Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 22141/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22141/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22141/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza emessa all'udienza del 6 dicembre 2022 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce ha revocato la sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464 octies cod. proc. pen. disposta nei confronti di De Cataldis Antonio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna in relazione al reato di cui all'art. 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, per la reiterata violazione delle prescrizioni imposte per lo svolgimento della messa alla prova, e ha dichiarato esecutivo il decreto penale opposto, mandando alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 464 cod. proc. pen; Sentenza — n. 22141/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso é fondato. Ed invero l'art. 464-septies, comma 2, cod. proc. pen. dispone che « 2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso». Inoltre l'art. 464-octies, commi 1, 2, 3 e 4 cod. proc. pen. stabilisce: «I. La revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura di annullamento revoca della decisione amministrativa violazioni delle norme procedurali impugnazione della cancellazione revoca dell'esecutore testamentario procedura di ricusazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 464 cod. proc. pen
Con ordinanza emessa all'udienza del 6 dicembre 2022 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce ha revocato la sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464 octies cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

e SENTENZA sul ricorso proposto da: DE CATALDIS ANTONIO nato a GALLIPOLI il 24/06/1996 avverso l'ordinanza del 06/12/2022 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa all'udienza del 6 dicembre 2022 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce ha revocato la sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464 octies cod. proc. pen. disposta nei confronti di De Cataldis Antonio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna in relazione al reato di cui all'art. 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, per la reiterata violazione delle prescrizioni imposte per lo svolgimento della messa alla prova, e ha dichiarato esecutivo il decreto penale opposto, mandando alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

2. Avverso l'ordinanza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione della legge ed in specie dell'ad 464 septies cod. proc. pen.. Ha rilevato che il Gip, dopo l'esito negativo della messa alla prova cui l'imputato era stato ammesso a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, anziché disporre il prosieguo del giudizio come previsto dall'art. 464 comma 2 septies cod.proc.pen. aveva confermato il decreto penale opposto.

3. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é fondato. Ed invero l'art. 464-septies, comma 2, cod. proc. pen. dispone che « 2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso». Inoltre l'art. 464-octies, commi 1, 2, 3 e 4 cod. proc. pen. stabilisce: «I. La revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza.

2. Al fine di cui al comma ldel presente articolo il giudice fissa l'udienza ai sensi dell'articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima.3. L'ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge.4. Quando l'ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti». Pertanto, all'esito della prova negativa, in conformità alla previsione di cui ai citati articoli, il giudice era tenuto a disporre, con ordinanza, la prosecuzione del processo che quindi deve riprendere dal momento della disposta sospensione.

Nell'ipotesi di opposizione al decreto penale di condanna (cfr. sull'argomento Sez. 4, n.28136 del 16/09/2020, Rv. 280068 in cui si è precisato che, nel caso di opposizione a decreto penale di condanna, con contestuale richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'inammissibilità di tale istanza non influisce sull'opposizione stessa al decreto penale che rimane valida ed efficace), il Giudice per le indagini preliminari, anziché dichiarare l'esecutività del decreto penale di condanna, avrebbe dovuto emettere, a carico dell'imputato, decreto di giudizio immediato, siccome previsto dall'art. 464 cod. proc. pen.

L'ordinanza con cui è stata disposta l'esecutività del decreto penale di condanna va pertanto annullata con conseguente restituzione degli atti al Tribunale di Lecce per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lecce per l'ulteriore