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Sentenza — n. 21171/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal of appeal creating a lack of interest in litigation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21171/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the defense counsel formally withdrew the appeal, resulting in a lack of interest in litigation. Although the defense had initially proposed three grounds for review, the subsequent withdrawal rendered the proceedings moot. Consequently, the Court ordered the appellant to pay procedural costs and fines under the relevant criminal procedure code articles.

Regesto Legislator

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Art. 591 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal becomes inadmissible upon the withdrawal of the appeal by the defense counsel, creating a lack of interest in litigation, which triggers a ruling against the appellant for procedural costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal lack of interest inadmissibility procedural costs cassation appeal criminal procedure defense counsel detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 591 cod. proc. pen.
Alla rinuncia al ricorso consegue l'inammissibilità dello stesso ex art. 591 cod. proc. pen., per sopravvenuta carenza di interesse in ragione dell'intervenuta rinuncia a coltivare l'impugnazione.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo comunque stata la Corte Suprema impegnata a causa dell'iniziativa del ricorrente, alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 21 marzo 2023 ft-Crnsig Y relest nore .24 Il P
artt. 309 cod. proc. pen
Il Tribunale di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe e in funzione di giudice del riesame ex artt. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere a carico di Antonio Aversano per la fattispecie di cui all'art.
art. 591 cod. proc. pen
Alla rinuncia al ricorso consegue l'inammissibilità dello stesso ex art. 591 cod. proc. pen., per sopravvenuta carenza di interesse in ragione dell'intervenuta rinuncia a coltivare l'impugnazione.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo comunque stata la Corte Suprema impegnata a causa dell'iniziativa del ricorrente, alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AVERSANO ANTONIO (RINUNCIANTE) nato a AVERSA il 07/10/1994 avverso l'ordinanza del 13/12/2022 del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; lette le conclusioni del PG, FRANCESCA CERONI, nel senso dell'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della difesa già rinunciante al ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe e in funzione di giudice del riesame ex artt. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere a carico di Antonio Aversano per la fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso l'ordinanza di cui innanzi l'indagato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, fondato su tre motivi, al quale il difensore, munito di procura speciale, ha rinunciato con atto ritualmente depositato presso la cancelleria della Suprema Corte.

3. Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Alla rinuncia al ricorso consegue l'inammissibilità dello stesso ex art. 591 cod. proc. pen., per sopravvenuta carenza di interesse in ragione dell'intervenuta rinuncia a coltivare l'impugnazione.

2. Essendo comunque stata la Corte Suprema impegnata a causa dell'iniziativa del ricorrente, alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).

3. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 21 marzo 2023 ft-Crnsig Y relest nore .24 Il P