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Sentenza — n. 21712/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to voluntary withdrawal creating a lack of interest under Article 591 of the Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21712/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant voluntarily withdrew the lawsuit, resulting in a lack of interest to pursue the challenge. The lower court had confirmed a preventive seizure order against the defendant, but the appellant's lawyer formally renounced the right to appeal. Consequently, the Court ruled that the withdrawal extinguished the legal basis for the appeal and ordered the appellant to pay the associated procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal becomes inadmissible if the appellant voluntarily withdraws the appeal, as this creates a lack of interest in the region, thereby terminating the proceedings and subjecting the appellant to cost liability.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal lack of interest in region inadmissibility of cassation procedural costs liability preventive seizure order sequestro cautelare azione di convalida del sequestro ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 591 cod. proc. pen.
Alla rinuncia al ricorso consegue l'inammissibilità dello stesso ex art. 591 cod. proc. pen., per sopravvenuta carenza di interesse in regione dell'intervenuta rinuncia a coltivare l'impugnazione.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo comunque stata la Corte Suprema impegnata a causa dell'iniziativa del ricorrente, alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
art. 591 cod. proc. pen
Alla rinuncia al ricorso consegue l'inammissibilità dello stesso ex art. 591 cod. proc. pen., per sopravvenuta carenza di interesse in regione dell'intervenuta rinuncia a coltivare l'impugnazione.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo comunque stata la Corte Suprema impegnata a causa dell'iniziativa del ricorrente, alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MEROLA BIAGIO nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 28/11/1988 avverso l'ordinanza del 29/11/2022 del TRIB. LIBERTA di SANTA MARIA CAPUA VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; lette le conclusioni del PG, KATE TASSONE, nel senso del rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con l'ordinanza indicata in epigrafe e in funzione di giudice del riesame cautelare reale, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso a carico di Biagio Merola.

2. Avverso l'ordinanza di cui innanzi l'indagato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, fondato su un motivo, al quale il difensore, munito di procura speciale, ha rinunciato con atto ritualmente depositato presso la cancelleria della Suprema Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Alla rinuncia al ricorso consegue l'inammissibilità dello stesso ex art. 591 cod. proc. pen., per sopravvenuta carenza di interesse in regione dell'intervenuta rinuncia a coltivare l'impugnazione.

2. Essendo comunque stata la Corte Suprema impegnata a causa dell'iniziativa del ricorrente, alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il