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Sentenza — n. 21165/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court annuls appeal order for unjust detention compensation denial due to flawed causal link reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21165/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the Court of Appeal's order denying compensation for unjust detention against the applicant. The applicant was acquitted of attempted robbery but had been held at home for over a year based on unproven evidence. The court ruled that the lower court incorrectly relied on facts excluded by the acquittal to establish the causal link required to deny compensation.

Regesto Legislator

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Art. 314, 315 c.p.p.; The exclusion of compensation for unjust detention requires a proven causal link between specific guilty or negligent conduct and the deprivation of liberty, which cannot be established by relying on facts excluded or unproven in the acquittal judgment.

Parole chiave

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unjust detention compensation causal link requirement acquittal evidence usage cautionary arrest home appeal order annulment indennizzo per detenzione ingiustificata risarcimento alle vittime di reati commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 314 c.p.p.
Art. 315 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U n. 43 del 13/12/1995, Sarnataro
Sez. 4, n. 10684 del 26/01/2010, Morra
Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COCCIMIGLIO GIUSEPPE nato a LAMEZIA TERME il 09/08/1991 avverso l'ordinanza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette/seaUte le conclusioni del PG v"

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 4 ottobre 2021 la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da Coccimiglio Giuseppe in relazione alla sofferta restrizione agli arresti domiciliari, per complessivi 376 giorni, impostagli nella ritenuta ricorrenza del reato di tentata rapina in concorso. Il Coccimiglio, in particolare, era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari dal 23 gennaio 2014 al 3 febbraio 2015, per essere, poi, assolto dal Tribunale di Lamezia Terme con sentenza del 14 giugno 2016, divenuta irrevocabile 1'8 novembre 2016, per non aver commesso il fatto. 1.1.

La Corte di appello di Catanzaro, quale giudice della riparazione, ha ritenuto, pur essendo stata esclusa la ricorrenza della penale responsabilità del Coccimiglio - in particolare a seguito della ritenuta non utilizzabilità in dibattimento delle spontanee dichiarazioni rese dal coimputato Hajii Mohanned, che lo aveva chiamato in correità -, di non poter accogliere la richiesta di riconoscimento del beneficio invocato, sul presupposto che, al momento dell'applicazione della misura cautelare, gravavano sul prevenuto gravi di indizi di colpevolezza, imputabili alla sua condotta, ed in particolare: l'avvenuta identificazione della sua persona operata da parte della polizia giudiziaria; la ripresa delle telecamere di videosorveglianza, che avevano ritratto due individui, uno dei quali intento a perpetrare la rapina mentre l'altro agiva quale palo; la chiamata in correità effettuata dal coimputato; l'esistenza di precedenti penali a carico del Coccimiglio.

Tale ultimo, per il giudice della riparazione, avrebbe conseguentemente dato causa all'applicazione della misura cautelare in suo danno in ragione della condotta da lui perpetrata, consistita nell'aver concorso nella tentata rapina, espletando le funzioni di palo.

2. Avverso l'ordinanza del giudice della riparazione ha proposto ricorso per cassazione Coccinniglio Giuseppe, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un'unica doglianza, erronea applicazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione. Lamenta, in particolare, il ricorrente l'illegittimità dell'ordinanza impugnata per avere desunto la sussistenza della colpa ostativa al riconoscimento del beneficio sulla scorta di aspetti fattuali - identificazione della sua persona come uno dei due soggetti ripresi nella videoregistrazione nel mentre era intento a partecipare alla rapina come palo - già vagliati dal giudice del merito e rispetto alla cui ricorrenza è stata pronunciata sentenza di assoluzione.

Altresì errato sarebbe il richiamo effettuato dal giudice della riparazione alle spontanee propalazioni rese dal coimputato Hajii Mohamed, in quanto dichiarate inutilizzabili in maniera fisiologica nel corso del giudizio dibattimentale. L'avvenuta espunzione di tale atto lo renderebbe, infatti, avulso dal panorama processuale, atteso che, trattandosi di prova illegale, essa non potrebbe, comunque, assumere rilevanza causale rispetto ad un qualsiasi altro atto procedimentale successivo. Nessuna condotta connotata da dolo o colpa grave sarebbe stata perpetrata, pertanto, da parte del Coccimiglio, con efficacia sinergica rispetto all'instaurazione o al mantenimento della misura cautelare applicata nei suoi confronti.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, per cui deve essere disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

2. Deve essere osservato, infatti, in termini generali, che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà o abbiano "concorso a darvi causa", sicché è ineludibile l'accertamento del rapporto causale, eziologico, tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà personale. A tale riguardo deve essere rilevato che è sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione di escludere il suddetto diritto in base a dati di fatto certi, cioè ad elementi «accertati o non negati» (cfr.

Sez. U n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636-01); tale valutazione, quindi, non può essere operata sulla scorta di dati congetturali, non definitivamente comprovati non solo nella loro ontologica esistenza, ma anche nel rapporto eziologico tra la condotta tenuta e la sua idoneità a porsi come elemento determinativo dello stato di privazione della libertà, in riferimento alla fattispecie di reato per la quale il provvedimento restrittivo venne adottato (così anche, in motivazione, Sez. 4, n. 10684 del 26/01/2010, Morra, non mass.).

È altrettanto evidente che giammai, in sede di riparazione per ingiusta detenzione, potrà essere attribuita decisiva importanza, considerandole ostative al diritto all'indennizzo, a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate (in senso accusatorio) con la sentenza di assoluzione (cfr., in tal senso, Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350-01).

3. Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, il Collegio rileva come il giudice della riparazione non abbia fatto buon governo di essi, non avendo motivato in maniera adeguata il provvedimento reiettivo, per avere unicamente fondato la ricorrenza di una condotta colposa, sinergica alla detenzione cautelare, sulla circostanza che il Coccimiglio avesse concorso nell'integrazione della tentata rapina svolgendo le funzioni di palo, come, invece, non ritenuto comprovato da parte dei giudici di merito. Tali ultimi, infatti, dichiarando l'inutilizzabilità delle spontanee dichiarazioni rese dal coimputato Hajii Mohamed e ravvisando le incertezze presenti nell'identificazione dei due soggetti ripresi dalle telecamere di videosorveglianza nel corso dell'espletamento dell'azione criminosa, ha ritenuto che non vi fossero elementi probatori idonei a configurare la penale responsabilità dell'imputato.

Il percorso argomentativo seguito dal giudice della riparazione, allora, è del tutto distonico rispetto ai principi giuridici precedentemente richiamati, essendo stata data valorizzazione a condotte escluse nella sentenza di assoluzione, e quindi ad elementi inidonei a giustificare l'esclusione della riparazione.

4. In ragione dell'indicato aspetto, deve essere pronunciato, allora, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro. Co