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Sentenza — n. 21460/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal, ruling that a brief judicial motivation suffices for discretionary license revocation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21460/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Luca Contino's appeal against a Milan court decision revoking his driver's license. Contino argued the lower court failed to adequately motivate its choice between suspension and revocation, while the prosecution sought total annulment. The court ruled that a concise mention of the 'gravity of conduct' satisfies the legal requirement for individualized discretion without needing exhaustive reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 218, comma 2, cod. strada; Art. 589-bis, comma 7, cod. pen.; The absence of automatic application of the severest accessory sanction does not preclude a judge from individualizing the penalty through a brief motivation indicating the specific discretionary parameter relied upon.

Parole chiave

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driver license revocation accessory administrative sanction judicial motivation requirement discretionary penalty selection criminal procedure appeal individualized treatment traffic offense sentencing revoca della licenza condurre

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 218, comma 2, cod. strada
Art. 589-bis, comma 7, cod. pen.
Presidente: CIAMPI Estensore: SERRAO Ricorrente: CONTINO CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE - Reato di cui all'art. 589-bis cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Contino Luca la pena sospesa di anni due di reclusione, disponendo la revoca della patente di guida in relazione ai reati di cui agli artt.
Art. 589 ter cod. pen.
Presidente: CIAMPI Estensore: SERRAO Ricorrente: CONTINO CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE - Reato di cui all'art. 589-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 589-bis cod. pen
Presidente: CIAMPI Estensore: SERRAO Ricorrente: CONTINO CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE - Reato di cui all'art. 589-bis cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Il Tribunale di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, De Angelis
strada (Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, De Angelis, Rv.
Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, Di Marco
Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONTINO LUCA nato a MONZA il 26/05/1994 avverso la sentenza del 03/11/2022 del GIP TRIBUNALE di MILAN() udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento limitatamente alla sanzione della revoca della patente di guida letta la memoria di replica del difensore, che ha concluso per l'annullamento limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria CORTE DI CASSAZIONE Scheda di spoglio preliminare per l'Ufficio del Massimario Sezione:

QUARTA PENALE R.G. N. 43093/2022 Udienza: 2 maggio 2023 Sent. N. Presidente: CIAMPI Estensore: SERRAO Ricorrente: CONTINO CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE - Reato di cui all'art. 589-bis cod. pen. Assenza di circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti - Applicazione della -sanzione amministrativa della revoca della patente di guida - Obbligo di motivazione - Contenuto. il venir meno dell'automatismo nell'applicazione della sanzione accessoria più grave non esclude la possibilità per il giudice di pervenire a un trattamento individualizzante sulla base di una motivazione sintetica, mediante l'indicazione anche di un solo parametro sul quale abbia fondato la scelta discrezionale tra la sospensione della patente e la più grave misura della revoca il giudice del merito assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri previsti dalla legge; ciò che rileva è, infatti, la possibilità di evincere dalla motivazione che il giudizio discrezionale sia ancorato al caso concreto.

Visto del Presidente

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Contino Luca la pena sospesa di anni due di reclusione, disponendo la revoca della patente di guida in relazione ai reati di cui agli artt. 589 bis e 589 ter cod. pen. (capo A) e di cui all'art.189 d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 (capo B), commessi in Senago il 18 luglio 2021.

2. Luca Contino era imputato dei suddetti reati perché, per inosservanza del disposto degli artt.140, 141, commi 1 a 3, 142 e 148 cod. strada, mentre percorreva la via De Gasperi nel Comune di Senago proveniente da Bollate, viaggiando a velocità di almeno 45 km/h superiore al limite ivi imposto di 30 km/h, comunque omettendo di regolare la velocità in relazione alle condizioni della strada, in prossimità di intersezione semaforizzata e di area di cantiere, e alla mancanza di illuminazione pubblica e all'ora notturna, in modo da essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, aveva effettuato una manovra di sorpasso ad alta velocità di un altro veicolo che lo precedeva senza assicurarsi che la visibilità fosse tale da consentire la manovra e che la stessa potesse compiersi senza costituire pericolo o intralcio, così causando a Monti Di Biase Vincenzo una lesione mutilante dell'arto inferiore sinistro che ne aveva determinato il decesso, oltre che per non aver ottemperato all'obbligo di prestare assistenza alle persone ferite, dandosi alla fuga.

