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Sentenza — n. 21694/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to filing delay exceeding statutory time limits under criminal procedure code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21694/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed forty-five days after the appellate judgment's deposit, violating the strict time limit in Article 585 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for lack of motivation and missing prior convictions, but the court focused solely on the procedural delay. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 585 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if filed after the expiration of the forty-five-day period following the deposit of the appellate judgment, regardless of the substantive merits of the arguments raised.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility statutory time limits procedural delay court costs and fine criminal procedure code indebito perseguimento penale per truffa accusa penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 585 cod. proc. pen.
Ne consegue la tardività del ricorso per cassazione in quanto depositato il 25 luglio 2022 (come emerge dall'attestazione in calce al provvedimento impugnato) cioè oltre il termine di quarantacinque giorni di cui all'art. 585 cod. proc. pen. (scadente domenica 26 giugno 2022 e quindi prorogato al giorno successivo).
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186).
art. 585 cod. proc. pen
Ne consegue la tardività del ricorso per cassazione in quanto depositato il 25 luglio 2022 (come emerge dall'attestazione in calce al provvedimento impugnato) cioè oltre il termine di quarantacinque giorni di cui all'art. 585 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186).
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC NADIR nato a MILANO il 28/12/1982 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE, nel senso del rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Milano, con il provvedimento di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di Nadir Hudorovic all'esito di giudizio ordinario e per i reati di furto aggravato (capo A) e di indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deducono, in sostanza: la mancanza di motivazione in merito al motivo d'appello sindacante la dichiarazione d'inammissibilità del rito abbreviato (primo motivo); la mancata acquisizione, ai fini del giudizio sull'invocata continuazione, di precedente sentenza di condanna di Nadir Hudorovic (secondo motivo) e l'apparato motivazionale sotteso alla accertata responsabilità del prevenuto in merito al furto.

3. La Procura Generale ha depositato conclusioni nei termini di cui in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per tardività.

2. La motivazione della sentenza d'appello, emessa il 12 aprile 2022, è stata depositata il I'll maggio 2022, cioè nei termini dei trenta giorni di cui al dispositivo (scadenti il 12 maggio 2022). Ne consegue la tardività del ricorso per cassazione in quanto depositato il 25 luglio 2022 (come emerge dall'attestazione in calce al provvedimento impugnato) cioè oltre il termine di quarantacinque giorni di cui all'art. 585 cod. proc. pen. (scadente domenica 26 giugno 2022 e quindi prorogato al giorno successivo).

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2023 Il Con igli e e