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Sentenza — n. 23739/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23739/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23739/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con provvedimento del 17.1.2023, il GUP del Tribunale di Pavia - nell'ambito del procedimento a carico di Massimo Adriatici per il delitto di omicidio colposo di El Boussettaoui Youns per eccesso di legittima difesa - ha respinto l'istanza formulata dai difensori delle persone offese volta ad ottenere la estrazione di "copia integrale della copia forense del telefono cellulare dell'imputato".

Regesto Legislator

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art. 131 disp. att. cod. proc. pen, art. 116 cod. proc. pen, art. 111 Cost; Sentenza — n. 23739/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore della persona offesa El Boussetaoui Bahija (sorella del defunto El Boussetaoui Youns) ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto provvedimento, deducendo violazione della disposizione di cui all'art. 131 disp. att. cod. proc. pen., che consente, fra l'altro, di estrarre copia degli atti e delle cose indicati nell'art. 419, comma 2 e 3, cod. proc. pen.

Parole chiave

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inutilizzabilità delle prove illecite assunzione di prove a titolo cautelare diritto di ottenere una decisione omicidio su richiesta della vittima prova del DNA diritto di non autoincriminarsi

Disposizioni normative citate

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art. 131 disp. att. cod. proc. pen
Il difensore della persona offesa El Boussetaoui Bahija (sorella del defunto El Boussetaoui Youns) ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto provvedimento, deducendo violazione della disposizione di cui all'art. 131 disp.
art. 116 cod. proc. pen
art. 111 Cost
che disciplina specificatamente la materia né da altre disposizioni; d'altro canto, la stessa non è desumibile dall'art. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. sent. n. 186/2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL BOUSSETAOUI BANDA nato il 23/01/1987 parte offesa nel procedimento c/ ADRIATICI MASSIMO nato a VOGHERA il 01/06/1974 inoltre: PARTI OFFESE avverso l'ordinanza del 17/01/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PAVIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; 7/'

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con provvedimento del 17.1.2023, il GUP del Tribunale di Pavia - nell'ambito del procedimento a carico di Massimo Adriatici per il delitto di omicidio colposo di El Boussettaoui Youns per eccesso di legittima difesa - ha respinto l'istanza formulata dai difensori delle persone offese volta ad ottenere la estrazione di "copia integrale della copia forense del telefono cellulare dell'imputato".

2. Il difensore della persona offesa El Boussetaoui Bahija (sorella del defunto El Boussetaoui Youns) ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto provvedimento, deducendo violazione della disposizione di cui all'art. 131 disp. att. cod. proc. pen., che consente, fra l'altro, di estrarre copia degli atti e delle cose indicati nell'art. 419, comma 2 e 3, cod. proc. pen.

3. I difensori dell'imputato hanno depositato memoria scritta con cui chiedono che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, respinto.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto avverso un provvedimento interlocutorio, come tale non definitorio, emesso ex art. 131 disp. att cod. proc. pen., per il quale non è consentito il ricorso per cassazione, non previsto da alcuna norma di carattere processuale. In tale prospettiva, va qui ribadito il principio, da tempo affermato dalla Corte regolatrice e sempre attuale, in base al quale è inoppugnabile il provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria sull'istanza di rilascio di copie degli atti processuali: la possibilità di impugnazione non è infatti prevista né dall'art. 116 cod. proc. pen. che disciplina specificatamente la materia né da altre disposizioni; d'altro canto, la stessa non è desumibile dall'art. 111 Cost. non avendo il provvedimento natura giurisdizionale e non rientrando nelle categorie contemplate da tale norma (Sez. 6, n. 1412 del 11/04/1995, Rv. 201890 - 01; cfr. anche, in senso analogo, Sez. 1, n. 2498 del 25/05/1994, Rv. 198427 - 01).

Il provvedimento impugnato non può neanche essere considerato abnorme, questione peraltro neanche dedotta da parte ricorrente.

5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile 2023 Il Co