Cassation court annuls lower court decision for omitting mandatory driver's license suspension sanction in traffic offense case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore Generale appealed a Florence court decision imposing a suspended sentence for traffic offenses, arguing the mandatory driver's license suspension was omitted. The court found the lower judge failed to apply the accessory administrative sanction required by law following the conviction. Consequently, the cassation court annulled the judgment regarding the missing suspension and remanded the case for a new ruling on this specific point.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 cod. proc. pen.; Art. 186 cod. strada: The court must irrevocably impose mandatory accessory administrative sanctions, such as driver's license suspension, as a direct consequence of the principal penalty, regardless of whether they were mentioned in the plea agreement.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZEnel procedimento a carico di: GIORDANO VINCENZO nato a TRAMONTI il 05/04/1959 avverso la sentenza del 12/10/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annulla ento limitatamente alla sanzione della sospensione della patente di guida
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Firenze ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., applicando la pena di quattordici giorni di arresto ed euro 1.400,00 di ammenda, sostituita con il lavoro di pubblica utilità, nei confronti di Giordano Vincenzo, imputato del reato di cui all'art.186, commi 2, lett.b), 2-bis e 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Firenze il 23 agosto 2021.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze deducendo, con unico motivo, violazione di legge per avere il Tribunale omesso di applicare la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
3. Il Procuratore Generale nella requisitoria scritta ha concluso per l'annullamento con rinvio, limitatamente all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
4. Il ricorso è fondato. 4.1. Come statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza applicativa di pena concordata il giudice deve irrogare le sanzioni amministrative accessorie, che dalla pena medesima conseguano di diritto, «come nel caso di sospensione della patente, determinando la relativa misura secondo i parametri ai quali rinvia la specifica normativa del codice della strada» (Sez.U, n.8488 del 27/05/1998, Bosio, Rv.21098101). Il divieto previsto dall'art.445 cod.proc.pen. è, infatti, limitato alle pene accessorie e alle misure di sicurezza diverse dalla confisca, sicché con la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e non rileva che nella richiesta di patteggiamento non si sia eventualmente fatta alcuna menzione di tale sanzione, in quanto questa non può formare oggetto dell'accordo tra le parti, limitato alla pena, e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia (Sez. 4, n. 57202 del 21/09/2017, Albesano, Rv. 27168801;
Sez. 4, n. 27994 del 03/07/2012, Marcel, Rv. 25359101; Sez.6, n.45687 del 20/11/2008, Cuomo, Rv.24161101). 4.2. L'applicazione della sanzione accessoria è dovuta ancorchè analoga misura sia stata disposta dal Prefetto; posto che, una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal Prefetto (Sez. 4, n. 27931 del 05/05/2005, Saoner, Rv. 23201501).
5. Nel caso di specie, l'accordo sulla pena ratificato dal giudice concerneva la contravvenzione prevista dall'art.186, commi 2 lett.b), 2-bis e 2-sexies, cod. strada, al cui accertamento consegue, ai sensi dell'art.186, comma 2 lett.b), cod. strada, la sospensione della patente di guida per un periodo di tempo compreso tra sei mesi e un anno. Poiché l'applicazione in concreto della misura della sanzione comporta l'uso dei poteri discrezionali riservati al giudice di merito (Sez. 4, n. 26111 del 16/05/2012, Viano, Rv. 25359701) e il giudice di merito dovrebbe in ogni caso sospendere la sanzione fino allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (Sez. 4, n. 12262 del 08/02/2018, Ferrarini, Rv. 272531 - 01), in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Generale la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nella parte in cui non dispone l'applicazione della predetta sanzione amministrativa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida di Giordano Vincenzo con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo giudizio sul punto. Così deciso il 2 maggio 2023