 12/1/2013 e che la socia unica e amministratrice Marzia La Ferrera era convivente di Antonio Giuseppe Fiori°, figlio di Vincenzo Florio.

Il Tribunale ha quindi rilevato che la scrittura privata del 2/1/2023 con cui era stato stipulato un contratto di affitto del fondo di via Gramsci n.134, non poteva considerarsi come atto di data certa anteriore al sequestro, non essendo stato né trascritto e né registrato, essendo conseguentemente non opponibile; quanto alle autovetture di proprietà della Gramsci Car s.r.I., ha osservato che le stesse dovevano ritenersi di effettiva proprietà di Vincenzo Florio, quale vero dominus della Florio s.r.l.s., trovandosi le stesse collocate nell'unità immobiliare con dei copritarga promiscui della Florio s.r.l.s. stessa e della Gramsci Car s.r.I.; ha rilevato quindi che tale ultima società, lungi dal costituire un terzo di buona fede, doveva ritenersi come uno schermo giuridico di attività riconducibili a Vincenzo Florio 2.

Avverso tale ordinanza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione Marzia La Ferrera, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione nel quale ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod.proc.pen., per errata applicazione di legge ed errata valutazione delle risultanze in atti nonché per motivazione illogica e travisamento delle risultanze acquisite. Premettendo che alcun provvedimento di sequestro era stato emesso nei confronti della odierna ricorrente, il difensore ha rilevato che il Tribunale del riesame avrebbe travisato il contenuto della documentazione depositata in sede di procedimento di riesame, dalla quale risultava che la Gramsci Car s.r.l. si trovava nell'immobile sito in via Gramsci n.139 in virtù di contratto di locazione concluso con la proprietaria Giuseppa Perla, redatto il 2/1/2023 e registrato il 9/2/2023; ha dedotto che le autovetture sequestrate erano di proprietà esclusiva della Gramsci Car, come si desumeva dalle allegate fatture Ei dalle quali si evinceva che l'acquisto era avvenuto alla fine di gennaio del 2023; ha dedotto altresì che non sussistessero elementi per affermare che la Gramsci Car s.r.l. fosse uno schermo adottato da Vincenzo Florio, atteso che la società era stata costituita con capitali propri della ricorrente e acquisiti a far data dal dicembre del 2022.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Ai sensi dell'art.325, comma 1, cod.proc.pen., le ordinanze emesse dal Tribunale del riesame all'esito del procedimento regolato dall'art.324 cod.proc.pen. possono essere impugnate per cassazione unicamente per violazione di legge. Sul punto, sulla base dell'interpretazione della Suprema Corte, il sintagma «violazione di legge» va inteso come riferito agli errores in iudicando ovvero agli errores in procedendo (art. 606, comma 1, lett.

b) e c), cod.proc.pen.) commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata.Precisandosi che il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692;

Sez. 2, Sentenza n. 18951 del 14/03/2017 n. 610, Napoli, Rv. 269656); non rientrando quindi nell'ambito dei vizi deducibili quello della illogicità manifesta (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi, 226710). Conseguendo da tale premessa, come logico corollario, che costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche l'affermata erronea interpretazione di un atto di natura contrattuale, che, essendo relativa ad atti privi di carattere normativo, rientra, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., nella valutazione del fatto (Sez. 3, n. 385 del 06/10/2022, dep.2023, Toninelli, Rv. 283916).

3. Sulla base di tali presupposti, deve quindi ritenersi che le doglianze proposte dall'odierna ricorrente non siano riconducibili a vizi di violazione di legge. Difatti, le censure contenute nel ricorso mirano a provocare una nuova valutazione in punto di nesso di pertinenzialità tra i beni sequestrati alla terza interessata e il reato ipotizzato, non in riferimento a una carenza dell'apparato motivazionale bensì a un asserito vizio di travisamento della prova riferito alla documentazione depositata nel corso del procedimento di riesame. Tanto con particolare riferimento alla ravvisabílità di un diritto sul bene immobile oggetto del sequestro avente data certa anteriore all'esecuzione della misura cautelare reale e in relazione all'atto di affitto dell'immobile in questione (elemento ritenuto non dimostrato da parte del Tribunale), oltre che alla riconducibilità esclusiva delle vetture sequestrate alla Gramsci Car s.r.i., elemento pure escluso dal Tribunale sulla base dell'elemento di fatto rappresentato della natura "promiscua" dei copritarghe apposti sulle stesse, intestate anche alla Florio s.r.l.s..

ìe Ne consegue che il motivo di ricorso tende a sollecitare questa Corte a operare una nuova e non consentita interpretazione degli atti negoziali allegati in sede di riesame nonché a esercitare una - pure non consentita - valutazione di complessiva illogicità della motivazione 4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma