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Sentenza — n. 22691/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against detention review denial due to missed deadline and inadmissible ECHR claims.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22691/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the cassation appeal filed by Mario Bonaventura against the Tribunal of Messina's decision to dismiss his request for a review of his detention order. The lower court declared the request inadmissible because it was submitted after the strict ten-day deadline, noting the defendant was a fugitive who had not contacted his appointed counsel. The Court upheld this ruling, citing established precedent that the burden of proving knowledge of the measure lies with the fugitive and rejecting the appellant's arguments regarding violations of the European Convention on Human Rights as procedurally inadmissible in this context.

Regesto Legislator

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Art. 309 c.p.p.; È inammissibile il ricorso per cassazione che deduce la violazione del termine perentorio di dieci giorni per il riesame delle ordinanze di custodia cautelare in caso di latitanza, poiché la prova della conoscenza della misura spetta all'imputato e le violazioni della CEDU sono inammissibili come motivi autonomi di cassazione.

Parole chiave

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custodia cautelare latitanza termine perentorio riesame ordinanza inammissibilità ricorso CEDU Cassazione onere prova latitante eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 309 cod. proc. pen.
Il collegio, lamenta la difesa, ritiene che l'istanza di riesame, ex art. 309 cod. proc. pen., proposta dalla difesa tecnica dell'indagato sia inammissibile per essere stata presentata oltre il termine perentorio di 10 giorni previsto dal suddetto articolo, il quale veniva a scadenza il 29/12/2022.
Art. 5 § 3 CEDU
I) Erronea applicazione della legge penale; manifesta violazione del diritto di difesa; violazione dell'art. 5.4 della Cedu.
Art. 5 § 4 CEDU
I) Erronea applicazione della legge penale; manifesta violazione del diritto di difesa; violazione dell'art. 5.4 della Cedu.
Art. 6 § 1 CEDU
279059: "È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme della Costituzione o della CEDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod.
Art. 6 § 3 lett. b) e c) CEDU
279059: "È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme della Costituzione o della CEDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod.
Art. 13 CEDU
Art. 117, comma 1 Cost.
art. 309 cod. proc. pen
Il collegio, lamenta la difesa, ritiene che l'istanza di riesame, ex art. 309 cod. proc. pen., proposta dalla difesa tecnica dell'indagato sia inammissibile per essere stata presentata oltre il termine perentorio di 10 giorni previsto dal suddetto articolo, il quale veniva a scadenza il 29/12/2022.
art. 606 cod. proc. pen
279059: "È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme della Costituzione o della CEDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen.
art. 117 Cost

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 12539 del 27/02/2015, Pianese
Sez. 3, n. 12539 del 27/02/2015, Pianese, Rv.
Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, Leone
Sez. 3, n. 2849 del 27/10/2022, P.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BONAVENTURA MARIO nato a CATANIA il 27/02/1995 avverso l'ordinanza del 16/01/2023 del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; lette/se e le conclusioni del PG LUIGI ORSI

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 16/1/2023, il Tribunale di Messina, decidendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile per tardività l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Bonaventura Mario avverso l'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Iribunale di Messina in data 7/11/2022.

2. Avverso il provvedimento del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza. I) Erronea applicazione della legge penale; manifesta violazione del diritto di difesa; violazione dell'art. 5.4 della Cedu. Il collegio, lamenta la difesa, ritiene che l'istanza di riesame, ex art. 309 cod. proc. pen., proposta dalla difesa tecnica dell'indagato sia inammissibile per essere stata presentata oltre il termine perentorio di 10 giorni previsto dal suddetto articolo, il quale veniva a scadenza il 29/12/2022. La dichiarazione d'inammissibilità che si impugna ha fortemente pregiudicato il ricorrente, il quale in tal modo non ha beneficiato di un controllo giurisdizionale effettivo sulla legittimità della custodia cautelare. Il provvedimento sarebbe contrario ai principi contenuti negli articoli 5§3, 5§4, 6§1, 6§3 lett.

b) e c) e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Le doglianze del ricorrente rientrano nel campo di applicazione del paragrafo 4 dell'articolo 5 della citata convenzione, che garantisce a qualsiasi persona arrestata il diritto di presentare un ricorso innanzi a un tribunale ("Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima").

I giudici fanno astrattamente riferimento al principio della «unicità del diritto all'impugnazione», ritenendo che dovesse essere il difensore d'ufficio a dover presentare istanza di riesame nei termini. Tuttavia, ove l'istanza ex art. 309 cod. proc. pen. fosse stata presentata dal difensore di ufficio nel termine ad egli concesso, il ricorrente non avrebbe mai avuto contatti con l'avvocato nominato d'ufficio, stante il suo status di latitante, ignorandone persino l'esistenza fino al momento in cui ebbe a consegnarsi spontaneamente in data 2/1/2023.

Ne consegue che egli non avrebbe potuto far valere le proprie argomentazioni nei confronti della decisione privativa della libertà. Seguendo, dunque, l'iter argomentativo del Tribunale del riesamei la procedura relativa al controllo sulla legittimità della detenzione del Bonaventura si sarebbe dovuta svolgere senza contradd ittorio. In virtù dell'articolo 5 della citata Convenzione, le persone arrestate o detenute hanno diritto ad una verifica del rispetto delle esigenze procedurali e di merito necessarie alla «regolarità» e «legittimità» del provvedimento (si veda, tra le molte, Brogan e altri c.

Regno Unito del 29 novembre 1988). Tale analisi deve potersi concludere, in breve termine, con una decisione che ponga fine alla detenzione se la stessa si riveli essere illegittima. Le disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli devono essere interpretate in modo tale che i diritti in essi sanciti non siano teorici e illusori, ma concreti ed effettivi (si vedano, tra altre, Artico c. Italia, 13 maggio 1980; Schops c. Germania, n. 25116/94). Una possibilità di ricorso, ai sensi dell'articolo 5§4 della Convenzione, deve essere sempre garantita con un grado di sufficiente certezza, poiché, in caso contrario, verrebbero meno l'accessibilità e l'effettività previste da tali disposizioni (cfr.

E. c. Norvegia, 29 agosto 1990; Sakik e altri c. Turchia, 26 novembre 1997). L'articolo 5§4 non obbliga gli Stati contraenti a istituire un doppio grado di giudizio per l'esame delle domande di scarcerazione. Tuttavia, uno Stato che preveda un tale sistema deve, in linea di principio, accordare ai detenuti le stesse garanzie in appello e in primo grado (Toth c. Austria, 12 dicembre 1991; Rutten c. Paesi Bassi 24 luglio 2001; Lanz c. Austria, n. 24430/94). La prima garanzia fondamentale che deriva naturalmente dall'articolo 5§4 della convenzione è il diritto di essere effettivamente sentito dal giudice innanzi ai quale è stato presentato un ricorso in materia di detenzione (Svipsta c.

Lettonia, n. 66820/01; Knebl c. Repubblica ceca, n. 20157/05). Per le persone detenute nelle condizioni previste dall'articolo 5§1 lett.

c) della convenzione, l'articolo 5§4 esige che sia tenuta un'udienza (Kampanis c. Grecia, 13 luglio 1995; Moch c. Polonia, n. 27785/95). L'udienza deve svolgersi in contraddittorio, il che presuppone normalmente che l'interessato sia rappresentato da un difensore e che abbia la possibilità, se del caso, di citare e interrogare dei testimoni (Hussain c. Regno Unito e Singh c. Regno Unito). Nel caso che occupa, la doglianza del ricorrente riguarda il mancato rispetto delle garanzie fondamentali del processo equo, le quali sono venute a mancare per effetto della declaratoria d'inammissibilità del Tribunale del riesame.Il difensore nominato d'ufficio per rappresentare il Bonaventura nel procedimento cautelare decise di non impugnare l'ordinanza impositiva della misura.

Se anche lo avesse fatto, il ricorrente non avrebbe avuto occasione di interloquire con il difensore e di esporre le proprie argomentazioni a sostegno della domanda di scarcerazione. Alla luce di queste circostanze, non può escludersi la possibilità per il ricorrente di avanzare personalmente, in un qualsiasi momento, la domanda volta a ottenere la scarcera2:ione. La Corte EDU rammenta come la prima garanzia fondamentale derivante naturalmente dall'articolo 5§4 della Convenzione sia rappresentata dal diritto di essere effettivamente sentiti dal giudice investito di un ricorso avverso il provvedimento che abbia disposto la detenzione.

Bisogna inoltre garantire all'interessato di potere effettivamente comunicare, in maniera libera e riservata, con il suo avvocato allo scopo di discutere della causa e organizzare la difesa. Inoltre, la Corte rammenta come la rinuncia a difendersi non possa essere dedotta dalla semplice qualità di «latitante», fondata su una presunzione priva di base fattuale sufficiente (Colozza c. Italia, 12 febbraio 1985, § 28, serie A n. 89; Sejdovic c. Italia [GC], n. 56581/00, § 87, CEDU 2006 II). Prima che si possa considerare che un imputato abbia implicitamente rinunciato, con il proprio comportamento, a un diritto così significativo, è necessario stabilire che egli si sia trovato nella ragionevole condizione di prevedere le conseguenze del comportamento in questione.

Inoltre, è necessario che non sia l'imputato a dover dimostrare che egli non intendesse sottrarsi alla procedura, o che la sua assenza fosse imputabile ad un caso di forza maggiore (Sejdovic, sopra citata, § 88). Nella fattispecie in esame, nessun elemento del fascicolo permette di concludere che il ricorrente avesse rinunciato in maniera inequivocabile al suo d ritto di difesa.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, nel rassegnare conclusioni scritte, ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- 1. I motivi dedotti dal ricorrente sono in parte infondati, in parte inammissibili, pertanto il ricorso deve essere rigettato. Condivisibile è la motivazione espressa nel provvedimento impugnato in ordine alla intempestività della impugnazione del provvedimento cautelare. Nella ordinanza il Tribunale, richiamando i fatti inerenti alla procedura in esame come succedutisi nel tempo, ha osservato che: a seguito dell'esecuzione della misura cautelare a carico di numerosi indagati, avvenuta il 13 dicembre 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina emetteva decreto di latitanza nei confronti di Bonaventura Mario, il quale si era reso irreperibile, sottraendosi all'esecuzione del provvedimento.

Del deposito della ordinanza di custodia cautelare era dato regolare avviso in data 19/12/2022, ai sensi dell'art. 296, comma 2, cod. proc. pen., al difensore nominato d'ufficio, il quale non impugnava il provvedimento nel termine di 10 giorni dalla notifica. In data 2 gennaio 2023, l'indagato si costituiva spontaneamente presso il carcere di Catania, nominando un difensore di fiducia, il quale impugnava il provvedimento cautelare presentando ricorso il 5 gennaio 2023. L'impugnazione è stata quindi presentata ben oltre il termine di 10 giorni dalla notifica al difensore nominato d'ufficio dell'avviso di deposito del provvedimento rimasto ineseguito.

Il Tribunale ha anche rimarcato come l'indagato non abbia dimostrato la mancata conoscenza incolpevole del provvedimento al fine di potere personalmente attivare la procedura del riesame. La decisione è rispettosa del dettato normativo e conforme ai principi stabiliti in sede di legittimità [Sez. 5, n. 599 del 01/10/2003, dep. 13/01/2004, Krymski, Rv. 227446 - 01:"In tema di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, l'art. 309, comma secondo, cod. proc. pen. pone a carico dell'imputato latitante, ai fini della decorrenza del termine per proporre istanza di riesame in caso di sopravvenuta esecuzione della misura cautelare, la prova in positivo di fatti concreti dai quali possa desumersi con certezza la mancata di tempestiva ed involontaria conoscenza del provvedimento (in applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso nel quale l'imputato sosteneva che dagli atti non si evinceva alcun elemento indicativo della sua consapevolezza dell'ordinanza custodiale e la conseguente volontà di sottrarsi alla sua esecuzione)";

Sez. 3, n. 12539 del 27/02/2015, Pianese, Rv. 262864:"In tema di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva ; l'art. 309, comma secondo, cod. proc. pen. pone a carico dell'imputato latitante, ai fini della decorrenza del termine per proporre istanza di riesame, la prova positiva della mancata conoscenza della misura cautelare da fornire attraverso dati concreti obiettivamente valutabili tra i quali non rientra la mera permanenza all'estero").

2. I richiami alle disposizioni contenute nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la prospettata violazione di esse non sono idone( a disarticolare la validità del ragionamento seguito dai giudici di merito. Questa Corte ha ripetutamente chiarito che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca la violazione di disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, essendo la loro inosservanza proponibile unicamente a sostegno di una questione di costituzionalità che riguardi una norma interna, poiché le norme della Convenzione EDU, così come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, rivestono il rango di fonti interposte integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost. [si vedano in argomento Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 21/04/2020, Leone, Rv. 279059: "È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme della Costituzione o della CEDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale. (In motivazione la Corte ha sottolineato, quanto alla censura riguardante la presunta violazione della CEDU, che le sue norme, per come interpretate dalla Corte EDU, rivestono il rango di fonti interposte integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost. sempre che siano conformi alla Costituzione e compatibili con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti)";

Sez. 3, n. 2849 del 27/10/2022, dep. 23/01/2023, P., Rv. 284060: "È inammissibile per genericità il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduca la violazione di norme di diritto convenzionale, recepite nell'ordinamento ai sensi dell'art. 117 Cost., senza indicare la norma interna contrastante, di cui non sia stata fornita un'interpretazione conforme a quella convenzionale. (In motivazione, la Corte ha precisato c:he, nel caso in cui l'interpretazione conforme sia ritenuta impraticabile, resta salva la possibilità che il giudice nazionale sia richiesto di sollevare o sollevi d'ufficio la questione di legittimità costituzionale della norma interna)"].

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli ade