Cassation appeal dismissed as inadmissible due to procedural timing and correct legal qualification of the crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procurator General appealed a first-instance acquittal based on a successful probation measure, arguing the crime's statutory maximum penalty was incompatible with the benefit. The defense successfully demonstrated that the trial court had correctly reclassified the offense under a specific legal provision allowing probation. Consequently, the Supreme Court declared the appeal inadmissible for both procedural impropriety and the absence of legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 464 quater commi 3 e 7 cod.proc.pen.; Art. 73 comma 1 e 5 d.P.R. 309/90: A cassation appeal challenging a probation measure is inadmissible if the applicant fails to timely impugn the admitting order or if the lower court correctly reclassified the facts under a provision permitting the measure.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: DONAZZAN MARTINA nato a ARZIGNANO il 27/10/1992 avverso la sentenza del 13/01/2022 del GIP TRIBUNALE di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni della difesa di DONAZZAN Martina che ha depositato memoria difensiva chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Vicenza con sentenza resa in data 13 Gennaio 2022 dichiarava non doversi procedere nei confronti di DONAZZAN Martina in relazione al reato di cui al'art.73 d.P.R. 309/90 perché estinto per esito positivo della messa alla prova cui era stata ammessa con ordinanza del 12/12/2019 2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il procuratore generale presso la Corte di Appello di Venezia assumendo violazione di legge per essere stata disposta la messa alla prova in relazione a titolo di reato che contemplava una pena edittale massima incompatibile con il suddetto beneficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Ricorre una duplice ipotesi di inammissibilità.
2. In chiave processuale il P.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato dal reato ascritto all'esito positivo della prova deducendo profili di violazione di legge relative alle condizioni di ammissibilità dell'istituto che andavano fatti valere mediante impugnazione dell'ordinanza ammissiva ai sensi dell'art.464 quater commi 3 e 7 cod.proc.pen. (sez.2, n.5245 del 15/10/2020 PG/Bonandrini, Rv. 280638-01), né sotto diverso profilo ha dedotto di non essere stato in grado di proporre tempestiva impugnazione avverso la suddetta ordinanza per omesso avviso del relativo deposito (sez.1, n.43293 del 27/102021, P.G. contro Ongaro, Rv.282156-01, da ultimo S.U., N.14840 del 27/10/2022, PMT/Società La Sportiva, Rv.284273-01).
3. Il ricorso è inoltre inammissibile con riferimento alla asserita insussistenza delle condizioni di ammissibilità dell'istituto, in ragione di una qualificazione giuridica (art.73 comma 1 d.P.R. 309/90) che ne escludeva la fruizione con riferimento ai limiti di pena edittali. Invero la difesa dell'imputato ha fornito dimostrazione, mediante gli allegati alla memoria difensiva tempestivamente depositata, che nella ordinanza ammissiva al rito premiale il Tribunale aveva proceduto, su sollecitazione dell'istante, ad una diversa qualificazione giuridica dei fatti reato (qualificati ai sensi dell'art.73 comma 5 d.P.R. 309/90) tali da consentire l'ammissione allo speciale istituto della messa alla prova, potere che il giudice ha esercitato nei limiti consentiti dalla legge e fornendone coincisa ma adeguata motivazione (sez.4, n.36752 del 8/05/2018, Nenna, Rv.273804-01).
4. Il ricorso del P.G. deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio del 2 Marzo 2023