3. Luca Contino propone ricorso per cassazione censurando la sentenza limitatamente alla statuizione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida sia per quanto riguarda l'erronea applicazione dell'art. 222 cod. strada, avendo il giudice disposto in modo automatico la revoca della patente di guida anziché la sospensione, consentita a seguito della pronuncia della Corte Cost. n. 88 del 17 aprile 2019, sia per quanto riguarda la carenza di motivazione, considerato che il giudice ha fatto apodittico riferimento alla gravità delle condotte senza ulteriori specificazioni, nonostante ai sensi dell'art.133 cod. pen. avesse aderito alla prospettazione delle parti in punto di risposta sanzionatoria, riconoscendo la congruità delle non indifferenti diminuzioni di pena in ragione dell'operatività della circostanza attenuante di cui all'art. 589 bis, penultimo comma, cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche.4.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa della revoca della patente di guida con rinvio al Tribunale di Milano.

5. Il difensore ha depositato memoria concludendo per l'annullamento della sentenza limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. In caso di sentenza di applicazione della pena relativa al reato di cui all'art.589 bis cod. pen., dopo la pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art.222, comma 2, quarto periodo, cod. strada, il giudice può ora disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorche' non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai commi secondo e terzo dell'art. 589 bis cod. pen. Non può, dunque, ravvisarsi alcuna violazione di legge nell'applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente in ipotesi di omicidio stradale non aggravato ai sensi dell'art.589 bis, commi 2 e 3, cod. pen., trattandosi di una sanzione amministrativa accessoria che è tuttora prevista in relazione al reato contestato.

3. Per quanto riguarda l'asserita carenza motivazionale, è necessario precisare che il venir meno dell'automatismo nell'applicazione della sanzione accessoria più grave non esclude la possibilità per il giudice di pervenire a un trattamento individualizzante sulla base di una motivazione sintetica, mediante l'indicazione anche di un solo parametro sul quale abbia fondato la scelta discrezionale tra la sospensione della patente e la più grave misura della revoca; onere che, nel caso in esame, risulta assolto con l'indicazione della «gravità delle condotte» posto che, a fronte della contestazione della circostanza aggravante dell'art.589 ter cod. pen., tale espressione risulta idonea a rivelare la correlazione del giudizio alle circostanze del caso concreto. 3.1.

Il principio secondo il quale, in tema di omicidio stradale, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada (Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, De Angelis, Rv. 283022 - 01), non contrasta infatti con il rilievo per cui il giudice del merito assolva adeguatamente all'obbligo della motivazione con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri previsti dalla legge; ciò che rileva è, infatti, la possibilità di evincere dalla motivazione che il giudizio discrezionale sia ancorato al caso concreto. 3.2.

Con riguardo all'asserita contraddittorietà interna della motivazione, giova evidenziare che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di legittimità, i criteri di determinazione della sanzione amministrativa accessoria sono del tutto autonomi rispetto a quelli che devono essere posti a base della determinazione della sanzione penale, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e a quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, Di Marco, Rv. 280393;

Sez. 4, n.55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661 - 01). Fermi restando i diversi criteri di determinazione della sanzione penale e della sanzione amministrativa accessoria, nel caso in esame la gravità della condotta ha, comunque, trovato riscontro nella determinazione della pena base in anni sei e mesi tre di reclusione, corrispondente a una misura superiore al minimo edittale, che ai sensi dell'art.589 ter cod. pen. non può essere inferiore a cinque anni, nonché nell'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 589 bis, comma sette, cod. pen. nella misura di un terzo, laddove la norma consente che la pena sia ridotta fino alla metà.

4. Tali considerazioni impongono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagament