Cassation Court dismisses appeals against preventive detention orders in a drug trafficking case, upholding the specific danger of recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected appeals filed by five defendants challenging preventive detention orders issued by the Perugia Tribunal. The Tribunal confirmed detention for most defendants based on their leadership roles in a drug trafficking association and specific danger of recidivism, while modifying the measure for one defendant. The Court upheld these decisions, emphasizing that individual assessments of danger and recidivism are autonomous and not invalidated by the availability of employment or the treatment of co-defendants.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 274 cod. proc. pen.; Art. 275 cod. proc. pen.: The Court of Cassation establishes that preventive detention measures must be based on an individual assessment of the specific danger of recidivism, which remains valid even if the defendant has a job or if co-defendants receive different treatment, provided the evidence excludes reasonable doubt regarding the criminal intent and social danger.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: HOXHA ERVIN nato il 20/09/1995 HOXHA FESTIM nato a SPOLETO il 09/06/1996 HOXHA ELTON nato il 25/06/1998 DI SILVIO RENATO (GIÀ HOXHA RENATO) nato a SPOLETO il 11/05/1996 GENTILUCCI IVAN nato a CAMERINO il 13/07/1972 avverso l'ordinanza del 03/01/2023 del TRIB. LIBERTA' di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; sentite le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. udito il difensore sostituto processuale avvocato Silvia Egidi per l'avvocato Daniela Paccoi el foro di PERUGIA difensore dei ricorrenti HOXHA ERVIN, HOXHA FESTIM, HOXHA ELTON, DI SILVIO RENATO (GIÀ HOXHA RENATO) E GENTILUCCI IVAN che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi .
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod, proc. pen., il Tribunale di Perugia ha confermato l'ordinanza con la quale il Giudice per le Indagini Preliminari di Perugia aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di: - Festim Hoxha in ordine al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 1) e ai delitti scopo di cui agli art. 73 d.P.R. n. 309/90 (capi 10, 17, 21, 22); - Elton Hoxha in ordine al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 1) e ai delitti scopo di cui agli art. 73 d,P.R. n. 309/90 (capi 15, 23, 24); -Renato Di Silvio in ordine ai reati di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 1) ed ai delitti scopo di cui agli art. 73 d.P.R. n.309/90 (capi 17, 29, 21, 22, 23, 24) nonché la misura degli arresti domiciliari nei confronti di Ivan Gentilucci in ordine ai reati di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 1) ed ai delitti scopo di cui agli art. 73 d.P.R. n.309/90 (capi 16, 19).
Il Tribunale ha, invece, • annullato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Ervin Hoxha in ordine ai reati di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 1) e ha sostituito nei suoi confronti la misura del carcere con quella degli arresti domiciliari in ordine al delitto scopo di cui agli art. 73 d. P.R. n. 309/90 ( capo 20). 1.1.11 Tribunale ha ritenuto la gravità del quadro indiziario in ragione degli esiti di una articolata attività di indagine, condotta attraverso operazioni di intercettazione, videoriprese e servizi di osservazione, che aveva fatto emergere un'associazione criminosa attiva e ben consolidata nei territori di Spoleto, Terni, Foligno e Trevi, dedita al traffico e allo spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti, principalmente di tipo cocaina, 2.
Contro l'ordinanza, la difesa degli indagati ha proposto un ricorso congiunto formulando cinque motivi. 2.1 Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per essere il provvedimento impugnato pedissequa riproduzione di altra ordinanza emessa dallo stesso Tribunale, in diversa composizione, nell'ambito del medesimo procedimento nei confronti di Domenico Di Rocco e Durim Spanjolli, in difetto di autonoma valutazione dei rilievi prospettati e di indicazione delle ragioni concrete della decisione. In particolare il difensore lamenta che: - nel respingere l'eccezione di nullità dell'ordinanza genetica per violazione dell'art. 292, comma 2 lett. c e c bis, cod. proc. pen., il Tribunale aveva utilizzato i le stesse espressioni letterali, riprodotte in modo pedissequo, contenute nell'ordinanza già resa, senza alcun riferimento da cui possa desumersi una autonoma valutazione; - nell'analisi dei motivi relativi ai capi 10, 23, 24 e 1, il Tribunale aveva ripreso in modo pedissequo gli stessi passaggi argomentativi della ordinanza già resa; - nella valutazione del motivo inerenti il trattamento cautelare il Tribunale aveva riportato pedissequamente le motivazioni dell'ordinanza già resa.
In tal modo il Tribunale sarebbe incorso nel vizio della omessa motivazione e/o della motivazione apparente, in quanto non aveva dato prova di avere effettuato autonoma , effettiva e specifica disamina delle questioni devolute. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla nullità dell'ordinanza applicativa della misura a causa della mancanza di autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. il Tribunale aveva ammesso che l'ordinanza era una trasposizione della richiesta del Pubblico Ministero, per poi ravvisare indici di autonoma valutazione in elementi che invece non deponevano in tal senso e aveva taciuto in ordine alla disparità di trattamento adottata dallo stesso Tribunale nell'ambito di analogo procedimento in cui era stato accolto un motivo fondato sulle stesse doglianze. 2.3.
Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge ed ij vizio di motivazione in ordine al rigetto della eccezione di inefficacia e/o nullità dell'ordinanza applicativa della misura per mancata trasmissione al Tribunale del riesame dei verbali di esecuzione delle intercettazioni contenenti le generalità dell'interprete straniero, che aveva proceduto alla traduzione delle conversazioni captate, con conseguente inutilizzabilità delle stesse ex art. 271 cod. proc. pen. Il difensore lamenta che l'omissione di tali dati identificativi non avrebbe consentito alla difesa la verifica della qualifica professionale e, finanche, di eventuali situazioni di incompatibilità dell'interprete.
Il Tribunale avrebbe erroneamente rilevato che tale omissione non aveva determinato la inutilizzabilità delle intercettazioni, quando invece il caso in esame doveva rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 271 cod. proc. pen. 2.4. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dei ricorrenti. In particolare:- con riferimento al reato di cui al capo 10 ascritto a Festim Hoxha, relativo all'occultamento di sostanza stupefacente del tipo cocaina in data 1 giugno 2020, il Tribunale aveva ripreso la motivazione dell'altra ordinanza già resa ed aveva comunque valorizzato captazioni che non "erano affatto univoche: a tutto concedere poteva dirsi che Festim Hoxha e Mitaj, dopo aver raccolto qualcosa e rimosso l'involucro, lo avevano gettato dal finestrino, ma non anche che si trattasse di droga e così pure nel dialogo intercettato il 5 giugno 2022 fra Francesko Kondakciu e Ardian Muca, non si faceva alcun riferimento a Festim Hoxha.
Fra l'altro lo stesso Tribunale aveva ritenuto che le conversazioni captate all'interno dell'autovettura con riferimento al capo 24 ascritto ai ricorrenti Elton Hoxha e Renato Di Silvio fossero lacunose e di contenuto ambiguo, concludendo per l'inidoneità degli elementi indiziari a corroborare la tesi accusatoria in ordine a tale reato; -con riferimento al reato di cui al capo 15 ascritto a Elton Hoxha, relativo alla detenzione in concorso con Durim Spanjolli di un modesto quantitativo di cocaina (gr. 4,7) in data 3 luglio 2020, il Tribunale non aveva considerato il brano della conversazione ambientale in cui i due avevano affermato di sospettare la presenza sull'auto di gps e le intercettazioni in corso; - con riferimento al reato di cui al capo 16 ascritto a Ivan Gentilucci, relativo alla detenzione e roccultamento di sostanza stupefacente in concorso con Armend . in data 28 agosto 2020, il Tribunale aveva riportato gli stessi brani di Hasal intercettazioni ambientali citate dal Gip e, prima, dal PM e si era confrontato con la censura per cui la ricostruzione ricavata da dette intercettazioni fosse solo congetturale; - con riferimento al reato di cui al capo 17, ascritto a Renato Di Silvio, Festim Hoxha in concorso con Armend Hasa, relativo al trasporto e occultamento di sostanza stupefacentei in data 28 agosto 2020, il Tribunale aveva riportato una intercettazione priva di riferimenti individualizzanti captata a bordo dell'auto di Di Silvio dalla quale 1, sarebbe emerse, quale mera congettura, che gli occupanti erano scesi dall'auto per occultare della sostanza stupefacente; - con riferimento al reato di cui al capo 18, ascritto a Ivan Gentilucci, in concorso con Armend Hasa, relativo alla detenzione dì sostanza stupefacente in data 6 ottobre 2020, il Tribunale si era limitato a riportare le conversazioni già citate nell'ordinanza genetica, addirittura menzionando l'indagato Di Silvio in luogo dell'indagato Gentilucci; - con riferimento al reato di cui al capo 19, ascritto a Elton Hoxha e Ivan Gentilucci, relativo alla cessione di sostanza stupefacente a Daniel Dushi in data 2 novembre 2020, il Tribunale aveva valorizzato le dichiarazioni accusatorie di Sabrina Maria Villino, compagna di Dushi, prive di riscontri e alcune conversazioni di contenuto ambiguo; - con riferimento al reato di cui al capo 20, ascritto a Renato Di Silvio, Festim Hoxha, Ervin Hoxha in concorso con Zenel Huqi, relativo alla detenzione di 5 kg di cocaina dal 14 novembre al 18 novembre 2020, il Tribunale aveva valorizzato alcune conversazioni fra Di Silvio e i due Hoxha che, secondo la difesa, non valevano a provare l'accordo fra i tre per ricevere o nascondere la droga e aveva descritto di ruolo di Ervin Hoxha come di minore rilievo, adottando un percorso argomentativo che avrebbe dovuto condurre a non ravvisare nei suoi confronti i gravi indizi di colpevolezza; - con riferimento al reato di cu al capo 21, ascritto a Festim Hoxha e Renato Di Silvio, relativo alla detenzione di 159 grammi di cocaina in data 22 gennaio 2021, il Tribunale aveva riportato una sola intercettazione ambientale tutt'altro che chiara con frasi pronunciate mentre l'auto era in movimento. - con riferimento al reato di cui al capo 22, ascritto a Festim Hoxha e Renato Di Silvio in concorso con Ardian Muca e Marius Nuri, relativo al rinvenimento di due involucri contenenti rispettivamente 1 kg e 300 gr. di cocaina in data 28 gennaio 2021, il Tribunale si era limitato a riporta k le stesse conversazioni già indicate dal Gip e prima dal PM, senza chiarirne la portata; - con riferimento ai reati di cui ai capi 23 e 24,riguardanti due episodi contestati a Renato Di Silvio e Elton Hoxha in concorsolw con Domenico di Rocco, il Tribunale aveva ripreso pedissequamente le motivazioni di altra ordinanza resa da altro collegio, senza introdurre alcuna valutazione ulteriore.
I giudici, inoltre, in maniera contraddittoria avevano ritenuto insussistenti i gravi indizi in ordine al reato di cui al capo 24 e non anche in ordine al reato di cui al capo 23. - con riferimento al reato associativo di cui al capo 1) il Tribunale aveva riprodotto il contenuto di altro provvedimento confermativo che a sua volta aveva valorizzato elementi insufficienti a integrare un quadro indiziario grave in ordine alla esistenza di un accordo fra i presunti sodali con carattere di stabilità e continuità rispetto alla perpetrazione dei reati fine.
Il Tribunale aveva valorizzato un dato non rilevante, ovvero il fatto che i correi, in occasione dei sequestri di partite di droga, si preoccupavano di avvisare gli esponenti della famiglia Hoxha al vertice della presunta associazione e altri dati non dimostrati, quali la disponibilità di stabili canali di approvvigionamento e il reclutamento di soggetti provenienti dall'Albania ed impiegati per lo smercio. Di contro l.non era emersa la predisposizione di mezzi, la disponibilità di denaro e la sparizione dello stesso fra i presunti sodali, la disponibilità di basi logistiche (tali non potendo essere qualificate le abitazione ove gli indagati vivevano).
Inoltre a seguito di ricorsi 9-) presentati da altri coindagati (Santiljano Mitaj e Franco Merxhani) altri collegi avevano escluso nei loro confronti la sussistenza del reato associativo. In ogni caso la motivazione dell'ordinanza impugnata doveva ritenersi carente nella individuazione del ruolo dei ricorrenti all'interno della presunta associazione. 2.5. Con il quinto motivo ha dedotto violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed al diniego della concessione di misure restrittive attenuate.
Il Tribunale, a fronte della specifica doglianza, aveva riportato pedissequamente le considerazioni rese nella ordinanza già resa dallo stesso Tribunale in diversa composizione ed aveva menzionato in modo tautologico la "stabile dedizione dei prevenuti a delitti della stessa specie di quelli per i quali si procede", senza replicare alle deduzioni con cui si era evidenziato che Festim Hoxha è incensurato, vive in Italia con la sua famiglia e è stabilmente occupato í così come i suoi famigliari; che Elton Hoxha è incensurato, risiede stabilmente in Italia e lavora alle dipendenze di una impresa agricola operante nel perugino; che Renato Di Silva vive a Spoleto con la moglie e lavora come dipendente in un'azienda; che Ivan Gentilucci svolge attività lavorativa.
Il Tribunale non aveva considerato le condizioni soggettive di ciascun ricorrente e la risalenza dell'epoca di commissione dei reati fine, oltre che la cessazione dell'attività della presunta organizzazione al febbraio 2021 1 a seguito dell'intervento delle ìórze dell'ordine. Il Tribunale, inoltre, non aveva motivato adeguatamente in ordine alla adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcere. Il tribunale, infine, non si era misurato con il rilievo per cui altri indagati nel medesimo procedimento, benché investiti di ruoli di maggiore gravità, erano stati sottoposti a misure attenuate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto solo con riferimento al quarto motivo/ in relazione alla posizione di Hoxha Elton e Di Silvio Renato limitatamente al capo 24 dell'imputazione cautelare (cessione di cocaina tramite di Rocco Domenico in Trevi, il 12 febbraio 2021)1e deve essere rigettato nel resto.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato. L'adozione da parte del Tribunale dello stesso percorso argomentativo già sviluppato da altro ollegio, investito dei ricorsi di altri indagati nell'ambito dello stesso procedimento, in replica alle medesime eccezioni, non dà luogo ad alcuna nullità, neppure sotto il profilo della motivazione apparente. E' legittima, infatti, la trasposizione da parte del giudice di passaggi argomentativi contenuti in altre sentenze o ordinanze, rilevando solo la pertinenza degli argomenti utilizzati rispetto alle eccezioni sollevate e dovendosi interpretare la trasposizione, anche a fronte dell'esistenza di autonomi percorsi motivazionali in aderenza ai dati riportati in relazione ad altre censure, come il frutto di valutazione autonoma e di condivisione del contenuto.
3. Il secondo motivo è infondato. Il Tribunale, in replica alla analoga doglianza formulata in sede di riesame, ha escluso profili di nullità dell'ordinanza genetica, evidenziando che la tecnica della "incorporazione" di atti del procedimento era stata accompagnata da una autonoma valutazione critica del materiale probatorio. Il Gip, infatti, aveva esplicitato il rinvio per relationem alla richiesta del PM, quanto alla ricostruzione dei fatti particolarmente dettagliata ivi contenuta, ma aveva, poi, svolto considerazioni proprie di carattere generale relative alle imputazioni inerentifl singoli reati e un proprio percorso motivazionale anche con riferimento al reato associativo, svincolato dal quello seguito dal Pubblico Ministero.
L'adesione da parte del Gip all'intera impostazione adottata dal PM nella richiesta di misura cautelare era stata, dunque, frutto non già di acritica trasposizione, bensì di autonoma ragionata valutazione degli elementi riportati. 2.1rimpostazione del Tribunale e il rigetto della eccezione di nullità dell'ordinanza genetica appaiono rispettosi del dettato normativo, così come interpretato nella elaborazione della giurisprudenza di legittimità. Invero l'assolvimento dell'obbligo posto dall'art. 292, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 2015, può dirsi compiuto anche quando l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelar-i nel caso concreto; tuttavia, in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità "seriali", non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa purché, dal contesto del provvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti ed agli addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti (Sez. 6 n. 30744 del 20/06/2018, Vizzì, Rv. 273658).
Il requisito della autonoma valutazione, infatti, si riferisce alla motivazione nel suo complesso e non a ciascuna contestazione e ad ogni singolo indagato, poiché con esso si esprime l'esito finale della verifica compiuta dal giudice sulla richiesta cautelare (cfr. sez. 5 n. 11985 del 07/12/2017, dep. 2018, Santoro, Rv. 272939). Di contro il ricorrente per cassazione, che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma. valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (cfr. sez. 1 n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760). 2.2.
Nessun rilievo, ai fini del presente scrutinio, può essere attribuito alle eventuali difformi decisioni del Tribunale, in ordine ad analoga doglianza, nell'ambito dello stesso o di altri procedimenti, posto che la valutazione deve essere compiuta in modo autonomo ed indipendente per ciascuna singola posizione, in relazioni alle specificità che, di volta in volta, vengono in rilievo.
3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La censura non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata nella quale si precisa che in atti erano presenti il verbale di nomina dell'ausiliario interprete, nonché tutti i decreti autorizzativi delle intercettazioni. La difesa, pertanto, era nelle condizioni di conoscere il nome dell'interprete, il cui verbale di nomina non deve necessariamente essere incorporato nei verbali di esecuzione delle operazioni di intercettazione. In ogni caso occorre ribadire che l'inutilizzabilità delle intercettazioni è prevista solo con riferimento alle ipotesi contemplate nell'art.271 c.p.p., la cui elencazione deve ritenersi tassativa (Sez. 3, n. 11116 del 07/01/2014, Vita, Rv. 259743;
Sez. 6, n. 48968 del 24/11/2009, Rv. 245542). 4.11 quarto motivo è fondato solo in relazione alla ritenuta gravità indiziaria del reato di cui al capo 24 nei confronti di Elton Hoxha e Renato Di Silvio. E' principio consolidato quello per cui "in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito" (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01).
L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Ne consegue che non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice dì merito (quanto al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviando N sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione;
Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Con riferimento specifico al mezzo di prova delle intercettazioni, questa Corte ha stabilito che "in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite" (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 01). 4.1.
Cosi ricostruiti iconfini del sindacato di legittimità, si osserva che/ con riferimento al reato di cui al capo 24, ascritto a Elton Hoxha e Renato Di Silvio, relativo alla cessione, per il tramite di Domenico Di Rocco, di un quantitativo di cocaina indeterminato (facente parte di una partita la cui detenzione è stata contestata al capo 23), avvenuta in Trevi il 12 febbraio 2021, il Tribunale, nella parte motiva dell'ordinanza, ha rilevato che gli elementi indiziari in atti non consentivano "di corroborare la tesi accusatoria quanto alla intervenuta cessione di parte della sostanza stupefacente a terzi, immediatamente dopo l'intervenuto occultamento del residuo" (pag 23) e ha ribadito il giudizio di insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine a tale capo anche nella parte relativa alla trattazione delle esigenze cautelari, precisando che tale giudizio risultava "ininfluente ai fini cautelari" (pag 32).
Tuttavia il Tribunale, nel dispositivo, ha rigettato tutti i ricorsi proposti da Elton Hoxha e Renato Di Silvio, in tal modo incorrendo in una evidente contraddizione e difetto di raccordo fra il dispositivo e la motivazione della ordinanza impugnata. Per tali ragioni se ne impone l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio limitatamente al capo 24 dell'imputazione cautelare (cessione di cocaina tramite di Rocco Domenico in Trevi, il 12 febbraio 2021). 4.2. Con riferimento alle restanti censure relative alla valutazione della gravità indiziaria dei reati in contestazione, la motivazione del Tribunale appare congrua e coerente anche a fronte delle obiezioni mosse dai ricorrenti.
In particolare, il Tribunale, in ordine ad ognuna delle imputazioni contestate, ha richiamato le intercettazioni di conversazioni rilevanti, in quanto dimostrative del coinvolgimento dei ricorrenti e l'attività di osservazione della polizia giudiziaria effettuata in coordinazione con l'ascolto, grazie alla quale era stato anche possibile, in pressoché tutte le occasioni di cui alle imputazioni, sequestrare la sostanza stupefacente. Con riferimento al reato associativo di cui al capo 1), il Tribunale, con analitica e approfondita motivazione (pagg. 28-39), ha osservato che il gruppo era diretto dal nucleo famigliare riconducibile agli Hoxha (famiglia della quale fa parte anche Renato Hoxha, che a seguito di matrimonio ha assunto il cognome Di Silvio): questi ultimi impartivano direttiva e controllavano l'operato dei membri della organizzazione, i quali erano tenuti a riferire loro gli accadimenti di rilievo ed in specie i sequestri della droga operati dalla polizia giudiziaria; i giudici hanno, anche, richiamato la disponibilità in capo ai consociati di canali di approvvigionamento della sostanza stupefacente (cocaina e marijuana), comprovata dalle numerose trasferte in varie regioni d'Italia (dettagliatamente indicate) finanziate, fra l'altro, con risorse del gruppo; il reclutamento in Albania di soggetti incaricati dello spaccio al minuto della sostanza stupefacente; la disponibilità di una batteria di cellulari intercambiabili a seconda delle esigenze, oltreché di basi logistiche rappresentate dagli appartamenti presi in affitto e di numerose autovettura (circa settanta); la disponibilità in capo al gruppo di somme di denaro indivise.
L'ordinanza dà conto in maniera analitica del ruolo dei singoli ricorrenti nella compagine associativa, così come riscostruito dalla mole di conversazioni intercettate . Con particolare riferimento alla posizione di Ivan Gentilucci i giudici hanno richiamato il suo coinvolgimento, in plurime occasioni, nel trasporto e nell'occultamento della sostanza stupefacente e del denaro per conto del gruppo opera (come dimostrato dalla consegna a Roma della somma di 48.000 euro in data 1 novembre 2020) e, non ultimo, la sua "confessione" in ordine alla partecipazione ad un contesto organizzato, avvenuta in occasione della conversazione ambientale avvenuta in data 15 agosto 2020. 4.3.
A fronte di tale motivazione, ancorata a precisi dati di fatto puntualmente richiamati e logica nelle inferenza tratte da tali dati, le censure dei ricorrenti appaiono generiche e, in assenza di reale confronto con gli argomenti della ordinanza impugnata, mirano a sottoporre alla Corte una inammissibile lettura alternativa del compendio indiziario. Nessun rilievo, può assumere, infine, la circostanza per cui a seguito dei ricorsi presentati da altri coindagati, il Tribunale avesse escluso nei loro confronti la sussistenza del reato associativo, dovendo necessariamente ogni valutazione essere parametrata agli elementi emersi dalle indagini sulla singole posizioni.
5. Il quinto motivo relativo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari è infondato. lo In tema di misure coercitive, infatti, allorquando si proceda per un delitto per il quale opera la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura carceraria, ai fini della prova contraria occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi, posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza (Sez. 2 n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273434) Nel caso in esame/ il Tribunale ha fornito una motivazione rafforzata ha operato, pur in difetto dì allegazioni difensive rilevanti, la concreta verifica della pericolosità dell'indagato.
I giudici, infatti, hanno richiamato la stabile dedizione degli indagati a delitti della stessa specie emergente dalle conversazioni intercettate, che hanno delineato un'attività di spaccio su larga scala di quantitativi notevolissimi di droga rispetto alla quale Hoxha Festim, Renato Di Silvio, Elton Hoxha hanno operato in posizione di vertice. Con riferimento a Gentilucci i giudici hanno richiamato, ai fini del pericolo di recidivanza, il suo grado di adesione agli obiettivi del sodalizio, dal quale riceveva un vero e proprio stipendio. Con riferimento a Ervin Hoxha, per il quale non opera la presunzione, stante la ritenuta gravità indiziaria solo in ordine ad un delitto scopo, il Tribunale ha confermato la sussistenza del pericolo di recidivanza specifica, in ragione del suo coinvolgimento nella detenzione di un quantitativo elevato di cocaina pari a 5 chilogrammi e dei legami famigliari cori i componenti apicali dell'associazione.
Dì contro le doglianze mosse dai ricorrenti non appaiono pertinenti: da un lato, la disponibilità da parte di alcuni dei ricorrenti di una attività lavorativa non contraddice la propensione alla ricerca di ulteriori guadagni e, dall'altro, le condotte contestate, rispetto alla adozione della cautela, non sono risalenti nel tempo, venendo, fra l'altro, in rilievo nel caso in esame la contestazione del reato associativo che presuppone una continuità nel tempo del vincolo. Infine nessun rilievo, può assumere il trattamento cautelare riservato agli altri indagati nel medesimo procedimento:
è principio consolidato quello per cui la posizione processuale di ciascun coindagato o coimputato è autonoma, in quanto la valutazione da esprimere ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., in special modo relativamente al pericolo di recidivanza, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato alla realizzazione dell'illecito da ognuno dei concorrenti, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicché può risultare giustificata l'adozione di regimi difformi pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto di reato (Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020, Mazza, Rv. 278258;
Sez. 6, n. 39346 de103/07/2017, Rv. 271056 in motivazione). 1 1 IL 6. Al rigetto dei ricorsi di Hoxha Ervin, Hoxha Festim e Gentilucci Ivan, segue la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali. Deve essere, anche, disposta la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di Hoxha Elton e Di Silvio Renato limitatamente al capo 24 dell'imputazione cautelare (cessione di cocaina tramite di Rocco Domenico in Trevi, il 12 febbraio 2021) e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribuna